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Regolamento (CE) n. 1865/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 novembre 2005

In vigoreVersione 2005-11-15dal 2005-11-16
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/1865@2005-11-15/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO I Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 novembre 2005
  4. ALLEGATO II 1)2)3) Elementi di calcolo dei dazi periodo dal 2.11.2005-14.11.2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2005. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ANNEX

ALLEGATO I Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 novembre 2005

Codice NC Designazione delle merci Dazi all'importazione (in EUR/t) 10011000 Frumento (grano) duro di qualità elevata 0,00 di qualità media 0,00 di bassa qualità 0,00 10019091 Frumento (grano) tenero destinato alla semina 0,00 ex10019099 Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina 0,00 10020000 Segala 34,38 10051090 Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido 54,07 10059000 Granturco diverso dal granturco destinato alla semina 54,07 10070090 Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina 34,38

ALLEGATO II 1)2)3) Elementi di calcolo dei dazi periodo dal 2.11.2005-14.11.2005

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Quotazioni borsistiche Minneapolis Chicago Minneapolis Minneapolis Minneapolis Minneapolis Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) HRS2 YC3 HAD2 qualità media qualità bassa US barley 2 Quotazione (EUR/t) 129,74 65,05 178,74 168,74 148,74 93,90 Premio sul Golfo (EUR/t) — 17,48 — — Premio sui Grandi Laghi (EUR/t) 35,89 — — — Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 21,14 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 29,45 EUR/t. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2).

Versioni

  1. 2005-11-15