Decisione della Commissione del 10 dicembre 2003 relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.857 –– Perossidi organici) [notificata con il numero C(2003) 4570 def. e rettifica C(2004) 4] (I testi in lingua inglese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede) (2005/349/CE)
Grado B
mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.
Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/349@2003-12-10/it
Il 10 dicembre 2003, la Commissione ha adottato una decisione [C(2003) 4570 def.] relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Il 7 gennaio 2004, la Commissione ha approvato, mediante procedura scritta E/2/2004 [C(2004) 4], una rettifica concernente le versioni tedesca e spagnola della decisione C(2003) 4570 def. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 21 del regolamento 17, la Commissione pubblica i nomi delle parti in causa e la sintesi della decisione, tenendo conto dell’esigenza legittima delle imprese coinvolte di tutelare i loro interessi commerciali. Si può consultare la versione pubblica del testo integrale della decisione nelle lingue facenti fede nella fattispecie e nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito Internet della DG Concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html). SINTESI DELL’INFRAZIONE Destinatari della presente decisione sono le seguenti imprese e/o associazioni d’imprese:
Akzo Nobel Chemicals International B.V.
Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V.
Akzo Nobel N.V.
Atofina S.A.
Degussa UK Holdings Limited
Peroxid Chemie GmbH & Co. KG
Peroxidos Organicos S.A.
AC Treuhand AG
A partire dal 1971, i principali produttori di perossidi organici dell’epoca [Akzo Nobel Chemicals International B.V. ed Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V., in prosieguo denominati Akzo, Luperox GmbH (poi incorporata nella principale controllata tedesca di Atofina S.A.) e Peroxid Chemie GmbH & Co. KG] hanno stipulato ed aderito ad un accordo di carattere continuativo, contrario al disposto dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE, la cui portata geografica si è estesa nel corso della sua durata all’intero territorio della Comunità e del SEE o alla maggior parte di esso, a seconda del periodo. Tale accordo aveva per oggetto la ripartizione delle quote di mercato, la fissazione dei prezzi dei prodotti, l'approvazione e l'applicazione di meccanismi d’incremento dei prezzi, la ripartizione dei clienti e l’istituzione di un dispositivo per verificare ed imporre il rispetto degli accordi stipulati. L’impresa Peroxidos Organicos S.A. (1975-1999) ha partecipato ad un accordo specifico nell’ambito dell’accordo globale. L’impresa AC Treuhand AG (1993-1999) è stata anch’essa coinvolta. Durata della partecipazione
a)
Akzo Nobel Chemicals International B.V., Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V. ed Akzo Nobel N.V. dal 1o gennaio 1971 al 31 dicembre 1999;
b)
Atofina S.A. dal 1o gennaio 1971 al 31 dicembre 1999;
c)
Peroxid Chemie GmbH & Co. KG dal 1o gennaio 1971 al 31 dicembre 1999;
d)
Degussa UK Holdings Limited dal 1o settembre 1992 al 31 dicembre 1999;
e)
Peroxidos Organicos S.A. dal 31 dicembre 1975 al 31 dicembre 1999;
f)
AC Treuhand dal 28 dicembre 1993 al 31 dicembre 1999.
I perossidi organici sono molecole organiche contenenti un perossido o un legame bivalente ossigeno-ossigeno (-O-O-). I perossidi organici (in appresso i perossidi) sono altamente esplosivi – gravi incidenti non sono infrequenti nel settore – e si presentano in forma solida (solitamente polveri molto fini), liquida o pasta cremosa. I perossidi organici e le loro miscele sono impiegate come acceleranti, attivatori, catalizzatori, reticolanti, polimerizzanti (curing agent), indurenti, iniziatori e promotori. I perossidi si suddividono in sette classi ed in tre principali categorie in funzione dell’applicazione. I perossidi svolgono una funzione cruciale per il settore della plastica e della gomma, ove sono impiegati per tre applicazioni principali:
a)
la polimerizzazione delle resine termoplastiche (per la produzione dei cosiddetti alti polimeri o applicazioni di alti polimeri)
b)
il curing (polimerizzazione volta all’indurimento) di resine poliestere termoindurenti insature (applicazioni con poliesteri insaturi)
c)
la reticolazione (applicazioni di reticolazione).
La Commissione ha accertato che l'attività aveva una portata geografica corrispondente come minimo al territorio del SEE. Nel 1999, l'ultimo esercizio in cui la violazione si è protratta per tutto l’anno, l’intesa operava sul 90 % del mercato del prodotto rilevante del SEE, avente un valore annuo complessivo di 250 milioni di EUR. Nel 1971 è stato stipulato un accordo principale cui avevano aderito inizialmente tre imprese [Akzo, Peroxid Chemie e Atofina (all'epoca Luperox)]. Tale accordo era suddiviso in accordi specifici per gli alti polimeri ed i perossidi organici per termoindurenti, a loro volta suddivisi su base geografica (accordi regionali). Gli accordi regionali, ispirati ai principi e alle norme generali dell'accordo globale, erano delimitati come segue: Francia (fino al 1992), Regno Unito (fino al 1992), Spagna (fino alla fine del 1975) e resto dell'Europa. A partire dal 1983, i perossidi organici per la reticolazione sono stati oggetto di un ulteriore accordo distinto, applicato a quasi tutti paesi europei. I suddetti accordi settoriali e geografici replicavano sostanzialmente l’accordo globale per quanto riguardava, ad esempio, la durata, i meccanismi di controllo reciproco e di compensazione, le parti, i prodotti, i clienti o le persone coinvolte, elementi puntualmente ripresi in ciascuno accordo settoriale o geografico. L'accordo principale mirava al mantenimento delle quote di mercato ed al coordinamento degli aumenti di prezzo ed era basato su un contratto risalente al 1971. Per raggiungere tale finalità, un ente indipendente (dal 1993, AC Treuhand) controllava attentamente i dati di vendita delle imprese aderenti, si ripartivano i clienti e, in caso di scostamento dalle quote di mercato convenute, si effettuavano compensazioni o si ridistribuivano i clienti. A cadenza regolare si tenevano delle riunioni per adeguare il funzionamento dell’accordo. L’accordo era suddiviso in diversi accordi settoriali per prodotti o sottoprodotti specifici o per regioni geografiche. Parte di questi accordi settoriali ha avuto una durata limitata o è stata incorporata in altri accordi settoriali. L’impresa Perorsa ha partecipato ad un accordo regionale riguardante la Spagna. E’ stato accertato che AC Treuhand ha violato l’articolo 81 del trattato e l’articolo 53 dell’accordo SEE, avendo l’impresa organizzato riunioni, svolto opera di mediazione in caso di controversia, proposto le quote di mercato ed occultato prove incriminanti. AC Treuhand ha operato come un’associazione di imprese e/o un’impresa. L’intesa, che aveva registrato degli attriti nel 1992, è stata sciolta alla fine del 1999, non essendo le parti riuscite a concordarsi sui rispettivi contingenti di produzione. Alcuni accordi settoriali sono cessati ancor prima. AMMENDE La Commissione ritiene che le imprese in causa hanno commesso una violazione molto grave. A prescindere dalla possibilità di misurare l’impatto delle suddette pratiche illecite sul mercato, la violazione è molto grave per la sua natura e la sua portata geografica. Il ventaglio delle possibili ammende applicabili alle violazioni molto gravi consente di trattare le imprese in modo differenziato, al fine di tenere conto della reale capacità economica dell'impresa contravvenente e di assicurare che l'ammenda abbia un adeguato effetto deterrente. Con una quota di mercato superiore al 40 % della totalità dei mercati interessati, Akzo è il massimo produttore e dovrebbe pertanto essere collocato nella prima categoria di ammende. Atofina e Peroxid Chemie, con quote di mercato oscillanti tra il 20 % e il 25 % circa del mercato, dovrebbero collocarsi nella seconda categoria. Perorsa, con una quota di mercato inferiore al 5 % in Europa, dovrebbe rientrare nella terza categoria. Degussa UK Holdings (già Laporte plc.) è dal settembre 1992 l’impresa cui fa capo Peroxid Chemie e dovrebbe pertanto essere collocata nella medesima categoria di Peroxid Chemie, essendo solidalmente responsabile con Peroxid Chemie per gli illeciti di quest’ultima. Ai fini dell’irrogazione dell’ammenda, si stabilisce che la responsabilità tra Peroxid Chemie e Degussa UK Holdings è ripartita nel modo che segue: Peroxid Chemie ha aderito all’intesa dal 1o gennaio 1971 fino al 31 dicembre 1999, e Degussa UK Holdings è solidalmente responsabile a partire dal momento in cui ha acquisito l’intero capitale sociale di Peroxid Chemie, ossia dal 1o settembre 1992, fino al 31 dicembre 1999. AC Treuhand è trattata separatamente. La Commissione è consapevole della novità inerente all’adozione di una decisione avente per destinataria un’impresa e/o un’associazione di imprese, per aver svolto questo genere di ruolo in un’intesa. Di questa circostanza si è tenuto conto in sede di determinazione dell’importo delle ammende. Per tale motivo, la Commissione ha ritenuto opportuno infliggere ad AC Treuhand un’ammenda di 1000 EUR. Onde tenere conto della dimensione e delle risorse complessive delle imprese ed assicurare che l’ammenda eserciti un sufficiente effetto deterrente, la Commissione reputa che l’importo iniziale dovrebbe essere ritoccato nel caso di Akzo ed Atofina. La Commissione ha appurato che Akzo, Atofina, e Peroxid Chemie hanno violato il disposto dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato dal 1o gennaio 1971 al 31 dicembre 1999, Perorsa per un periodo compreso come minimo tra il 31 dicembre 1975 ed il 31 dicembre 1999 e Degussa UK Holdings dal 1o settembre 1992 al 31 dicembre 1999, mentre AC Treuhand ha operato in qualità di impresa e/o associazione di imprese dal 28 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1999. Dovendosi, secondo la prassi della Commissione, conteggiare i mesi completi, ai fini del calcolo dell’ammenda, si è stabilito che la violazione è durata per le varie imprese rispettivamente: 29 anni (Akzo, Atofina e Peroxid Chemie), 6 anni (AC Treuhand), 7 anni e 4 mesi (Degussa UK Holdings) e a 24 anni (Perorsa). Nel caso di Peroxid Chemie la violazione va suddivisa in due fasi distinte a seconda della responsabilità: la prima (21 anni ed 8 mesi), ove la responsabilità ricade unicamente sull’impresa medesima, la seconda (7 anni e 4 mesi) in cui la responsabilità è condivisa con Degussa UK Holdings, l’impresa cui essa fa capo. La Commissione stabilisce che la violazione è di lunga durata (più di cinque anni) nel caso di AC Treuhand, Akzo, Atofina, Degussa UK Holdings, Peroxid Chemie e Perorsa. L’importo di base dovrebbe pertanto essere maggiorato del 245 % nel caso di Akzo e Atofina. Una maggiorazione del 207,5 % dovrebbe essere applicata all’ammenda inflitta a Peroxid Chemie. Un aumento del 70 % dovrebbe essere applicato all’importo di base dell’ammenda irrogata a Peroxid Chemie/Degussa UK Holdings. Nel caso di Perorsa, l’importo di base dell’ammenda dovrebbe essere maggiorato del 220 %. Tale valore risulta dall'applicazione di un aumento del 10 % per ciascuno degli ultimi 20 anni in cui l’impresa ha partecipato all’intesa (1980-1999), e del 5 % per ogni anno antecedente di adesione ad intesa illecita, per il periodo compreso tra 21 e 29 anni prima (1971-1979). Atofina ha già ricevuto in precedenza una multa per aver partecipato a quattro intese, mentre Peroxid Chemie/ Degussa UK Holdings ha già ricevuto una multa per aver aderito ad un’intesa. La reiterazione dell’infrazione costituisce pertanto un’aggravante. Per tale ragione, la Commissione giudica che l’importo di base dell’ammenda da irrogare dovrebbe essere maggiorato del 50 % sia nel caso di Atofina, per tenere conto del fatto che l'impresa è già stata oggetto di decisioni della Commissione in un numero notevole di casi di intese, sia nel caso di Degussa UK Holdings e Peroxid Chemie, anch’esse già destinatarie – dirette (Degussa UK Holdings) od indirette (Peroxid Chemie), attraverso l’impresa controllante – di decisioni della Commissione in materia di intese. Atofina ha corroborato le argomentazioni della Commissione, tese a dimostrare che l’intesa ha operato per 29 anni. Per ragioni di equità si propone di riconoscere ad Atofina un’attenuante specifica, avendo la collaborazione dell’impresa superato l’ambito contemplato nella comunicazione sulla non applicazione e riduzione delle ammende. Grazie a questa attenuante Atofina non dovrà pagare un’ammenda superiore, per i fatti emersi grazie alla sua collaborazione, a quanto avrebbe dovuto pagare se non avesse collaborato. Alla luce di quanto precede, la Commissione giudica opportuno concedere ad Atofina una riduzione dell’importo di base dell’ammenda (94,19 milioni di EUR) per la costruttiva collaborazione, oltre l'ambito contemplato dalla comunicazione sulla non imposizione o riduzione delle ammende. A Perorsa e Peroxid Chemie è stato applicato il limite del 10 % del fatturato realizzato a livello mondiale, di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento 17. Ad Akzo non è inflitta alcuna ammenda, essendo stata la prima impresa ad aver denunciato l’intesa alla Commissione. Ad Atofina è accordata una riduzione del 50 % per aver collaborato all'indagine della Commissione ed aver fornito il contributo più utile. Delle imprese ammesse a fruire di una riduzione significativa dell’ammenda, Atofina è stata la prima a collaborare con la Commissione ed è quella che ha dato il contributo più utile. Analogamente alle altre imprese che hanno collaborato con la Commissione, anche Atofina non ha contestato i fatti su cui la Commissione ha fondato le proprie accuse. Peroxid Chemie e Degussa UK Holdings beneficiano di una riduzione del 25 % per la collaborazione alle indagini della Commissione, avendo fornito gli elementi probatori solo in un secondo tempo e avendo collaborato in misura minore rispetto ad Akzo ed Atofina. A Perorsa, l’ultima delle imprese a collaborare, è stata accordata una riduzione del 15 % dell’ammenda. Nessuna delle imprese ha fatto valere di non essere in grado di pagare. Sono irrogate le ammende seguenti: Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V., Akzo Nobel N.V., Akzo Nobel Chemicals International B.V., solidalmente responsabili EUR 0 Atofina S.A. 43,47 milioni di EUR Peroxid Chemie GmbH & Co. KG 8,83 milioni di EUR Peroxid Chemie GmbH & Co. KG e Degussa UK Holdings Limited, solidalmente responsabili 16,73 milioni di EUR AC Treuhand AG 1000 EUR Peroxidos Organicos S.A. 0,50 milioni di EUR Si ingiunge alle imprese e/o associazioni di imprese sopraelencate di porre immediatamente termine alle pratiche illecite, qualora non lo abbiano ancora fatto. Esse s’impegnano ad astenersi dal reiterare gli atti o le pratiche oggetto del presente procedimento d’infrazione e da qualsiasi atto o pratica aventi identico o analogo effetto.