Regolamento (CE) n. 1326/2004 della Commissione del 19 luglio 2004 che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2003/04, l’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/1326@2004-07-19/it
Indice
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, in particolare l’articolo 18,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 603/95 succitato fissa all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, l’importo dell’aiuto da versare alle imprese di trasformazione, rispettivamente, per i foraggi disidratati e per i foraggi essiccati al sole, prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 2003/04, limitatamente ai quantitativi massimi garantiti di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dello stesso regolamento.
(2) Le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione effettuate a norma dell’articolo 15, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, evidenziano che è stato superato il quantitativo massimo garantito per i foraggi disidratati, mentre non è stato superato il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati al sole.
(3) È pertanto opportuno disporre per i foraggi disidratati la riduzione dell’importo dell’aiuto di cui al summenzionato regolamento (CE) n. 603/95 conformemente all’articolo 5 dello stesso regolamento, e per i foraggi essiccati al sole il versamento integrale dell’aiuto ai beneficiari.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di commercializzazione 2003/04, l'aiuto per i foraggi essiccati previsto dal regolamento (CE) n. 603/95, il cui importo è fissato rispettivamente all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento per i foraggi disidratati e all’articolo 3, paragrafo 3, per i foraggi essiccati al sole, viene versato secondo le modalità seguenti:
a) l’importo dell’aiuto per i foraggi disidratati è ridotto a 66,45 EUR per tonnellata in tutti gli Stati membri;
b) l’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati al sole è versato integralmente.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione