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Regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 del Consiglio del 22 dicembre 2004 che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

In vigoreVersione 2004-12-22dal 2004-05-01
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/2273@2004-12-22/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
  2. Articolo 1
  3. 2)
    1. Articolo 3 bis
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando quanto segue:

(1) L'adesione di dieci nuovi Stati membri ha avuto luogo il 1o maggio 2004.

(2) Occorrerebbe inoltre prendere in considerazione la possibilità di altre adesioni.

(3) Le Comunità hanno concesso prestiti e garantito prestiti accordati ai paesi in fase di adesione o relativi a progetti eseguiti in tali paesi. Tali prestiti e garanzie sono attualmente coperti dal fondo di garanzia e resteranno in corso o in vigore dopo la data dell'adesione. A decorrere da tale data essi non costituiranno più azioni esterne delle Comunità e dovranno pertanto essere coperti direttamente dal bilancio generale dell'Unione europea anziché dal fondo di garanzia.

(4) La Banca europea per gli investimenti dovrebbe informare la Commissione dell'importo delle sue operazioni coperte da garanzia comunitaria in corso nei nuovi Stati membri alla data della loro adesione.

(5) La relazione preparata dalla Commissione a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne, è giunta alla conclusione che nessuno dei parametri del fondo di garanzia debba essere modificato per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea.

(6) Tenuto conto della quantità di informazioni necessarie per la preparazione della relazione annuale di cui all'articolo 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 e della complessità delle procedure da espletare prima della sua adozione, è opportuno estendere il termine previsto per la sua presentazione.

(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94.

(8) I trattati non prevedono per l'adozione del presente regolamento poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308 del trattato CE e all'articolo 203 del trattato CEEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 è modificato come segue:

1) all'articolo 1 è aggiunto il comma seguente: Tutte le operazioni realizzate a beneficio di un paese terzo o destinate al finanziamento di progetti in un paese terzo esulano dal campo di applicazione del presente regolamento a decorrere dalla data in cui tale paese aderisce all'Unione europea.;

2) è inserito l'articolo seguente:

Articolo 1

2)

Articolo 3 bis

A seguito dell'adesione di un nuovo Stato membro all'Unione europea, l'importo-obiettivo è ridotto di un importo calcolato sulla base delle operazioni di cui all'articolo 1, terzo comma. Per calcolare l'importo della riduzione, la percentuale di cui all'articolo 3, secondo comma vigente alla data dell'adesione è applicata all'importo delle operazioni in corso a tale data. L'eccedenza viene accreditata a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale dell'Unione europea.;

Articolo 1

3) all'articolo 7, la data 31 marzo è sostituita da 31 maggio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004. Per il Consiglio Il presidente C. Veerman

Versioni

  1. 2004-12-22