Decisione della Commissione del 12 luglio 2005 recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne l'Algeria, le Bahamas e Grenada [notificata con il numero C(2005) 2551] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2005/501/CE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/501@2005-07-12/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, elenca i paesi e i territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato della citata decisione elenca i nomi dei paesi e dei territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, mentre la parte II di detto allegato elenca i paesi e i territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.
(2) Le decisioni della Commissione 2005/498/CE, 2005/499/CE e 2005/500/CE stabiliscono condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Algeria, dalle Bahamas e da Grenada. Questi paesi dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco che figura nella parte I dell'allegato della decisione 97/296/CE.
(3) A fini di chiarezza, è opportuno sostituire integralmente gli elenchi in questione.
(4) Occorre pertanto modificare la decisione 97/296/CE.
(5) La decisione dovrebbe applicarsi dalla stessa data stabilita per le decisioni 2005/498/CE, 2005/499/CE e 2005/500/CE in relazione alle importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Algeria, dalle Bahamas e da Grenada.
(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 28 agosto 2005.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2005. Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO
ALLEGATO Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana
I.
Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE
AE — Emirati Arabi Uniti
AG — Antigua e Barbuda
AL — Albania
AN — Antille Olandesi
AR — Argentina
AU — Australia
BD — Bangladesh
BG — Bulgaria
BR — Brasile
BS — Bahamas
BZ — Belize
CA — Canada
CH — Svizzera
CI — Costa d'Avorio
CL — Cile
CN — Cina
CO — Colombia
CR — Costa Rica
CS — Serbia e Montenegro
CU — Cuba
CV — Capo Verde
DZ — Algeria
EC — Ecuador
EG — Egitto
FK — Isole Falkland
GA — Gabon
GD — Grenada
GH — Ghana
GL — Groenlandia
GM — Gambia
GN — Guinea
GT — Guatemala
GY — Guiana
HK — Hong Kong
HN — Honduras
HR — Croazia
ID — Indonesia
IN — India
IR — Iran
JM — Giamaica
JP — Giappone
KE — Kenya
KR — Corea del Sud
KZ — Kazakstan
LK — Sri Lanka
MA — Marocco
MG — Madagascar
MR — Mauritania
MU — Maurizio
MV — Maldive
MX — Messico
MY — Malaysia
MZ — Mozambico
NA — Namibia
NC — Nuova Caledonia
NG — Nigeria
NI — Nicaragua
NZ — Nuova Zelanda
OM — Oman
PA — Panama
PE — Perù
PG — Papua Nuova Guinea
PH — Filippine
PF — Polinesia Francese
PM — St Pierre e Miquelon
PK — Pakistan
RO — Romania
RU — Russia
SA — Arabia Saudita
SC — Seicelle
SG — Singapore
SN — Senegal
SR — Suriname
SV — El Salvador
TH — Thailandia
TN — Tunisia
TR — Turchia
TW — Taiwan
TZ — Tanzania
UG — Uganda
UY — Uruguay
VE — Venezuela
VN — Vietnam
YE — Yemen
YT — Mayotte
ZA — Sud Africa
ZW — Zimbabwe.
II.
Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE
AM — Armenia
AO — Angola
AZ — Azerbaigian
BJ — Benin
BY — Bielorussia
CG — Repubblica del Congo
CM — Camerun
ER — Eritrea
FJ — Figi
IL — Israele
MM — Myanmar
SB — Isole Salomone
SH — Sant'Elena
TG — Togo
US — Stati Uniti d'America.