Regolamento (CE) n. 2161/2004 della Commissione del 16 dicembre 2004 che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/2161@2004-12-16/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
(2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.
(3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
(4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
(5) Tenendo conto dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 19021100 e 190219 secondo la loro destinazione.
(6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
(7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
(8) Conformemente al regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione verso il paese in questione di taluni prodotti agricoli trasformati, a decorrere dal 1o ottobre 2004, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Bulgaria non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
(9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1784/2003 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono fissati nell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 1o ottobre 2004, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato in caso di esportazione verso la Bulgaria.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004. Per la Commissione Günter Verheugen Vice presidente
ANNEX
ALLEGATO Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 17 dicembre 2004 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
(EUR/100 kg) Codice NC Designazione dei prodotti Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni Altri 10011000 Frumento (grano) duro: – eall'esportazione delle merci dei codici NC 190211 e 190219 verso gli Stati Uniti d'America — — – negli altri casi — — 10019099 Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 190211 e 190219 verso gli Stati Uniti d'America — — – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 — — – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 — — – – negli altri casi — — 10020000 Segala — — 10030090 Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 — — – negli altri casi — — 10040000 Avena — — 10059000 Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 4,093 4,093 – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 0,696 0,696 – – negli altri casi 4,093 4,093 – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 17023051, 17023059, 17023091, 17023099, 17024090, 17029050, 17029075, 17029079, 21069055: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 3,070 3,070 – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 0,522 0,522 – – negli altri casi 3,070 3,070 – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 0,696 0,696 – altre (incluso allo stato naturale) 4,093 4,093 Fecola di patate del codice NC 11081300 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 4,093 4,093 – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 0,696 0,696 – negli altri casi 4,093 4,093 ex100630 Riso lavorato: – a grani tondi — — – a grani medi — — – a grani lunghi — — 10064000 Rotture di riso — — 10070090 Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina — —