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Decisione della Commissione del 13 agosto 2004 relativa ad un contributo finanziario della Comunità destinato all’eradicazione della peste porcina classica nella Repubblica slovacca nel 2004 [notificata con il numero C(2004) 3087] (Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede) (2004/631/CE)

In vigoreVersione 2004-08-13dal 2004-09-08
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/631@2004-08-13/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1 Concessione di un contributo finanziario della Comunità alla Repubblica slovacca
    2. Articolo 2 Definizione
    3. Articolo 3 Spese ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità
    4. Articolo 4 Condizioni di versamento e documenti giustificativi
    5. Articolo 5 Controlli effettuati in loco dalla Commissione
    6. Articolo 6 Destinatario
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO I Richiesta di partecipazione all'indennizzo a titolo del valore degli animali abbattuti obbligatoriamente
  4. ALLEGATO II Richiesta di cui all’articolo 4
  5. ALLEGATO III 1.2.3.4.5. Costi ammissibili di cui all'articolo 3, paragrafo 3
  6. a)
  7. b)
  8. c)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione 2003 della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario, e in particolare l’articolo 3, paragrafo 3 e l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Un focolaio di peste porcina classica si è dichiarato nella Repubblica slovacca nel 2004. La comparsa di questa malattia rappresenta un rischio grave per il bestiame comunitario.

(2) Per contribuire all’eradicazione della malattia nei termini più brevi, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro, alle condizioni previste dalla decisione 90/424/CEE.

(3) Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, le azioni veterinarie e fitosanitarie intraprese secondo le regole comunitarie sono finanziate dalla Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo finanziario di queste azioni rientra negli articoli 8 e 9 di detto regolamento.

(4) Il versamento del contributo finanziario della Comunità deve essere sottoposto alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente condotte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro termini precisi.

(5) Il 29 marzo 2004, la Repubblica slovacca ha presentato una domanda ufficiale di rimborso concernente la totalità delle spese sostenute nel suo territorio.

(6) Occorre precisare i termini indennizzo rapido e adeguato degli allevatori utilizzati nell’articolo 3 della decisione 90/424/CEE, le nozioni di pagamenti ragionevoli e di pagamenti giustificati nonché le categorie di spese ammissibili a titolo degli altri costi connessi con l’abbattimento obbligatorio.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1 Concessione di un contributo finanziario della Comunità alla Repubblica slovacca

Per eradicare la peste porcina classica nel 2004, la Repubblica slovacca può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità pari al 50 % delle spese sostenute per:

a) l’indennizzo rapido e adeguato degli allevatori costretti ad abbattere i loro animali in ottemperanza alle misure di eradicazione dei focolai di peste porcina classica comparsi nel 2004, conformemente alle disposizioni del primo e settimo trattino dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CE e in applicazione della presente decisione;

b) le spese operative provenienti dall’abbattimento degli animali, dalla distruzione delle carcasse e dei prodotti, dalla pulizia e dalla disinfezione dei locali nonché dalla pulizia e disinfezione o dalla eventuale distruzione del materiale contaminato, conformemente alle disposizioni del primo, secondo e terzo trattino dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE e in applicazione della presente decisione.

Articolo 2 Definizione

Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

a) indennizzo rapido ed adeguato degli allevatori: il versamento entro 90 giorni dall’abbattimento degli animali di un’indennità corrispondente al valore di mercato, definito dall’articolo 3, paragrafo 1;

b) pagamenti ragionevoli: i pagamenti effettuati per l’acquisto di materiale o di servizi a prezzi proporzionati rispetto ai prezzi del mercato in vigore prima della comparsa della peste porcina classica;

c) pagamenti giustificati: i pagamenti destinati all’acquisto di materiali o servizi di cui sono stati dimostrati la natura e il legame diretto con l’abbattimento obbligatorio degli animali, previsto dall’articolo 1, punto (a).

Articolo 3 Spese ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità

1. L’importo massimo, per animale, dell’indennizzo dei proprietari degli animali si basa sul valore di mercato degli animali prima della loro contaminazione o del loro abbattimento.

2. Qualora la Repubblica slovacca versi le indennità di cui all’articolo 1, punto a), dopo il termine dei 90 giorni previsto dall’articolo 2, punto a), gli importi ammissibili saranno ridotti, per le spese effettuate dopo questo termine, nelle seguenti proporzioni: La Commissione, tuttavia, applicherà un frazionamento diverso e/o tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si presentino condizioni di gestione particolari per taluni provvedimenti o se la Repubblica slovacca presenta altre giustificazioni fondate.

25 % per i pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni dopo l’abbattimento degli animali;

50 % per i pagamenti effettuati tra 106 e 120 giorni dopo l’abbattimento degli animali;

75 % per i pagamenti effettuati tra 121 e 135 giorni dopo l’abbattimento degli animali;

100 % per i pagamenti effettuati oltre 135 giorni dopo l’abbattimento degli animali.

3. Tra i costi previsti dall’articolo 1, punto b), possono costituire oggetto di un contributo finanziario unicamente quelli descritti nell’allegato III.

4. Il calcolo del contributo finanziario della Comunità non tiene conto dei seguenti elementi:

a) tassa sul valore aggiunto;

b) retribuzioni dei funzionari;

c) impiego di materiale pubblico ad eccezione di materiali di consumo.

Articolo 4 Condizioni di versamento e documenti giustificativi

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato secondo la procedura stabilita dall’articolo 41 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, sulla base dei seguenti elementi: I documenti di cui al punto b), nonché le informazioni commerciali pertinenti, sono messi a disposizione della Commissione ai fini dei controlli da essa effettuati sul posto.

a) una domanda presentata conformemente agli allegati I e II, entro il termine previsto dal paragrafo 2;

b) documenti particolareggiati che confermano le cifre indicate nella domanda di cui al punto a);

c) i risultati dei controlli effettuati in loco dalla Commissione, eventualmente a norma dell'articolo 5.

2. La domanda di cui al paragrafo 1, punto a), è presentata sotto forma computerizzata, conformemente agli allegati I e II, entro un termine di 60 giorni di calendario dalla notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto del termine, il contributo finanziario della Comunità si riduce del 25 % per ciascun mese di ritardo.

Articolo 5 Controlli effettuati in loco dalla Commissione

La Commissione può, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, effettuare in loco controlli relativi all’applicazione delle misure di eradicazione della peste porcina classica e alle spese corrispondenti.

Articolo 6 Destinatario

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO I Richiesta di partecipazione all'indennizzo a titolo del valore degli animali abbattuti obbligatoriamente

Focolaio n. Contatto con focolaio n. N. d'identificazione dell'azienda Allevatore Luogo dell’imprese Data dell’abbattimento Metodo di distruzione Peso al momento della distruzione Numero di animali per categoria Importo verseto per categoria Altri costi corrisposti all'allevatore (IVA esclusa) Indennizzo totale (IVA esclusa) Data del pagamento Cognome Nome Scorticatoio Mattatoio Altro (specificare) Scrofe Cinghiali Porcellini Maiali Scrofe Cinghiali Porcellini Maiali

ALLEGATO II Richiesta di cui all’articolo 4

Altri costi sostenuti (eventualmente) per l’azienda n. … o lista (escluso l’indennizzo per il valore degli animali) Rubrica Importo IVA esclusa Abbattimento Distruzione di carcasse (trasporto e trattamento) Pulizia e disinfestazione (salari e prodotti) Mangimi (indennizzo e distruzione) Materiale (indennizzo e distruzione) TOTALE

ALLEGATO III 1.2.3.4.5. Costi ammissibili di cui all'articolo 3, paragrafo 3

Costi legati all'abbattimento obbligatorio degli animali: Costi per la distruzione delle carcasse: Costi legati alla pulizia e alla disinfezione dell'azienda: Costi legati alla distruzione dei mangimi contaminati: Costi legati all'indennizzo per la distruzione del materiale contaminato, al valore di mercato del medesimo. Non sono ammissibili costi d’indennizzo per la ricostruzione o il rinnovo degli edifici dell’azienda e per i costi d'infrastruttura.

1. Costi ammissibili di cui all'articolo 3, paragrafo 3

a)

salari e retribuzioni degli operai addetti all’abbattimento, appositamente impiegati;

b)

materiali di consumo e materiale specifico utilizzato per l'abbattimento;

c)

locazione di servizi o di materiale utilizzato per il trasporto degli animali al mattatoio.

1.2. Costi ammissibili di cui all'articolo 3, paragrafo 3

a)

scorticamento: locazione di servizi o di materiale utilizzato per il trasporto delle carcasse verso i locali di stoccaggio e lo scorticatoio, stoccaggio delle carcasse, trattamento delle carcasse nello scorticatoio e distruzione delle farine;

b)

interramento: salari e retribuzioni del personale appositamente impiegato, locazione di servizi o di materiale utilizzato per il trasporto e l’interramento delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione del luogo d'interramento;

c)

incenerimento: salari e retribuzione del personale appositamente impiegato, combustibili o altri materiali utilizzati, locazione di servizi o del materiale utilizzato per il trasporto delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell’impianto di incenerimento.

1.2.3. Costi ammissibili di cui all'articolo 3, paragrafo 3

a)

prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione;

b)

salari e retribuzioni per il personale appositamente impiegato.

1.2.3.4. Costi ammissibili di cui all'articolo 3, paragrafo 3

a)

indennizzo dei mangimi, al prezzo d'acquisto dei medesimi;

b)

locazione di servizi o del materiale utilizzato per il trasporto e la distruzione dei mangimi.

Versioni

  1. 2004-08-13