Regolamento (CE) n. 953/2004 della Commissione del 7 maggio 2004 relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o giugno al 31 agosto 2004
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2004/953@2004-05-07/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli,
visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dai nuovi importatori il 3 e 4 maggio 2004, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari della Cina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dell'Argentina.
(2) È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 6 maggio 2004 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 3 e 4 maggio 2004 e trasmesse alla Commissione il 6 maggio 2004, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I.
Articolo 2
Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1o giugno al 31 agosto 2004 e presentate dopo il 4 maggio 2004 e prima della data indicata nell'allegato II, sono respinte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2004. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura
ANNEX
ALLEGATO I
X Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato. — Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione. Origine dei prodotti Percentuale di attribuzione Cina Paesi terzi diversi da Cina e Argentina Argentina importatori tradizionali [articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002] 14,418 % 100,000 % X nuovi importatori [articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002] 0,795 % 9,376 % X
ALLEGATO II
Origine dei prodotti Date Cina Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina Argentina importatori tradizionali [articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002] 31.8.2004 — — nuovi importatori [articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002] 31.8.2004 5.7.2004 —