Gelex

Regolamento (CE) n. 266/2005 della Commissione del 17 febbraio 2005 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

In vigoreVersione 2005-02-17dal 2005-03-10
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/266@2005-02-17/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare a essere invocate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2005. Per la Commissione László Kovács Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO

Descrizione Classificazione NC Motivazioni (1) (2) (3) Calzatura che copre le dita e la parte anteriore della pianta del piede lasciando scoperti il tallone e oltre la metà del piede: la tomaia è di cuoio, foderata in tessuto, e la suola, anch'essa di cuoio, presenta all'interno una suoletta di lunghezza inferiore a 24 cm. Essa aderisce al piede grazie a due lacci elastici che avvolgono la caviglia. (calzature per ginnastica ritmica) (vedere le fotografie n. 633 A e 633 B) 64035991 Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 b) del capitolo 64 e del testo dei codici NC 6403, 640359 e 64035991. Ai sensi della regola generale 1 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, con il termine suola esterna, di cui fra l'altro alla voce 6403, si intende la parte della calzatura che, all'uso, si trova a contatto con il suolo. Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) al capitolo 64, punto C, delle Considerazioni generali. Poiché nella ginnastica ritmica è consentito toccare il suolo solo con la parte anteriore del piede, la parte corrispondente della calzatura è l'unica parte che, all'uso, si trova a contatto con il suolo e può, quindi, essere considerata suola esterna, come definito nel capitolo 64. Inoltre, le caratteristiche obiettive (per esempio taglio e materiale) dell'articolo implicano che il medesimo non può essere utilizzato per scopi diversi dalla ginnastica ritmica.

Versioni

  1. 2005-02-17