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Direttiva 2005/75/CE Del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2005 che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi

In vigoreVersione 2005-11-16dal 2005-12-09
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/75@2005-11-16/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
    4. Articolo 4

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno che la soglia applicabile agli appalti riguardanti alcuni servizi sovvenzionati a più del 50 % resti allineata alla soglia applicabile agli appalti di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali, così come era inteso fosse previsto con l’adozione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

(2) Questo allineamento dovrebbe essere salvaguardato anche nel quadro della revisione delle soglie prevista dall’articolo 78 della direttiva 2004/18/CE.

(3) A causa di un errore materiale, l’articolo 78 della direttiva 2004/18/CE non garantisce attualmente l’allineamento voluto. È opportuno pertanto rettificare le lettere b) e c) dell’articolo 78, paragrafo 2, spostando dall’articolo 78, paragrafo 2, lettera b) all’articolo 78, paragrafo 2, lettera c) il riferimento all’articolo 8, primo comma, lettera b),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All’articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE, le lettere b) e c), sono sostituite dalle seguenti:

b) la soglia prevista dall’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell’allegato IV;

c) le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera b) e all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle elencate nell’allegato IV.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2006. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 novembre 2005. Per il Parlamento europeo Il presidente J. Borrell fontelles Per il Consiglio Il presidente Bach of Lutterworth

Versioni

  1. 2005-11-16