Gelex

Regolamento (CE) n. 1031/2004 della Commissione del 27 maggio 2004 che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999

In vigoreVersione 2004-05-27dal 2004-05-28
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/1031@2004-05-27/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 20 bis, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

L'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999 determina la procedura per l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto da detto paese. Le domande presentate per l'anno contingentale 2004/2005 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire dei coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi corrispondenti a titoli di esportazione oggetto di domande concernenti i prodotti di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999, e presentate per il periodo 1o luglio 2004-30 giugno 2005 sono applicati i seguenti coefficienti di assegnazione:

0,659922, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 174/1999,

0,296688, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 174/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura

Versioni

  1. 2004-05-27