Regolamento (CE) n. 490/2005 della Commissione del 29 marzo 2005 sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2004/2005 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/490@2005-03-29/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 6, paragrafo 4 e l’articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1788/2003 prevede che gli Stati membri stabiliscano i quantitativi di riferimento individuali dei produttori; a norma del medesimo articolo, inoltre, i produttori possono disporre di uno o di due quantitativi di riferimento individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. Può essere effettuata la conversione tra i quantitativi di riferimento, su richiesta debitamente giustificata del produttore.
(2) In conformità con l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno notificato alla Commissione la ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento individuali in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003.
(3) Per Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, la base per i quantitativi di riferimento individuali è stata stabilita nella tabella f) dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003.
(4) In conformità con l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno notificato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.
(5) L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 stabilisce che la parte del quantitativo di riferimento nazionale della Finlandia destinata alla consegne di cui all’articolo 1 di detto regolamento può essere aumentata per compensare i produttori SLOM finlandesi, fino ad un massimo di 200000 tonnellate. In conformità con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione, del 29 marzo 1995, che assegna un quantitativo di riferimento specifico a taluni produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari in Austria e in Finlandia, la Finlandia ha notificato i quantitativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005.
(6) È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo che va dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005 di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato del presente regolamento viene stabilita la ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo che va dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005 di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2005. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO
(in tonnellate) Stati membri Consegne Vendite dirette Belgio 3231623,120 78807,880 Repubblica ceca 2614412,222 67730,778 Danimarca 4454894,257 453,743 Germania 27768308,989 95518,299 Estonia 554656,506 69826,494 Grecia 819730,000 783,000 Spagna 6045387,486 71562,514 Francia 23872196,114 363601,886 Irlanda 5390829,642 4934,358 Italia 10281085,000 248975,000 Cipro 141337,000 3863,000 Lettonia 631855,798 63539,202 Lituania 1279788,156 367150,844 Lussemburgo 268554,000 495,000 Ungheria 1782841,919 164438,081 Malta 48698,000 0,000 Paesi Bassi 11001255,000 73437,000 Austria 2622284,217 128105,495 Portogallo 1861474,000 8987,000 Slovacchia 1003594,404 9721,596 Finlandia 2399475,287 8230,616 Svezia 3300000,000 3000,000 Regno Unito 14482260,813 127486,187