Gelex

Regolamento (CE) n. 656/2004 della Commissione del 7 aprile 2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 752/93, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali

In vigoreVersione 2004-04-08dal 2004-04-11
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/656@2004-04-08/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO
  4. ALLEGATO I MODELLO DI FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE NORMALE
  5. Note esplicative
  6. 1.1.1.1.2.1.3.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo per i beni culturali,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali, ha stabilito il modello di autorizzazione normale per l'esportazione di talune categorie di beni culturali indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92. Orbene, tale formulario non è adeguato alla formula quadro delle Nazioni Unite per i documenti commerciali e pone talune difficoltà pratiche d'applicazione.

(2) È opportuno pertanto stabilire un nuovo modello di formulario, adeguato alla formula quadro delle Nazioni Unite per i documenti commerciali. È opportuno inoltre che il formulario sia corredato di note esplicative, per permettere agli interessati di redigerlo in maniera uniforme e corretta.

(3) Il regolamento (CEE) n. 752/93 dispone che il formulario dev'essere compilato mediante un procedimento meccanico od elettronico oppure a mano. Per ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che gli Stati membri che intendono avvalersi di tale possibilità e dispongono dei mezzi tecnici necessari, redigano il documento mediante procedimento elettronico.

(4) Per assicurarsi che l'autorità emittente riceva l'esemplare 3 del formulario, è opportuno disporre che l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità rinvii direttamente tale esemplare alla detta autorità, invece di consegnarla all'esportatore o al suo rappresentante, come disciplinato dalle attuali disposizioni.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 752/93 in conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 752/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

3. I formulari sono stampati o compilati mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità competente dello Stato membro emittente.

2) All'articolo 6, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

1. Il richiedente compila le caselle 1, 3, da 6 a 21, 24 e, se del caso, 25 della domanda e degli altri esemplari, fatta salva la casella o le caselle prestampate.

3) L'articolo 8 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, il primo capoverso è sostituito dal testo seguente:

1. L'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione si assicura che gli enunciati di cui alla dichiarazione di esportazione o, se del caso, al carnet ATA, corrispondano a quelli figuranti nell'autorizzazione di esportazione e che un riferimento a quest'ultima compaia nella casella 44 della dichiarazione di esportazione o sul talloncino del carnet ATA.

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

2. Dopo aver compilato la casella 23 degli esemplari 2 e 3, l'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione consegna al dichiarante o al suo rappresentante l'esemplare destinato al titolare.

c) Al paragrafo 3, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente: Detto ufficio appone il suo timbro nella casella 26 di tale esemplare e lo restituisce all'autorità emittente.

4) All'articolo 16, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

3. Il formulario di autorizzazione è stampato o compilato mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali della Comunità.

5) L'allegato I del regolamento è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Le autorizzazioni di esportazione rilasciate fino al 30 giugno 2004 restano valide fino al 30 giugno 2005.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004. Per la Commissione Frederik Bolkestein Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO

ALLEGATO I MODELLO DI FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE NORMALE

Note esplicative

1.1.1.1.2.1.3.

Regole generali Il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, contempla il rilascio dell'autorizzazione di esportazione di beni culturali, al fine di proteggere il patrimonio culturale degli Stati membri. Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, ha previsto il formulario su cui va redatta l'autorizzazione normale di esportazione. Esso è destinato a garantire un controllo uniforme delle esportazioni di beni culturali alle frontiere esterne della Comunità. Il regolamento (CEE) n. 1526/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, ha dal canto suo previsto due altri tipi di licenze di esportazione, e cioè: Il formulario di autorizzazione normale di esportazione in tre esemplari dev'essere compilato in maniera leggibile ed indelebile, di preferenza mediante un procedimento meccanico o elettronico. Se è compilato a mano, deve essere con l'inchiostro e a caratteri stampatello. In tutti i casi esso non deve contenere né aggiunte, né altre alterazioni. Le caselle non compilate vanno barrate onde evitare qualsiasi aggiunta. Gli esemplari possono essere identificati tramite la loro numerazione e funzione indicate nel margine laterale sinistro. Essi sono classificati nel fascicolo nell'ordine seguente:

la licenza aperta specifica che può essere rilasciata per un bene culturale specifico suscettibile di essere esportato temporaneamente e periodicamente al di fuori della Comunità per essere utilizzato e/o esposto in un paese terzo,

la licenza aperta generale che può essere rilasciata a musei o ad altre istituzioni per l'esportazione temporanea di qualunque bene, facente parte delle loro collezioni permanenti, suscettibile di periodiche esportazioni temporanee dalla Comunità per essere esposto in un paese terzo.

esemplare n. 1: domanda che dev'essere conservata dall'autorità emittente (gli Stati membri sono tenuti a specificare di quale autorità si tratti); nel caso di liste supplementari si dovrà utilizzare il numero di esemplari n. 1 necessari, fermo restando che spetterà alle autorità competenti per il rilascio decidere sull'opportunità di rilasciare una o più autorizzazioni di esportazione,

esemplare n. 2: esemplare destinato all'ufficio doganale di esportazione competente, a corredo della dichiarazione di esportazione, che dev'essere conservato dal richiedente titolare; dopo l'apposizione del timbro dell'ufficio,

esemplare n. 3: esemplare destinato all'ufficio doganale di esportazione competente, che deve accompagnare ulteriormente la spedizione fino all'ufficio di uscita dalla Comunità; dopo aver apposto il visto, l'ufficio doganale di uscita rinvia l'esemplare n. 3 all'autorità emittente.

2. Rubriche Casella 1: Richiedente: nome o ragione sociale, indirizzo completo di residenza o sede sociale. Casella 2: Autorizzazione di esportazione: riservata alle autorità competenti. Casella 3: Destinatario: nome e indirizzo completo del destinatario nonché indicazione del paese terzo verso il quale ilbene è esportato a titolo definitivo o temporaneo. Casella 4: indicare se l'esportazione è a titolo definitivo o temporaneo. Casella 5: Organismo emittente: designazione dell'autorità competente e dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione. Casella 6: Rappresentante del richiedente: da completare unicamente qualora il richiedente faccia appello ad un rappresentantetitolare di mandato. Casella 7: Proprietario dell'oggetto (degli oggetti): nome e indirizzo. Casella 8: Designazione secondo l'allegato del Regolamento (CEE) n. 3911/92. Categoria del (dei) bene (i) culturale (i): ibeni sono classificati per categoria e numerati da 1 a 14. Indicare soltanto il numero corrispondente. Casella 9: Descrizione del (dei) bene (i): Precisare la natura esatta del bene (per es. pittura, scultura, bassorilievo, matricenegativa o copia positiva per i film, mobili e oggetti, strumenti musicali) e descrivere obiettivamente la rappresentazionedel bene: Se lo spazio previsto per descrivere gli oggetti fosse insufficiente, il richiedente dovrà presentare i necessari fogli supplementari. Casella 10: Codice NC: precisare a titolo indicativo il codice della nomenclatura combinata Casella 11: Massa: precisare la quantità di beni, in particolare quando essi costituiscano un insieme. Per i film, indicare il numero di bobine, il formato, il metraggio. Casella 12: Valore in moneta nazionale: indicare il valore del bene in moneta nazionale. Casella 13: Scopo dell'esportazione del (dei) bene(i) culturale(i)/Motivo per il quale si richiede l'autorizzazione: precisarese il bene oggetto dell'esportazione è stato venduto o è destinato ad una eventuale vendita, ad un'esposizione, unaperizia, un restauro o ad una qualsiasi altra utilizzazione, e se il ritorno è obbligatorio. Casella 14: Titolo o tema: se l'opera non ha un titolo ben preciso, indicarne il tema, descrivendo in maniera sommaria larappresentazione del bene o, per i film, il soggetto trattato. Per gli strumenti scientifici o altri oggetti che non si prestano ad essere specificati, basta compilare la casella 9. Casella 15: Dimensioni: indicare la dimensione (in centimetri) del o dei beni ed eventualmente del loro supporto. Per le forme complicate o particolari, indicare le dimensioni nell'ordine seguente: H x L x P (altezza, larghezza, profondità). Casella 16: Datazione: in mancanza di una data precisa, indicare il secolo, la parte di secolo (primo quarto, prima metà)o il millennio (in particolare, categorie 1 o 6). Per i beni di antiquariato per i quali si prevede un limite di tempo (di oltre 50 o 100 anni o tra 50 e 100 anni) e per i quali non è sufficiente indicare il secolo, specificare l'anno, anche in maniera approssimativa (per esempio, intorno al 1890, approssimativamente nel 1950). Per i film, in assenza di datazione precisa, indicare il decennio. In caso di insiemi (archivi e biblioteche), indicare le date estreme. Casella 17: Altre caratteristiche: indicare qualsiasi altra caratteristica relativa agli aspetti formali del bene, che possa essereutile alla sua identificazione, per es., antecedenti storici, condizioni di esecuzione, precedenti appartenenze, stato diconservazione e di restauro, bibliografia, apposizione di un marchio o codice elettronico. Casella 18: Documenti acclusi/Menzioni particolari che facilitano l'identificazione: indicarli apponendo una crocettaall'interno delle corrispondenti caselle. Casella 19: Autore, epoca, atelier e/o stile: precisare l'autore dell'opera, se esso è conosciuto e se si possiede in meritouna documentazione. Se si tratta di opere eseguite in collaborazione o di copie, indicare gli autori o l'autore copiato, seconosciuti. Se l'opera è attribuita ad un unico artista, indicare attribuito a…. Se manca l'autore, indicare l'atelier, la scuola o lo stile (per esempio, atelier di Velázquez, scuola veneziana, epoca Ming, stile Luigi XV o stile vittoriano). Per i documenti stampati, indicare il nome dell'editore, il luogo e l'anno di edizione. Casella 20: Materia e tecnica: per questa rubrica si raccomanda la massima precisione; indicare i materiali utilizzati eprecisare la tecnica impiegata (per esempio, pittura a olio, xilografie, disegno a carboncino o a matita, formatura a cerapersa, film a nitrato………). Casella 21 (esemplare 1): Domanda: la domanda dev'essere compilata obbligatoriamente dal richiedente o dal suo rappresentante,che si impegna sull'esattezza delle informazioni che egli fornisce nella domanda e nei documenti giustificativiallegati. Casella 22: Firma e timbro dell'organismo emittente: questa casella dev'essere compilata dall'autorità competente cheprecisa il luogo e la data nei tre esemplari dell'autorizzazione. Casella 23 (esemplari 2 e 3): Visto dell'ufficio doganale di esportazione: questa casella dev'essere compilata dall'ufficiodoganale dove vengono effettuate le operazioni e dove viene presentata la licenza d'esportazione. Per ufficio doganale di esportazione si intende l'ufficio in cui si presenta la dichiarazione di esportazione e si espletano le formalità di esportazione. Casella 24: Fotografia(e) del (dei) bene(i) culturale(i): dev'essere incollata una fotografia a colori (perlomeno in formato9 x 12 centimetri). Per facilitare l'identificazione degli oggetti in tre dimensioni, si può chiedere una fotografia delle variefacce. L'autorità competente deve convalidare la fotografia, mediante apposizione della propria firma e del timbro dell'organismo emittente. Le autorità competenti possono eventualmente chiedere ulteriori fotografie dell'oggetto. Casella 25: Fogli supplementari: indicare eventualmente il numero dei fogli supplementari utilizzati. Casella 26 (esemplari 2 e 3): Ufficio doganale di uscita: riservata al menzionato ufficio doganale. Per ufficio doganale di uscita si intende l'ultimo ufficio doganale prima che i beni lascino il territorio doganale della Comunità..

per gli oggetti della categoria 12: precisare il tipo di collezione o l'origine geografica,

per le collezioni e i campioni di scienze naturali: precisare la denominazione scientifica,

per le collezioni di materiali archeologici comprendenti un numero elevato di oggetti: è sufficiente una descrizione generica che dovrebbe essere corredata di un attestato o del certificato rilasciato dall'organismo o dall'istituto scientifico o archeologico e un elenco degli oggetti.

Versioni

  1. 2004-04-08