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Decisione della Commissione dell'8 dicembre 2004 che modifica la decisione 97/222/CE recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne [notificata con il numero C(2004) 4563] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/857/CE)

In vigoreVersione 2004-12-08dal 2004-12-23
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/857@2004-12-08/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO I Descrizione dei territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti II e III
  4. ALLEGATO II
  5. PARTE II Paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione nella Comunità europea di prodotti a base di carne 1.2.1.2.1.2.
  6. ALLEGATO III
  7. PARTE IV Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle nelle parti II e III
  8. Trattamento generico:
  9. Trattamenti specifici — enumerati in ordine decrescente di rigorosità:

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, e in particolare gli articoli 3, paragrafo 1 e 16, oltre che l'articolo 21a, paragrafo 1, primo trattino,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo 1, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/222/CE della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne.

(2) Per assicurare la trasparenza e l'armonizzazione dei codici per taluni trattamenti specifici elencati nelle tabelle delle parti II e III all'allegato della decisione 97/222/CE, è necessario modificare e chiarire alcune note in riferimento all'origine e alla provenienza della carne fresca.

(3) Nella descrizione dei territori regionalizzati della parte I dell'allegato alla decisione 97/222/CE, ci sono riferimenti non più aggiornati ad una legislazione che è stata abrogata e sostituita da nuovi atti. È quindi necessario aggiornare tali riferimenti. Anche i codici corrispondenti dei territori e dei trattamenti specifici nella parte II dell'allegato alla decisione 97/222/CE dovrebbero essere aggiornati di conseguenza.

(4) Pertanto, le parti I, II e IV dell'allegato alla decisione 97/222/CE dovrebbero essere aggiornate di conseguenza.

(5) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/222/CE della Commissione è modificata come segue:

1) La parte I dell'allegato è sostituita dal testo nell'allegato I di questa decisione.

2) La parte II dell'allegato è sostituita dal testo nell'allegato II di questa decisione.

3) La parte IV dell'allegato è sostituita dal testo nell'allegato III di questa decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 23 dicembre 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2004. Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO I Descrizione dei territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti II e III

Paese Territorio Descrizione del territorio Codice Versione Argentina AR Tutto il paese AR-1 1/2004 Tutto il paese ad eccezione delle Province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego AR-2 1/2004 Le Province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego Bulgaria BG Tutto il paese BG-1 — Come descritto nell’allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come modificato da ultimo) BG-2 — Come descritto nell’allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come modificato da ultimo) Brasile BR Tutto il paese BR-1 — Come descritto nell’allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione (come modificato da ultimo) Serbia – Montenegro CS Tutto il paese come descritto nell’allegato II, parte I della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come modificato da ultimo) Malaysia MY Tutto il paese MY-1 95/1 Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)

ALLEGATO II

PARTE II Paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione nella Comunità europea di prodotti a base di carne 1.2.1.2.1.2.

XXX I prodotti a base di carne contenenti carni di queste specie non sono autorizzati. Codice ISO Paese d’origine o relativa parte Bovini domestici Selvaggina fissipide di allevamento (esclusi i suini) Ovini/ caprini domestici Suini domestici Selvaggina fissipide di allevamento (suini) Solipedi domestici Pollame domestico Selvaggina da penna d’allevamento Conigli domestici o leporidi di allevamento Biungulati selvatici (esclusi i suini) Cinghiali Solipedi selvatici Leporidi selvatici (conigli e lepri) Volatili selvatici Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi) AR Argentina AR C C C A A A C C XXX A D XXX Argentina AR-1 C C C A A A C C XXX A D XXX Argentina AR-2 A A C A A A C C XXX A D XXX AU Australia A A A A D A A A XXX A D A BG Bulgaria BG D D D A D A D D XXX A D XXX Bulgaria BG-1 A A D A D A A D XXX A D XXX Bulgaria BG-2 D D D A D A D D XXX A D XXX BH Bahrain B B B B XXX A C C XXX A XXX XXX BR Brasile C C C A D A C C XXX A D XXX Brasile BR-1 C C C A A A C C XXX A A XXX BW Botswana B B B B XXX A B B A A XXX XXX BY Bielorussia C C C B XXX A C C XXX A XXX XXX CA Canada A A A A A A A A XXX A A A CH Svizzera A A A A A A A D XXX A A XXX CL Cile A A A A A A B B XXX A A XXX CN Rep. pop. cinese B B B B B A B B XXX A B XXX CO Colombia B B B B XXX A B B XXX A XXX XXX CS Serbia e Montenegro A A D A D A D D XXX A XXX XXX ET Etiopia B B B B XXX A B B XXX A XXX XXX GL Groenlandia XXX XXX XXX XXX XXX A XXX XXX XXX A A A HK Hong Kong B B B B D A B B XXX A XXX XXX HR Croazia A A D A A A A D XXX A A XXX IL Israele B B B B D A B B XXX A D XXX IN India B B B B XXX A B B XXX A XXX XXX IS Islanda B B B A A A B B XXX A A XXX KE Kenia B B B B XXX A B B XXX A XXX XXX KR Corea (Rep.) XXX XXX XXX XXX D A XXX XXX XXX A D XXX MA Marocco B B B B XXX A B B XXX A XXX XXX MG Madagascar B B B B D A B B XXX A D XXX MK Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia A A B A XXX A B B XXX A XXX XXX MU Maurizius B B B B XXX A B B XXX A XXX XXX MX Messico A D D A D A D D XXX A D XXX MY Malesia MY XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Malesia MY-1 XXX XXX XXX XXX D A XXX XXX XXX A D XXX NA Namibia B B B B D A B B A A D XXX NZ Nuova Zelanda A A A A A A A A XXX A A A PY Paraguay C C C B XXX A C C XXX A XXX XXX RO Romania A A D A A A A D XXX A A A RU Russia C C C B XXX A C C XXX A XXX A SG Singapore B B B B D A B B XXX A XXX XXX SZ Swaziland B B B B XXX A B B A A XXX XXX TH Thailandia B B B B A A B B XXX A D XXX TN Tunisia C C B B A A B B XXX A D XXX TR Turchia XXX XXX XXX XXX D A XXX XXX XXX A D XXX UA Ucraina XXX XXX XXX XXX XXX A XXX XXX XXX A XXX XXX US Stati Uniti d’America A A A A A A A A XXX A A XXX UY Uruguay C C B A D A XXX XXX XXX A D XXX ZA Sud Africa C C C A D A C C A A D XXX ZW Zimbabwe C C B A D A B B XXX A D XXX

ALLEGATO III

PARTE IV Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle nelle parti II e III

Trattamento generico:

A Per il prodotto in questione non è richiesta una determinata temperatura minima o altro trattamento particolare a fini di polizia sanitaria. Nondimeno, per essere definito prodotto a base di carne il prodotto deve aver subito un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca; inoltre la carne fresca utilizzata deve essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili all’esportazione di carni fresche verso la Comunità europea

Trattamenti specifici — enumerati in ordine decrescente di rigorosità:

B = Trattamento in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a tre. C = A Durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 80 °C al centro della massa. D = A Durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 70 °C al centro della massa, oppure per i prosciutti, un processo di fermentazione e maturazione naturali di almeno nove mesi, avente come risultato i seguenti valori: E = Per le carni essiccate o prodotti assimilati, un trattamento deve avere come risultato i seguenti valori: F = A Trattamento termico in virtù del quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40.

Aw non superiore a 0,93,

pH non superiore a 6,0.

Aw non superiore a 0,93,

pH non superiore a 6,0.

Versioni

  1. 2004-12-08