Decisione della Commissione del 18 luglio 2005 che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o agosto 2004, 1o settembre 2004, 1o ottobre 2004, 1o novembre 2004, 1o dicembre 2004 e 1o gennaio 2005 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all'adesione (articolo 33, paragrafo 4, del trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri) (2005/569/CE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/569@2005-07-18/it
Indice
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, in particolare l'allegato X, articolo 13, secondo comma,
visto il trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Con il regolamento (CE, Euratom) n. 257/2005 del Consiglio, sono stati stabiliti, in applicazione dell’allegato X, articolo 13, primo comma, dello statuto, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2004 alle retribuzioni versate, nella moneta del paese in cui prestano servizio, a funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi dopo l’adesione.
(2) In applicazione dell’allegato X, articolo 13, primo comma, dello statuto, è opportuno adeguare, con effetto dal 1o agosto 2004, 1o settembre 2004, 1o ottobre 2004, 1o novembre 2004, 1o dicembre 2004 e 1o gennaio 2005, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,
DECIDE:
Articolo unico
Con effetto dal 1o agosto 2004, 1o settembre 2004, 1o ottobre 2004, 1o novembre 2004, 1o dicembre 2004 e 1o gennaio 2005, i coefficienti correttori, applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che restano in servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all'adesione, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato. I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2005. Per la Commissione Benita Ferrero-Waldner Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO
Sedi di servizio Coefficienti correttori agosto 2004 Nulla Sedi di servizio Coefficienti correttori settembre 2004 Eritrea 45,5 Zimbabwe 55,0 Sedi di servizio Coefficienti correttori ottobre 2004 Gambia 39,4 Madagascar 61,0 Zimbabwe 57,0 Sedi di servizio Coefficienti correttori novembre 2004 Mauritania 59,0 Sierra Leone 68,7 Sedi di servizio Coefficienti correttori dicembre 2004 Algeria 79,9 Costa Rica 64,0 Sedi di servizio Coefficienti correttori gennaio 2005 Botswana 72,0 Cambogia 61,6 Gibuti 89,5 Eritrea 47,0 Gambia 41,2 Georgia 91,3 Ghana 64,9 Guatemala 68,9 Guinea 58,1 Giamaica 78,6 Kazakstan 100,8 Laos 66,4 Libano 94,1 Madagascar 65,3 Mali 95,4 Maurizio 69,6 Mauritania 60,8 Nigeria 69,3 Russia 104,4 Tanzania 58,4 Ciad 122,4 Ucraina 91,3 Venezuela 63,3 Zimbabwe 56,4