Decisione della Commissione del 19 agosto 2004 che modifica la decisione 2001/881/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi [notificata con il numero C(2004) 3127] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/608/CE)
Grado B
mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.
Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/608@2004-08-19/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l’articolo 6, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione deve essere aggiornata, per tener conto in particolare degli sviluppi in alcuni Stati membri e delle ispezioni comunitarie.
(2) Su richiesta delle autorità slovene e a seguito di un’ispezione comunitaria, è opportuno aggiungere all’elenco i posti d'ispezione frontalieri di Jelsane (strada), Brnik (aeroporto) e Dobova (stazione ferroviaria).
(3) Su richiesta delle autorità maltesi e a seguito di un’ispezione comunitaria, è opportuno aggiungere all’elenco il posto d'ispezione del porto franco di Marsaxlokk.
(4) Su richiesta delle autorità estoni e a seguito di un’ispezione comunitaria, è opportuno aggiungere all’elenco i posti d'ispezione di Muuga (porto) e Narva (strada).
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato della decisione 2001/881/CE all’elenco dei posti d’ispezione frontalieri per l’Estonia sono aggiunte le seguenti voci: 1 2 3 4 5 6 Muuga 2300399 P HC, NHC-T(FR), NHC-NT Narva 2300299 R HC, NHC-NT
Articolo 2
Nell’allegato della decisione 2001/881/CE all’elenco dei posti d’ispezione frontalieri per Malta è aggiunta la seguente voce: 1 2 3 4 5 6 Marsaxlokk 3103099 P HC, NHC
Articolo 3
Nell’allegato della decisione 2001/881/CE all’elenco dei posti d’ispezione frontalieri per la Slovenia sono aggiunte le seguenti voci: 1 2 3 4 5 6 Ljubljana Brnik 2600499 A HC(2), NHC(2) O Dobova 2600699 F HC(2), NHC(2) U, E Jelsane 2600299 R HC, NHC-NT, NHC-T(CH) O
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione