Gelex

Decisione della Commissione del 12 luglio 2005 recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne l'Algeria, le Bahamas e Grenada [notificata con il numero C(2005) 2551] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2005/501/CE)

In vigoreVersione 2005-07-12dal 2005-07-14
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/501@2005-07-12/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO
  4. I.
  5. II.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, elenca i paesi e i territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato della citata decisione elenca i nomi dei paesi e dei territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, mentre la parte II di detto allegato elenca i paesi e i territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.

(2) Le decisioni della Commissione 2005/498/CE, 2005/499/CE e 2005/500/CE stabiliscono condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Algeria, dalle Bahamas e da Grenada. Questi paesi dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco che figura nella parte I dell'allegato della decisione 97/296/CE.

(3) A fini di chiarezza, è opportuno sostituire integralmente gli elenchi in questione.

(4) Occorre pertanto modificare la decisione 97/296/CE.

(5) La decisione dovrebbe applicarsi dalla stessa data stabilita per le decisioni 2005/498/CE, 2005/499/CE e 2005/500/CE in relazione alle importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Algeria, dalle Bahamas e da Grenada.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 28 agosto 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2005. Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO

ALLEGATO Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

I.

Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE

AE — Emirati Arabi Uniti

AG — Antigua e Barbuda

AL — Albania

AN — Antille Olandesi

AR — Argentina

AU — Australia

BD — Bangladesh

BG — Bulgaria

BR — Brasile

BS — Bahamas

BZ — Belize

CA — Canada

CH — Svizzera

CI — Costa d'Avorio

CL — Cile

CN — Cina

CO — Colombia

CR — Costa Rica

CS — Serbia e Montenegro

CU — Cuba

CV — Capo Verde

DZ — Algeria

EC — Ecuador

EG — Egitto

FK — Isole Falkland

GA — Gabon

GD — Grenada

GH — Ghana

GL — Groenlandia

GM — Gambia

GN — Guinea

GT — Guatemala

GY — Guiana

HK — Hong Kong

HN — Honduras

HR — Croazia

ID — Indonesia

IN — India

IR — Iran

JM — Giamaica

JP — Giappone

KE — Kenya

KR — Corea del Sud

KZ — Kazakstan

LK — Sri Lanka

MA — Marocco

MG — Madagascar

MR — Mauritania

MU — Maurizio

MV — Maldive

MX — Messico

MY — Malaysia

MZ — Mozambico

NA — Namibia

NC — Nuova Caledonia

NG — Nigeria

NI — Nicaragua

NZ — Nuova Zelanda

OM — Oman

PA — Panama

PE — Perù

PG — Papua Nuova Guinea

PH — Filippine

PF — Polinesia Francese

PM — St Pierre e Miquelon

PK — Pakistan

RO — Romania

RU — Russia

SA — Arabia Saudita

SC — Seicelle

SG — Singapore

SN — Senegal

SR — Suriname

SV — El Salvador

TH — Thailandia

TN — Tunisia

TR — Turchia

TW — Taiwan

TZ — Tanzania

UG — Uganda

UY — Uruguay

VE — Venezuela

VN — Vietnam

YE — Yemen

YT — Mayotte

ZA — Sud Africa

ZW — Zimbabwe.

II.

Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE

AM — Armenia

AO — Angola

AZ — Azerbaigian

BJ — Benin

BY — Bielorussia

CG — Repubblica del Congo

CM — Camerun

ER — Eritrea

FJ — Figi

IL — Israele

MM — Myanmar

SB — Isole Salomone

SH — Sant'Elena

TG — Togo

US — Stati Uniti d'America.

Versioni

  1. 2005-07-12