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Regolamento (CE) n. 1608/2004 della Commissione del 13 settembre 2004 relativo alla sospensione della pesca della rana pescatrice da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

In vigoreVersione 2004-09-13dal 2004-08-06
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/1608@2004-09-13/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede contingenti di rana pescatrice per il 2004.

(2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

(3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di rana pescatrice nelle acque della zona CIEM VIII a, b, d, e da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire 6 agosto 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di rana pescatrice nelle acque della zona VIII a, b, d, e da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2004. La pesca della rana pescatrice nelle acque della zona VIII a, b, d, e da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 6 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2004. Per la Commissione Jörgen Holmquist Direttore generale della DG Pesca

Versioni

  1. 2004-09-13