Gelex

Decisione del Consiglio del 30 maggio 2005 recante adeguamento delle indennità previste dalla decisione 2003/479/CE relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio (2005/442/CE)

In vigoreVersione 2005-05-30dal 2005-06-01
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/442@2005-05-30/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/479/CE, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 15, paragrafo 7, della decisione 2003/479/CE dispone che le indennità giornaliere e mensili siano soggette a una revisione annuale, senza effetto retroattivo, sulla base dell’adeguamento degli stipendi di base dei funzionari della Comunità in servizio a Bruxelles e a Lussemburgo.

(2) L’ultimo adeguamento di dette indennità è stato disposto dalla decisione 2004/240/CE e ha avuto effetto con decorrenza il 1o aprile 2004.

(3) Con il regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005, del 20 dicembre 2004, che adegua a decorrere dal 1o luglio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni, il Consiglio ha disposto un adeguamento dello 0,7 % delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

1. Nell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2003/479/CE, gli importi di 27,96 EUR e di 111,83 EUR sono sostituiti rispettivamente dagli importi di 28,16 EUR e di 112,61 EUR.

2. Nell’articolo 15, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente: Distanza tra la sede di residenza e la sede di distacco (km) Importo in EUR 0-150 0 > 150 72,39 > 300 128,69 > 500 209,13 > 800 337,83 > 1300 530,87 > 2000 635,45

3. Nell’articolo 15, paragrafo 4, l’importo di 27,96 EUR è sostituito dall’importo di 28,16 EUR.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il primo giorno del mese successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2005. Per il Consiglio Il presidente F. Boden

Versioni

  1. 2005-05-30