Regolamento (CE) n. 2180/2004 della Commissione del 17 dicembre 2004 che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a de correre dal 18 dicembre 2004
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/2180@2004-12-17/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali,
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2142/2004 della Commissione.
(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2142/2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2142/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ANNEX
ALLEGATO I Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 18 dicembre 2004
Codice NC Designazione delle merci Dazi all'importazione (in EUR/t) 10011000 Frumento (grano) duro di qualità elevata 0,00 di qualità media 0,00 di bassa qualità 0,00 10019091 Frumento (grano) tenero destinato alla semina 0,00 ex10019099 Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina 0,00 10020000 Segala 47,57 10051090 Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido 52,37 10059000 Granturco diverso dal granturco destinato alla semina 52,37 10070090 Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina 47,57
ALLEGATO II 1)2)3) Elementi di calcolo dei dazi periodo dal 15.12.2004-16.12.2004
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Quotazioni borsistiche Minneapolis Chicago Minneapolis Minneapolis Minneapolis Minneapolis Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) HRS2 (14 %) YC3 HAD2 qualità media qualità bassa US barley 2 Quotazione (EUR/t) 109,43 59,79 156,74 146,74 126,74 78,13 Premio sul Golfo (EUR/t) — 11,13 — — Premio sui Grandi Laghi (EUR/t) 23,12 — — — Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 32,77 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 46,26 EUR/t. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2).