Decisione della Commissione del 26 ottobre 2004 recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio suino e sulla produzione del settore suino [notificata con il numero C(2004) 4090] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/760/CE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/760@2004-10-26/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 94/432/CE della Commissione del 30 maggio 1994 recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio suino e sulla produzione del settore suino è stata modificata a più riprese.
(2) Ai fini dello svolgimento delle indagini previste dalla direttiva 93/23/CEE è necessario disporre di definizioni precise; è pertanto necessario determinare le aziende agricole oggetto dell'indagine e definire esattamente le classi d'ampiezza del patrimonio suino e le suddivisioni territoriali sulla base delle quali gli Stati membri elaborano i risultati delle indagini statistiche effettuate a cadenze regolari. È inoltre necessaria, per compilare le statistiche delle macellazioni, una definizione uniforme di peso morto.
(3) Ai sensi della direttiva 93/23/CEE, gli Stati membri possono chiedere di essere autorizzati a effettuare le indagini di aprile e di agosto o di maggio/giugno in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio suino. Gli Stati membri il cui patrimonio suino rappresenta una percentuale esigua del patrimonio complessivo della Comunità possono essere autorizzati a effettuare l’indagine una volta all’anno, in aprile, a maggio/giugno o in novembre/dicembre, o a effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di aprile o di maggio/giugno. Infine, gli Stati membri possono essere autorizzati, su loro richiesta, a effettuare la prescritta ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati definitivi di un mese fisso dell'anno.
(4) Da parte di Stati membri sono pervenute richieste di fruire delle suddette facoltà di deroga.
(5) A seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, è necessario effettuare talune modifiche tecniche ed estendere talune deroghe ai succitati nuovi Stati membri.
(6) Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per gli Stati membri; di conseguenza, è necessario sostituire i livelli regionali precedentemente definiti con la nuova classificazione NUTS.
(7) Di conseguenza, è necessario abrogare la decisione 94/432/CE.
(8) La presente decisione è conforme al parere del Comitato permanente di statistica agraria,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Azienda agricola, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/23/CEE, è ogni unità tecnico-economica soggetta a una gestione unica e che produce prodotti agricoli.
2. L'indagine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/23/CEE verte su quanto segue:
a) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata pari o superiore a 1 ha;
b) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata inferiore a 1 ha, qualora producano in una misura determinata per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione oltrepassi determinati limiti fisici.
3. Gli Stati membri che intendono utilizzare una diversa soglia d'indagine s'impegnano a determinarla in modo che vengano escluse solo le aziende più piccole, che complessivamente rappresentano l'1 % o meno del reddito standard totale, come definito dalla decisione 85/377/CEE della Commissione, dello Stato membro interessato.
Articolo 2
Per le suddivisioni territoriali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/23/CEE, gli Stati membri seguono il livello della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) come definito nell’allegato I. Gli Stati membri sono esonerati dal fornire dati per le regioni nelle quali il patrimonio suino è inferiore all’1 % del patrimonio suino nazionale.
Articolo 3
Le classi di ampiezza dei capi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 93/23/CEE figurano nell’allegato II della presente decisione.
Articolo 4
La definizione di peso morto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 93/23/CEE è il peso a freddo della carcassa o della mezzena dell'animale dopo scuoiamento, dissanguamento, eviscerazione e asportazione della lingua, delle setole, delle unghie, degli organi genitali esterni, della sugna, dei rognoni e del diaframma.
Articolo 5
1. Gli Stati membri autorizzati a effettuare le indagini di aprile e di agosto o di maggio/giugno in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio suino, sono elencati nell’allegato III, lettera a), della presente decisione.
2. Gli Stati membri autorizzati a effettuare l’indagine una volta all’anno in aprile, maggio/giugno, agosto o novembre/dicembre sono elencati nell’allegato III, lettera b), della presente decisione.
3. Gli Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di aprile o di maggio/giugno sono elencati nell’allegato III, lettera c), della presente decisione.
4. Gli Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati di un mese fisso dell'anno sono elencati nell’allegato III, lettera d), della presente decisione.
Articolo 6
La decisione 94/432/CE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2004. Per la Commissione Joaquín Almunia Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO I SUDDIVISIONI TERRITORIALI
Belgio NUTS 2 Repubblica ceca NUTS 2 Danimarca — Germania NUTS 1 Estonia NUTS 2 Grecia NUTS 2 Spagna NUTS 2 Francia NUTS 2 Irlanda NUTS 2 Italia NUTS 2 Cipro — Lettonia NUTS 2 Lituania NUTS 2 Lussemburgo — Ungheria NUTS 2 Malta NUTS 2 Paesi Bassi NUTS 2 Austria NUTS 2 Polonia NUTS 2 Portogallo NUTS 2 Slovenia NUTS 2 Slovacchia NUTS 2 Finlandia NUTS 2 Svezia NUTS 2 Regno Unito NUTS 1
ALLEGATO II CLASSI DI AMPIEZZA DEGLI EFFETTIVI SUINI DETENUTI
Categorie Totale suini/detentore Detentori Numero Capi Numero Numero di scrofe ≥ 50 kg/detentore Detentori Numero Capi Numero Numero suini da ingrasso ≥ 50 kg/detentore Detentori Numero Capi Numero I 1-2 1-2 1-2 II 3-9 3-4 3-9 III 1-9 5-9 1-9 IV 10-49 1-9 10-49 V 50-99 10-19 50-99 VI 100-199 20-49 100-199 VII 200-399 50-99 200-399 VIII 400-999 100- 400-999 IX 1000 100-199 1000 X 1000-1999 200-499 1000-1999 XII 2000-4999 500- 2000- XIII 5000 2000-4999 XIV 5000 Totale Totale Totale
ALLEGATO III a)b)c)d)
Stati membri autorizzati a effettuare le indagini di aprile e di agosto o di maggio/giugno in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio suino Stati membri autorizzati a effettuare l’indagine una volta all’anno in aprile, maggio/giugno, agosto o novembre/dicembre Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di aprile o di maggio/giugno aprile maggio/giugno Paesi Bassi Germania Belgio Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati di un mese fisso dell'anno
Francia
Italia
Cipro
Estonia
Grecia
Finlandia
Irlanda
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Portogallo
Slovacchia
Slovenia
Svezia
Belgio, maggio
Danimarca, maggio
Germania, maggio
Paesi Bassi, aprile
Polonia, agosto
Svezia, giugno