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Decisione della Commissione del 14 dicembre 2004 che modifica per la terza volta la decisione 2004/122/CE recante misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici [notificata con il numero C(2004) 4775] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/851/CE)

In vigoreVersione 2004-12-14
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/851@2004-12-14/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2004/122/CE la Commissione ha adottato misure di protezione contro l'influenza aviaria presente in diversi paesi asiatici, ossia Cambogia, Corea del Sud, Giappone, Indonesia, Laos, Pakistan, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Thailandia e Vietnam.

(2) Il 19 agosto 2004 la Malaysia ha notificato la presenza di un focolaio di influenza aviaria, il che ha indotto la Commissione ad adottare la decisione 2004/606/CE, che modifica per la seconda volta la decisione 2004/122/CE, al fine di estendere le misure di protezione anche alla Malaysia.

(3) Alla luce della situazione sanitaria nella maggior parte dei paesi della regione e, in particolare, della persistenza dei focolai di influenza aviaria in Malaysia, Thailandia, Vietnam, Repubblica popolare cinese e Indonesia si impone un'ulteriore proroga delle misure di protezione in atto.

(4) Alcuni dei paesi suelencati non hanno segnalato recentemente nuovi focolai della malattia; di conseguenza occorre riconsiderare la loro situazione sanitaria relativamente all'influenza aviaria entro il dicembre 2004.

(5) La Malaysia peninsulare, la parte occidentale del paese, figura nell'elenco della decisione 94/85/CE della Commissione. Occorre pertanto limitare le importazioni di uova destinate al consumo umano, trofei di caccia non trattati, alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime per mangimi contenenti parti di pollame provenienti da questa regione della Malaysia.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/122/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 3, dopo Corea del Sud va aggiunto e dalla Malaysia;

2) all'articolo 7, la data 15 dicembre 2004 è sostituita da 31 marzo 2005.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure che applicano alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e ne garantiscono l'immediata pubblicazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004. Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione

Versioni

  1. 2004-12-14