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Regolamento (CE) n. 1753/2004 della Commissione dell'8 ottobre 2004 relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

In vigoreVersione 2004-10-08dal 2004-10-11
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/1753@2004-10-08/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).

(2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005.

(3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 ottobre 2004 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di novembre 2004 possono essere presentate domande di titoli per 4331,540 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2004. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'agricoltura

Versioni

  1. 2004-10-08