Gelex

Regolamento (CE) n. 1148/2004 della Commissione del 22 giugno 2004 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

In vigoreVersione 2004-06-22dal 2004-06-23
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/1148@2004-06-22/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO al regolamento della Commissione del 22 giugno 2004 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
  4. ALLEGATO I

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2004. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura

ANNEX

ALLEGATO al regolamento della Commissione del 22 giugno 2004 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

ALLEGATO I

Codice NC Designazione delle merci Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) Origine 02071290 Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate 86,1 10 01 76,7 13 03 02071410 Pezzi disossati di galli o di galline, congelati 168,4 46 01 210,6 27 02 186,8 37 03 296,0 1 04 02071450 Petti di pollo, congelati 174,7 11 02 203,4 3 03 02072710 Pezzi disossati di tacchini, congelati 235,1 19 01 16023211 Preparazioni non cotte di galli e di galline 233,5 16 01 156,8 46 02 215,0 22 03

Versioni

  1. 2004-06-22