Regolamento (CE) n. 1357/2005 della Commissione del 18 agosto 2005 che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chevrotin (DOP)]
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/1357@2005-08-18/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 6, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) La domanda di registrazione della denominazione Chevrotin presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92.
(2) L’Italia si è opposta alla registrazione suddetta, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, adducendo a motivo dell’opposizione la mancata osservanza delle condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il fatto che la registrazione arrecherebbe pregiudizio all’esistenza di prodotti comunemente presenti sul mercato in Italia, in particolare quelli designati con il nome caprino e facendo inoltre osservare la genericità della denominazione in esame tradotta in lingua italiana (caprino).
(3) Con lettera del 7 dicembre 2004, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a pervenire ad un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.
(4) Dato che la Francia e l’Italia non hanno raggiunto un accordo nel termine previsto di tre mesi, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
(5) La Francia ha tuttavia dichiarato ufficialmente che la registrazione della denominazione Chevrotin non può comportare il divieto dell’uso dell’espressione de chèvre (caprino) o fromage de chèvre (formaggio di capra) per designare formaggi prodotti a partire da latte di capra né, di conseguenza, il divieto dell’impiego della traduzione di questi termini (in italiano caprino o formaggio di capra).
(6) Poiché il termine chevrotin non può essere considerato una traduzione del termine caprino e viceversa, la presunta genericità del termine caprino asserita dalle autorità italiane non implica che il termine chevrotin sia diventato generico. L’Italia non ha peraltro fornito elementi che permettano di comprovare la genericità del termine chevrotin.
(7) Infine, l’Italia non ha addotto elementi che permettano di comprovare la mancata osservanza delle condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
(8) Alla luce di quanto precede, la denominazione suddetta può essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione è completato con la denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2005. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO PRODOTTI DELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA
Formaggi FRANCIA
Chevrotin (DOP)