Decisione della Commissione del 4 maggio 2005 che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 1359] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2005/381/CE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/381@2005-05-04/it
Indice
- Preambolo
- ANNEX
- ALLEGATO
- PARTE 1 QUESTIONARIO SULL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
- 1.1.2.3.4.5.6.7.
- 3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.
- 4.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.
- 5.5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.5.7.5.8.5.9.5.10.
- 6.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.6.7.6.8.
- 7.7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.7.6.7.7.
- 8.8.1.8.2.8.3.8.4.8.5.8.6.8.7.8.8.
- 10.10.1.10.2.10.3.10.4.
- 11.11.1.11.2.11.3.
- 12.12.1.12.2.12.3.12.4.
- 13.13.1.13.2.
- PARTE 2 Tabella 1 a)b) Tabella 2 Tabella 3 Tabella 4 Tabella 5 Tabella 6 Numero di impianti per attività dell’allegato I Modifiche all’elenco di impianti Metodologie di monitoraggio applicate (solo per impianti le cui emissioni di CO2 comunicate superano 500000 t l’anno e per gli impianti per i quali non è tecnicamente possibile utilizzare i livelli minimi indicati nella tabella 1 del punto 4.2.2.1.4 della decisione 2004/156/CE) Cambiamento provvisorio della metodologia di monitoraggio Numero di impianti che applicano la misura continua delle emissioni Comunicazioni delle emissioni a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, non ritenute soddisfacenti
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, in particolare l’articolo 21, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il questionario che gli Stati membri devono utilizzare per redigere le relazioni annuali sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE deve servire a fornire un resoconto dettagliato dell’applicazione, da parte degli Stati membri, delle principali misure istituite dalla direttiva in questione e degli strumenti indicati di seguito, nella misura in cui siano strettamente correlati all’attuazione della direttiva 2003/87/CE: la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, la decisione 2004/156/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In linea di principio, tale questionario dovrebbe formare oggetto di un riesame periodico.
(2) La prima relazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2005. È tuttavia auspicabile disporre di una relazione annua che riguardi tutto il primo anno di funzionamento del sistema. La prima relazione deve pertanto riguardare il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 30 aprile 2005 e la seconda relazione, prevista per il 30 giugno 2006, deve coprire il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005. Le relazioni successive devono essere trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno e devono riguardare l’anno civile precedente, dal 1o gennaio al 31 dicembre.
(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all’allegato per preparare le relazioni annue da presentare alla Commissione a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.
Articolo 2
La prima relazione, da presentare entro il 30 giugno 2005, riguarda il periodo di quattro mesi compreso tra il 1o gennaio e il 30 aprile 2005. Le relazioni successive sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno e si riferiscono all’anno civile precedente, dal 1o gennaio al 31 dicembre, a partire dall’anno civile 2005.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2005. Per la Commissione Stavros Dimas Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO
PARTE 1 QUESTIONARIO SULL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE
1.1.2.3.4.5.6.7.
Informazioni sull’istituzione che presenta la relazione Nome della persona di contatto: Titolo ufficiale della persona di contatto: Denominazione e servizio dell’organizzazione: Indirizzo: Numero di telefono (con prefisso internazionale): Numero di fax (con prefisso internazionale): E-mail:
2.2.1. Autorità competenti Rispondere alla domanda 2.1 nella prima relazione e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento. Elencare le autorità competenti e le rispettive funzioni.
3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.
Copertura delle attività e degli impianti Rispondere alle domande da 3.1 a 3.3 nella prima relazione di ciascun periodo di scambio delle emissioni e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento. Quanti impianti svolgono ognuna delle attività indicate all’allegato I della direttiva 2003/87/CE? Per ciascuna attività indicare il numero degli eventuali impianti inclusi unilateralmente. Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 1 nella parte 2 del presente allegato. Occorre inoltre precisare che lo stesso impianto può svolgere attività che rientrano in sottovoci diverse. Indicare tutte le attività del caso (anche se l’impianto in questione viene conteggiato più di una volta). Quanti impianti di combustione hanno una potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW ma inferiore a 50 MW? Complessivamente, quante tonnellate di CO2 equivalente sono state emesse da questi impianti nel periodo di riferimento? Quanti degli impianti interessati emettono meno di 10000 tonnellate di CO2 equivalente, tra 10000 e 25000 tonnellate, tra 25000 e 50000 tonnellate, tra 50000 e 500000 tonnellate o più di 500000 tonnellate di CO2 equivalente all’anno? Precisare (in percentuale) come sono ripartite tra le categorie indicate le emissioni complessive di cui alla direttiva. Quali cambiamenti sono subentrati nel periodo di riferimento rispetto a quanto indicato nella tabella del piano nazionale di assegnazione riportata nel registro indipendente comunitario CITL (nuovi entranti, impianti chiusi)? Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 2 nella parte 2 del presente allegato. Durante il periodo di riferimento, all’autorità competente sono pervenute richieste di gestori che desiderino costituire raggruppamenti a norma dell’articolo 28 della direttiva 2003/87/CE? In caso affermativo, a quale attività dell’allegato I fa riferimento la richiesta? Le informazioni contenute nella risposta a questa domanda non saranno rese pubbliche. Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti la copertura degli impianti e delle attività nel vostro paese.
4.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.
Autorizzazioni per gli impianti Rispondere alle domande 4.1 a 4.4 nella prima relazione e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento. Quali provvedimenti sono stati adottati per garantire che i gestori si conformino alle disposizioni contenute nelle rispettive autorizzazioni ad emettere gas serra? In che modo la normativa nazionale garantisce il pieno coordinamento tra le procedure e le condizioni di rilascio dell’autorizzazione se interviene più di un’autorità competente? Come si attua il coordinamento nella pratica? Quali provvedimenti sono stati adottati per garantire, nel caso in cui gli impianti svolgano attività dell’allegato I della direttiva 96/61/CE, il coordinamento tra le condizioni e le procedure di rilascio di un’autorizzazione ad emettere gas serra e le condizioni e le procedure relative all’autorizzazione prevista dalla direttiva citata? Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 2003/87/CE sono state integrate nelle procedure di cui alla direttiva 96/61/CE? In caso affermativo, come si è proceduto all’integrazione? Indicare le disposizioni legislative, le procedure e le prassi per l’aggiornamento delle condizioni delle autorizzazioni da parte dell’autorità competente a norma dell’articolo 7 della direttiva 2003/87/CE. Quante autorizzazioni sono state aggiornate nel periodo di riferimento a seguito di modifiche alla natura o al funzionamento degli impianti o ad eventuali ampliamenti ad opera dei gestori come indicato all’articolo 7 della direttiva 2003/87/CE? Indicare il numero di autorizzazioni aggiornate per ogni categoria (aumento o riduzione della capacità, cambiamento nella natura del processo, ecc.). Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti le autorizzazioni per gli impianti nel vostro paese.
5.5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.5.7.5.8.5.9.5.10.
Applicazione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni Per la prima relazione è possibile che per le domande da 5.1 a 5.7 non siano disponibili informazioni complete. In tal caso, rispondere alle suddette domande nel modo più esauriente possibile. Quali approcci e metodologie sono stati applicati per monitorare le emissioni prodotte dagli impianti (cfr. decisione 2004/156/CE che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra)? Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 3 nella parte 2 del presente allegato. Le informazioni di cui alla tabella 3 devono essere fornite solo per gli impianti le cui emissioni comunicate superano 500000 tonnellate di CO2 l’anno. Se non è stato tecnicamente possibile garantire i livelli minimi specificati nella tabella 1, punto 4.2.2.1.4, dell’allegato I della decisione 2004/156/CE, indicare, per ciascun impianto in cui ciò sia avvenuto, la copertura delle emissioni, l’attività, la categoria dei livelli (dati attività, potere calorifico netto, fattore di emissione, fattore di ossidazione o fattore di conversione) e l’approccio/livello di monitoraggio approvato nell’autorizzazione. Per rispondere a questa domanda, utilizzare le colonne da A a I della tabella 3 nella parte 2 del presente allegato. Le informazioni di cui alla tabella 3 devono essere fornite solo per gli impianti le cui emissioni comunicate sono inferiori a 500000 tonnellate di CO2 l’anno. Quali impianti hanno temporaneamente applicato metodologie diverse da quelle concordate con l’autorità competente? Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 4 nella parte 2 del presente allegato. In quanti impianti sono state effettuate misure continue delle emissioni? Specificare il numero di impianti per attività elencata nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e, all’interno di ciascuna attività, per sottocategoria in base alle emissioni annue comunicate (inferiori a 50 kt, tra 50 e 500 kt e superiori a 500 kt). Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 5 nella parte 2 del presente allegato. Quanto CO2 è stato trasferito dagli impianti? Indicare il numero di tonnellate di CO2 trasferite a norma del punto 4.2.2.1.2 dell’allegato I della decisione 2004/156/CE e il numero di impianti che hanno trasferito il CO2 per ciascuna attività elencata nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE. Quanta biomassa è stata combusta o utilizzata nei processi? Indicare la quantità di biomassa, ai sensi del punto 2, lettera d), dell’allegato I della decisione 2004/156/CE, bruciata (in TJ) o utilizzata (in t o m3) per ciascuna attività elencata nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE. Inserire in questo punto la frazione organica di qualsiasi rifiuto combusto o utilizzato come materiale in entrata. Indicare la quantità totale di emissioni di CO2 prodotte da rifiuti utilizzati come combustibili o materiale in entrata. Presentare una ripartizione, in percentuale, delle suddette emissioni per tipo di rifiuto. Fornire alcuni documenti esemplificativi sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti da alcuni impianti temporaneamente esclusi, se esistono. Rispondere alla domanda 5.9 nella prima relazione e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento. Quali misure sono state adottate per coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con altri obblighi vigenti in materia per ridurre al minimo l’onere per le imprese? Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti l’applicazione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni nel vostro paese.
6.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.6.7.6.8.
Disposizioni per la verifica Rispondere alle domande da 6.1 a 6.4 nella prima relazione e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento. Descrivere il contesto in cui avvengono le verifiche delle emissioni prodotte dagli impianti e, in particolare, il ruolo delle autorità competenti e di altri responsabili delle verifiche nel processo di verifica. Presentare i documenti che definiscono i criteri di accreditamento dei responsabili della verifica. Se i documenti sono disponibili su Internet, è sufficiente indicare l’indirizzo del sito web. Precisare se i responsabili della verifica accreditati in un altro Stato membro sono soggetti ad un’ulteriore procedura di accreditamento prima di poter procedere alle verifiche. In caso affermativo, descrivere la procedura e i motivi che la rendono necessaria. Allegare eventuali linee guida per la verifica, che vengono consegnate ai responsabili della verifica accreditati, ed eventuali documenti che definiscono i meccanismi di supervisione e garanzia della qualità messi a disposizione dei responsabili della verifica. Se i documenti sono disponibili su Internet, è sufficiente indicare l’indirizzo del sito web. Ci sono stati gestori che hanno presentato una relazione sulle emissioni non ritenuta soddisfacente dopo la verifica entro il 31 marzo del periodo di riferimento? In caso affermativo, fornire un elenco degli impianti interessati e i motivi della mancata convalida. Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 6 nella parte 2 del presente allegato. L’autorità competente ha svolto controlli indipendenti o sulle relazioni verificate? In caso affermativo, descrivere come sono stati effettuati i controlli supplementari e/o quante relazioni sono state controllate. L’autorità competente ha dato istruzioni all’amministratore del registro di correggere le emissioni annue verificate per l’anno precedente relative agli impianti per garantire la conformità alle disposizioni dettagliate istituite dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE? Indicare eventuali correzioni nella tabella 6 della parte 2. Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti le disposizioni in materia di verifica nel vostro paese.
7.7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.7.6.7.7.
Funzionamento dei registri Rispondere alle domande 7.1 e 7.2 nella prima relazione e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento. Indicare eventuali termini e condizioni che i titolari dei conti devono sottoscrivere e descrivere come viene effettuato il controllo dell’identità delle persone prima della creazione di un conto di deposito [cfr. regolamento (CE) n. 2216/2004 relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri]. Indicare se vengono applicate tariffe e fornire dettagli. Quali misure sono state adottate a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2216/2004 per impedire il ripetersi delle difformità riscontrate dal registro CITL? Fornire una sintesi di tutti i segnali di allerta per la sicurezza attinenti al registro nazionale che si sono verificati durante il periodo di riferimento, indicando come sono stati affrontati e il tempo necessario per trovare una soluzione. Indicare per quanti minuti ogni mese del periodo di riferimento il registro nazionale non è stato a disposizione degli utilizzatori a) per periodi di interruzione dell’attività (downtime) programmati e b) per problemi imprevisti. Indicare in dettaglio ogni aggiornamento del registro nazionale già programmato per il prossimo periodo di riferimento. Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti il funzionamento dei registri nel vostro paese.
8.8.1.8.2.8.3.8.4.8.5.8.6.8.7.8.8.
Disposizioni per l’assegnazione delle quote – nuovi entranti – chiusura Rispondere alle domande 8.1 e 8.2 nella prima relazione dopo ogni notificazione e procedura di assegnazione delle quote previste dagli articoli 9 e 11 della direttiva 2003/87/CE. Prendendo in considerazione il processo di assegnazione già ultimato, descrivere i principali insegnamenti tratti dalle autorità del paese e indicare come ritenete che tali insegnamenti influenzeranno l’approccio al prossimo esercizio di assegnazione delle quote. Proporre eventuali suggerimenti per migliorare in futuro i processi di notificazione e assegnazione per tutta l’Unione europea. Quante quote sono state assegnate agli eventuali nuovi entranti elencati nella tabella 2? Indicare il codice identificativo dell’impianto del nuovo entrante e il codice identificativo dell’operazione associata all’assegnazione delle quote. Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 2 nella parte 2 del presente allegato. Quante quote sono rimaste nella riserva per i nuovi entranti al termine del periodo di riferimento e che percentuale rappresentano della riserva originaria? Se l’assegnazione delle quote è avvenuta tramite asta, quante aste sono state organizzate durante il periodo di scambio, quante quote sono state messe all’asta in ogni sessione, che percentuale rappresentano rispetto alla quantità totale di quote per il periodo di scambio, qual è stato il prezzo di ogni quota ad ogni asta e come sono state utilizzate le quote che non sono state acquistate durante la o le aste? Indicare anche i codici identificativi delle operazioni associate all’assegnazione delle quote messe all’asta. Come sono state trattate le quote assegnate e non rilasciate agli impianti che hanno chiuso durante il periodo di riferimento? Rispondere alla domanda 8.7 nella prima relazione al termine dei periodi di scambio definiti all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/87/CE. Le quote rimaste nella riserva per i nuovi entranti al termine del periodo di scambio sono state cancellate o messe all’asta? Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti le disposizioni per l’assegnazione delle quote, i nuovi entranti e la chiusura degli impianti nel vostro paese.
9.9.1.9.2. Restituzione delle quote da parte dei gestori Nei casi in cui è stato chiuso un conto del registro perché non c’era alcuna ragionevole possibilità che il gestore dell’impianto restituisse altre quote, descrivere il motivo di tale assenza di possibilità e indicare la quantità di quote in sospeso. Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti la restituzione delle quote da parte dei gestori nel vostro paese.
10.10.1.10.2.10.3.10.4.
Utilizzo delle unità di riduzione delle emissioni (ERU) e delle riduzioni certificate delle emissioni (CER) nel sistema comunitario Rispondere alle domande 10.1 e 10.2 ogni anno a partire dalla relazione da presentare nel 2006 per le CER e a partire dalla relazione da presentare nel 2009 per le ERU. Quante CER ed ERU sono state utilizzate dai gestori a norma dell’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE? Indicare le CER e le ERU separatamente, precisando la somma delle unità utilizzate e il numero complessivo di gestori che le hanno utilizzate. Sono state rilasciate ERU e CER per le quali è stato necessario cancellare un numero corrispondente di quote a norma dell’articolo 11 ter, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2003/87/CE per le attività di progetto di attuazione congiunta (JI) o del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che riducono o limitano direttamente o indirettamente le emissioni di un impianto rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva? In caso affermativo, indicare il totale delle quote cancellate e il numero complessivo di gestori interessati, facendo la distinzione tra le quote cancellate a norma dell’articolo 11 ter, paragrafo 3, e a norma dell’articolo 11 ter, paragrafo 4. Rispondere alla domanda 10.3 nella prima relazione e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento. Quali misure sono state adottate per garantire che, durante lo sviluppo di progetti per la produzione di energia idroelettrica con una potenza calorifica superiore a 20 MW, siano rispettati i criteri e le linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione definitiva del 2000 della World Commission on Dams? Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti l’utilizzo delle ERU e delle CER nel sistema comunitario nel vostro paese.
11.11.1.11.2.11.3.
Aspetti legati alla conformità alla direttiva Nel caso in cui siano state irrogate sanzioni a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, per la violazione delle disposizioni nazionali, indicare le disposizioni nazionali interessate e le sanzioni irrogate. Indicare i nominativi dei gestori ai quali sono state irrogate sanzioni per le emissioni in eccesso a norma dell’articolo 16, paragrafo 3. Per rispondere a questa domanda, è sufficiente indicare il riferimento alla pubblicazione dei nomi dei gestori di cui all’articolo 16, paragrafo 2. Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti la conformità alla direttiva nel vostro paese.
12.12.1.12.2.12.3.12.4.
Natura giuridica delle quote e trattamento fiscale Rispondere alle domande da 12.1 a 12.3 nella prima relazione e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento. Quale statuto giuridico è stato attribuito alle quote ai fini della contabilità, della normativa finanziaria e della fiscalità? Se lo Stato membro assegna quote non a titolo gratuito, spiegare come si procede a tale assegnazione (ad esempio indicare come si svolge un’asta). Se lo Stato membro assegna quote a pagamento, si applica l’IVA sull’operazione? Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti la natura giuridica delle quote e il trattamento fiscale ad esse riservato nel vostro paese.
13.13.1.13.2.
Accesso alle informazioni a norma dell’articolo 17 Dove sono messe a disposizione del pubblico le decisioni sull’assegnazione delle quote, le informazioni sulle attività di progetto alle quali partecipa lo Stato membro o alle quali quest’ultimo autorizza organismi pubblici o privati a partecipare e le comunicazioni delle emissioni previste dalle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e detenute dall’autorità competente? Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti l’accesso alle informazioni a norma dell’articolo 17 nel vostro paese.
14.14.1. Osservazioni generali Indicare eventuali aspetti particolari connessi all’attuazione che sollevano preoccupazioni nel vostro paese.
PARTE 2 Tabella 1 a)b) Tabella 2 Tabella 3 Tabella 4 Tabella 5 Tabella 6 Numero di impianti per attività dell’allegato I Modifiche all’elenco di impianti Metodologie di monitoraggio applicate (solo per impianti le cui emissioni di CO2 comunicate superano 500000 t l’anno e per gli impianti per i quali non è tecnicamente possibile utilizzare i livelli minimi indicati nella tabella 1 del punto 4.2.2.1.4 della decisione 2004/156/CE) Cambiamento provvisorio della metodologia di monitoraggio Numero di impianti che applicano la misura continua delle emissioni Comunicazioni delle emissioni a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, non ritenute soddisfacenti
Attività dell’allegato I Numero di impianti Attività energetiche E1 Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani) E2 Raffinerie di petrolio E3 Cokerie Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi F1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati F2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora Industria dei prodotti minerali M1 Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno, oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno M2 Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno M3 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3 Altre attività Impianti industriali destinati alla fabbricazione: O1 di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose O2 di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno A B C D E F G H I J Impianto Gestore Attività principale allegato I Altre attività allegato I Attività principale non allegato I Modifiche rispetto agli impianti inseriti nel PNA Quote assegnate o rilasciate Codice identificativo dell’operazione Codice identificativo autorizzazione Codice identificativo impianto Nome Quantità Anno (i) A B C D E F G H I J K L M N Livello scelto Valore Impianto Emissioni annue totali Dati relativi all’attività Fattore di emissione Potere calorifico netto Fattore di ossidazione Tipo di combustibile o attività Fattore di emissione Potere calorifico netto Fattore di ossidazione Codice identificativo autorizzazione Codice identificativo impianto Attività principale allegato I t CO2 Livello Livello Livello Livello Valore Unità di misura Valore Unità di misura % A B C D E F G H I J Impianto Attività allegato I Emissioni annue totali Parametro di monitoraggio interessato Metodologia approvata originariamente Metodologia provvisoria applicata Motivo del cambiamento provvisorio Periodo di sospensione temporanea fino al ripristino della metodologia di livello adeguata Inizio Fine Codice identificativo autorizzazione Codice identificativo impianto t CO2 Livello Livello Mese/anno Mese/anno A B C D Attività principale allegato I < 50000 t CO2e da 50000 a 500000 t CO2e > 500000 t CO2e E1 E2 E3 F1 F2 M1 M2 M3 O1 O2 A B C D E F F Impianto Emissioni comunicate dagli impianti Quote restituite Quote bloccate nel conto di deposito del gestore Motivo della mancata convalida della comunicazione delle emissioni Correzione delle emissioni verificate da parte dell’autorità competente Codice identificativo autorizzazione Codice identificativo impianto t CO2 t CO2 t CO2 t CO2
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