Regolamento (CE) n. 1328/2005 della Commissione dell'11 agosto 2005 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/1328@2005-08-11/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
(2) In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.
(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
(9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2005. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO al regolamento della Commissione, dell'11 agosto 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie A, sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite come segue: C10 Tutte le destinazioni. C11 Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria. C12 Tutte le destinazioni ad eccezione Romania. C13 Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania. Codice prodotto Destinazione Unità di misura Ammontare delle restituzioni 1102 20 10 9200 C10 EUR/t 61,31 1102 20 10 9400 C10 EUR/t 52,55 1102 20 90 9200 C10 EUR/t 52,55 1102 90 10 9100 C11 EUR/t 0,00 1102 90 10 9900 C11 EUR/t 0,00 1102 90 30 9100 C11 EUR/t 0,00 1103 19 40 9100 C10 EUR/t 0,00 1103 13 10 9100 C10 EUR/t 78,82 1103 13 10 9300 C10 EUR/t 61,31 1103 13 10 9500 C10 EUR/t 52,55 1103 13 90 9100 C10 EUR/t 52,55 1103 19 10 9000 C10 EUR/t 0,00 1103 19 30 9100 C10 EUR/t 0,00 1103 20 60 9000 C12 EUR/t 0,00 1103 20 20 9000 C11 EUR/t 0,00 1104 19 69 9100 C10 EUR/t 0,00 1104 12 90 9100 C10 EUR/t 0,00 1104 12 90 9300 C10 EUR/t 0,00 1104 19 10 9000 C10 EUR/t 0,00 1104 19 50 9110 C10 EUR/t 70,06 1104 19 50 9130 C10 EUR/t 56,93 1104 29 01 9100 C10 EUR/t 0,00 1104 29 03 9100 C10 EUR/t 0,00 1104 29 05 9100 C10 EUR/t 0,00 1104 29 05 9300 C10 EUR/t 0,00 1104 22 20 9100 C10 EUR/t 0,00 1104 22 30 9100 C10 EUR/t 0,00 1104 23 10 9100 C10 EUR/t 65,69 1104 23 10 9300 C10 EUR/t 50,36 1104 29 11 9000 C10 EUR/t 0,00 1104 29 51 9000 C10 EUR/t 0,00 1104 29 55 9000 C10 EUR/t 0,00 1104 30 10 9000 C10 EUR/t 0,00 1104 30 90 9000 C10 EUR/t 10,95 1107 10 11 9000 C13 EUR/t 0,00 1107 10 91 9000 C13 EUR/t 0,00 1108 11 00 9200 C10 EUR/t 0,00 1108 11 00 9300 C10 EUR/t 0,00 1108 12 00 9200 C10 EUR/t 70,06 1108 12 00 9300 C10 EUR/t 70,06 1108 13 00 9200 C10 EUR/t 70,06 1108 13 00 9300 C10 EUR/t 70,06 1108 19 10 9200 C10 EUR/t 0,00 1108 19 10 9300 C10 EUR/t 0,00 1109 00 00 9100 C10 EUR/t 0,00 1702 30 51 9000 C10 EUR/t 68,64 1702 30 59 9000 C10 EUR/t 52,55 1702 30 91 9000 C10 EUR/t 68,64 1702 30 99 9000 C10 EUR/t 52,55 1702 40 90 9000 C10 EUR/t 52,55 1702 90 50 9100 C10 EUR/t 68,64 1702 90 50 9900 C10 EUR/t 52,55 1702 90 75 9000 C10 EUR/t 71,93 1702 90 79 9000 C10 EUR/t 49,92 2106 90 55 9000 C10 EUR/t 52,55