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Regolamento (CE) n. 1120/2004 della Commissione del 16 giugno 2004 relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

In vigoreVersione 2004-06-16dal 2004-06-21
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/1120@2004-06-16/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

(2) Le domande di titoli presentate fra il 1o e il 10 giugno 2004 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

(3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o luglio 2004, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52100 tonnellate.

(4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 giugno 2004, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Regno Unito:

780 tonnellate originarie del Botswana,

25 tonnellate originarie dello Swaziland,

650 tonnellate della Namibia,

Germania:

600 tonnellate originarie del Botswana,

200 tonnellate originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di luglio 2004 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate: Botswana: 15476 tonnellate, Kenia: 142 tonnellate, Madagascar: 7579 tonnellate, Swaziland: 3274 tonnellate, Zimbabwe: 9100 tonnellate, Namibia: 9335 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2004. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura

Versioni

  1. 2004-06-16