DIRETTIVA 98/20/CE DEL CONSIGLIO del 30 marzo 1998 che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/1998/20@1998-03-30/it
Indice
- Preambolo
- Articolo 1 Emendamenti
- 6)
- 7)
- ANNEX
- ALLEGATO
- ALLEGATO Nota: ALGERIA CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL REPUBBLICA DOMINICANA EGITTO IRAQ LIBANO LIBERIA LIBIA MAURITANIA MAROCCO NIGERIA PAKISTAN ARABIA SAUDITA SWAZILAND TUNISIA UGANDA ZIMBABWE ELENCO DEGLI AEREI CHE BENEFICIANO DI UNA DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato,
(1) considerando che l'obiettivo principale direttiva 92/14/CEE è di limitare l'utilizzazione di alcuni tipi di aerei a reazione subsonici civili;
(2) considerando che una definizione dei concetti principali contenuti nella direttiva dovrebbe eliminare le ambiguità quanto agli obiettivi e al campo d'applicazione della direttiva;
(3) considerando che la presente direttiva non priva i singoli Stati membri della possibilità di fare ricorso alle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alla rotta intracomunitaria, in conformità delle medesime;
(4) considerando che, tenuto conto dell'eccezionale situazione storica degli aeroporti che servono la conurbazione di Berlino e della vicinanza degli aeroporti di Berlino Tegel e Berlino Tempelhof al centro cittadino, è giustificata la temporanea esenzione di questi due aeroporti dall'applicazione di talune disposizioni della direttiva 92/14/CEE;
(5) considerando che è necessario restare fedeli allo spirito nel quale l'esenzione è stata inizialmente accordata ai veicoli immatricolati in paesi in via di sviluppo; che le disposizioni corrispondenti della suddetta direttiva dovrebbero dunque essere chiarite in tal senso;
(6) considerando che un'esenzione accordata ad un aereo di un paese in via di sviluppo dovrebbe andare a solo beneficio di quel paese;
(7) considerando che è necessario chiarire la possibilità di concessione di esenzioni motivate da ragioni di ordine economico;
(8) considerando che occorre precisare che uno Stato membro può solo stabilire un calendario di ritiro progressivo dal servizio degli aerei che non soddisfano le condizioni necessarie per quelli iscritti nel suo registro;
(9) considerando che alcuni Stati membri hanno concluso accordi con vettori di paesi terzi, che concedono a questi ultimi un'esenzione per il ritiro graduale degli aerei del capitolo 2 analoga a quella accordata ai vettori comunitari; che è opportuno che detti accordi non siano revocati;
(10) considerando che è di primaria importanza che l'allegato alla direttiva 92/14/CEE sia tenuto aggiornato e sia modificato a tempo debito; che gli emendamenti dovrebbero dunque essere formulati dalla Commissione, con l'assistenza di un comitato di regolamentazione;
(11) considerando che l'articolo 3 della direttiva 92/14/CEE accorda esenzioni agli aerei iscritti nei registri nazionali in via di sviluppo e che gli aerei che beneficiano di queste esenzioni sono enumerati nell'allegato della stessa direttiva;
(12) considerando che è necessario modificare l'allegato della direttiva 92/14/CEE per aggiungervi aerei che, sebbene possano beneficiare di un'esenzione, non erano stati inclusi nell'allegato al momento dell'adozione della direttiva; che è inoltre necessario cancellare ogni indicazione relativa ad alcuni aerei che sono stati ritirati dal servizio, sono stati distrutti, o che comunque non possono più beneficiare dell'esenzione;
(13) considerando che occorre assolutamente impedire ogni impiego scorretto delle immatricolazioni; che l'attuale allegato indica il numero progressivo di serie dei singoli aerei attribuito dal costruttore;
(14) considerando che è importante garantire che le violazioni del diritto comunitario vengano represse in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo;
(15) considerando che, ai sensi dell'atto di adesione del 1994, l'Austria deve applicare la direttiva 92/14/CEE a decorrere dal 1o aprile 2002,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 Emendamenti
La direttiva 92/14/CEE è modificata come segue:
1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo: .
3. Ai fini della presente direttiva, si intende per:
vettore aereo, un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza d'esercizio valida;
licenza d'esercizio, un'autorizzazione, rilasciata a un'impresa, che consenta di effettuare trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci, a pagamento e/o a nolo;
vettore aereo comunitario, un vettore aereo titolare di una licenza d'esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei;
flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione, tutti gli aerei subsonici civili a reazione di cui il vettore aereo dispone, di sua proprietà oppure in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio per un periodo non inferiore ad un anno.
2) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:
4. Anteriormente alla data di cui al paragrafo 2, l'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione non conformi alle disposizioni del paragrafo 1, lettera a), può essere limitata o esclusa negli aeroporti di Berlino Tegel e Berlino Tempelhof.
3) Il testo dell'articolo 3, lettera b), è sostituito dal testo seguente:
b) questi aerei siano stati iscritti nel registro della rispettiva nazione in via di sviluppo indicata nell'allegato nell'anno di riferimento e continuino ad essere utilizzati direttamente o in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio da persone fisiche o giudiche stabilite in detta nazione.
4) All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma: L'esenzione di cui al comma precedente non si applica qualora un aereo venga dato in noleggio ad una persona fisica o giuridica stabilita in un paese diverso da quello menzionato per detto aereo nell'allegato.
5) All'articolo 4, all'articolo 5, lettere c) e d), e all'articolo 6 il termine compagnia aerea è sostituito dal termine vettore aereo.
6) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:
Articolo 1 Emendamenti
6)
Articolo 7
1. Gli Stati membri possono limitare la radiazione dal loro registro nazionale di ogni indicazione relativa agli aerei che non rispondono ai requisiti definiti nel capitolo 3 dell'allegato 16 ad una percentuale annuale massima pari al 10 % della flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione di un vettore aereo comunitario.
2. Gli Stati membri non applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 agli aerei mantenuti nel registro di uno Stato membro conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1.
3. Qualora, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente direttiva, uno Stato membro abbia applicato agli aerei iscritti nel registro di un paese terzo e operanti in detto Stato membro un'esenzione equivalente a quella di cui ai paragrafi 1 e 2, detta esenzione può continuare ad essere riconosciuta purché il vettore aereo risponda alle condizioni prescritte.
Articolo 1 Emendamenti
7) Sono inseriti gli articoli seguenti:
Articolo 1 Emendamenti
7)
Articolo 9 bis
Le modifiche all'allegato considerato necessario al fine di garantire la piena conformità ai principi stabiliti nell'articolo 3 sono apportate mediante la procedura definita nell'articolo 9 ter, paragrafo 2.
Articolo 9 ter
1. La Commissione è assistita dal comitato previsto dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile, che agisce conformemente alla procedura illustrata al paragrafo 2.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro 3 mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.
Articolo 1 Emendamenti
8) L'allegato è sostituito dall'allegato della presente direttiva.
Articolo 2 Regime delle sanzioni
Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria per garantire l'attuazione di dette sanzioni. Le sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni pertinenti alla Commissione entro il 1o marzo 1999, e comunicano al più presto ogni ulteriore modifica che le riguardi.
Articolo 3 Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o marzo 1999 e ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 168 dell'atto di adesione del 1994 e del suo allegato XIX (III), l'Austria mette in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 2002.
Articolo 4 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 5 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1998. Per il Consiglio Il Presidente Lord Simon of Highbury
ANNEX
ALLEGATO
ALLEGATO Nota: ALGERIA CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL REPUBBLICA DOMINICANA EGITTO IRAQ LIBANO LIBERIA LIBIA MAURITANIA MAROCCO NIGERIA PAKISTAN ARABIA SAUDITA SWAZILAND TUNISIA UGANDA ZIMBABWE ELENCO DEGLI AEREI CHE BENEFICIANO DI UNA DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3
Le deroghe sono accordate agli aerei enumerati nel presente allegato nel quadro generale delle politiche e decisioni delle Nazioni Unite (sanzioni, embarghi, ecc.). N. di serie Tipo Immatricolazione Operatore 20955 B727-2D6 7T-VEH Air Algérie 21053 B727-2D6 7T-VEI Air Algérie 21210 B727-2D6 7T-VEM Air Algérie 21284 B727-2D6 7T-VEP Air Algérie 20884 B737-2D6 7T-VEG Air Algérie 21063 B737-2D6 7T-VEJ Air Algérie 21064 B737-2D6 7T-VEK Air Algérie 21065 B737-2D6 7T-VEL Air Algérie 21211 B737-2D6 7T-VEN Air Algérie 20650 B737-2D6 7T-VED Air Algérie 21285 B737-2D6 7T-VEQ Air Algérie N. di serie Tipo Immatricolazione Operatore 20200 B707-329C 9Q-CBW Scibe Airlift N. di serie Tipo Immatricolazione Operatore 19767 B707-399C HI-442CT Dominicana de Aviación N. di serie Tipo Immatricolazione Operatore 19843 B707-336C SU-PBA Air Memphis 19916 B707-328C SU-PBB Air Memphis 21194 B737-266 SU-AYK Egypt Air 21195 B737-266 SU-AYL Egypt Air 21227 B737-266 SU-AYO Egypt Air N. di serie Tipo Immatricolazione Operatore 20889 B707-370C YI-AGE Iraqi Airways 20892 B737-270C YI-AGH Iraqi Airways 20893 B737-270C YI-AGI Iraqi Airways N. di serie Tipo Immatricolazione Operatore 20259 B707-3B4C OD-AFD MEA 20260 B707-3B4C OD-AFE MEA 19967 B707-347C OD-AGV MEA 19589 B707-323C OD-AHC MEA 19515 B707-323C OD-AHD MEA 20170 B707-323B OD-AHF MEA 19516 B707-323C OD-AHE MEA 19104 B707-327C OD-AGX TMA 19105 B707-327C OD-AGY TMA 18939 B707-323C OD-AGD TMA 19214 B707-331C OD-AGS TMA 19269 B707-321C OD-AGO TMA 19274 B707-321C OD-AGP TMA N. di serie Tipo Immatricolazione Operatore 45683 DC8F-55 EL-AJO Liberia World Airlines 45686 DC8F-55 EL-AJQ Liberia World Airlines N. di serie Tipo Immatricolazione Operatore 20245 B727-224 5A-DAI Libyan Arab Airlines 21051 B727-2L5 5A-DIB Libyan Arab Airlines 21052 B727-2L5 5A-DIC Libyan Arab Airlines 21229 B727-2L5 5A-DID Libyan Arab Airlines 21230 B727-2L5 5A-DIE Libyan Arab Airlines N. di serie Tipo Immatricolazione Operatore 11093 F28-4000 5T-CLG Air Mauritanie N. di serie Tipo Immatricolazione Operatore 20471 B727-2B6 CN-CCG Royal Air Maroc 21214 B737-2B6 CN-RMI Royal Air Maroc 21215 B737-2B6 CN-RMJ Royal Air Maroc 21216 B737-2B6 CN-RMK Royal Air Maroc N. di serie Tipo Immatricolazione Operatore 18809 B707-338C 5N-ARQ DAS Air Cargo 19664 B707-355C 5N-VRG Air Tours N. di serie Tipo Immatricolazione Operatore 20488 B707-340C AP-AXG PIA N. di serie Tipo Immatricolazione Operatore 20574 B737-268C HZ-AGA Saudia 20575 B737-268C HZ-AGB Saudia 20576 B737-268 HZ-AGC Saudia 20577 B737-268 HZ-AGD Saudia 20578 B737-268 HZ-AGE Saudia 20882 B737-268 HZ-AGF Saudia 20883 B737-268 HZ-AGG Saudia N. di serie Tipo Immatricolazione Operatore 45802 DC8F-54 3D-AFR African International Airways 46012 DC8F-54 3D-ADV African International Airways N. di serie Tipo Immatricolazione Operatore 20545 B727-2H3 TS-JHN Tunis Air 20948 B727-2H3 TS-JHQ Tunis Air 21179 B727-2H3 TS-JHR Tunis Air 21235 B727-2H3 TS-JHT Tunis Air N. di serie Tipo Immatricolazione Operatore 19821 B707-379C 5X-JEF Dairo Air Services N. di serie Tipo Immatricolazione Operatore 18930 B707-330B Z-WKU Air Zimbabwe 45821 DC8F-55 Z-WMJ Affretair