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Regolamento (CE) n. 153/2005 della Commissione del 28 gennaio 2005 che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

In vigoreVersione 2005-01-28dal 2005-01-29
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/153@2005-01-28/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 16 novembre 2004 al 14 gennaio 2005 (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1855/2004 della Commissione ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B.

(2) Per i titoli del sistema B richiesti dal 16 novembre 2004 al 14 gennaio 2005 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1855/2004 dal 16 novembre 2004 al 14 gennaio 2005, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura e dello svilippo rurale

ANNEX

ALLEGATO Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 16 novembre 2004 al 14 gennaio 2005 (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

Prodotto Tasso di restituzione (EUR/t peso netto) Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti Pomodori 30 100 % Arance 24 100 % Limoni 43 100 % Uve da tavola 35 100 % Mele 28 100 %

Versioni

  1. 2005-01-28