Regolamento (CE) n. 1814/2004 della Commissione del 19 ottobre 2004 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/1814@2004-10-19/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.
(2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.
(3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2004. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura
ANNEX
ALLEGATO al regolamento della Commissione del 19 ottobre 2004 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
ALLEGATO I
Codice NC Designazione delle merci Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) Origine 02071290 Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate 82,0 11 01 79,5 12 03 02071410 Pezzi disossati di galli o di galline, congelati 143,4 58 01 186,8 37 02 178,7 41 03 261,1 12 04 02071450 Petti di pollo, congelati 134,1 25 03 02072710 Pezzi disossati di tacchini, congelati 258,5 12 01 274,1 7 04 16023211 Preparazioni non cotte di galli e di galline 161,5 44 01 189,4 30 02 178,7 35 03