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Decisione del Consiglio del 19 novembre 2004 che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (2004/817/CE)

In vigoreVersione 2004-11-19dal 2004-11-24
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/817@2004-11-19/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con lettera registrata il 22 marzo 2004 presso il Segretariato generale della Commissione, le autorità tedesche hanno chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione di una deroga concessa loro dall'articolo 1 della decisione 2000/186/CE del Consiglio.

(2) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta il 6 agosto 2004.

(3) La misura di deroga è volta ad escludere totalmente dal diritto a deduzione dell'IVA di cui sono gravate, le spese relative a taluni beni e servizi, quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, per fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % del loro uso complessivo. Questa misura è una deroga all'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE, quale modificato dall'articolo 28 septies di detta direttiva, ed è giustificata dalla necessità di semplificare la procedura di riscossione dell'IVA. Essa non influisce, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale.

(4) L’autorizzazione è scaduta il 30 giugno 2004, benché gli elementi di diritto e di fatto che hanno giustificato l'applicazione della misura di semplificazione in questione non siano mutati e sussistano tuttora.

(5) Nella recente sentenza del 29 aprile 2004 (causa C-17/01) la Corte ha statuito che la verifica del procedimento che ha portato all’adozione della decisione 2000/186/CE non ha fatto emergere alcuna irregolarità tale da inficiare la validità di tale decisione. La Germania dovrebbe quindi essere autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione della misura di semplificazione.

(6) La deroga non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie da IVA delle Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Germania è autorizzata ad escludere dal diritto a deduzione dell'IVA, di cui sono gravate, le spese relative a taluni beni e servizi, quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, per fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % del loro uso complessivo.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2009.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2004. Per il Consiglio Il presidente J. P. H. Donner

Versioni

  1. 2004-11-19