Direttiva 2005/75/CE Del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2005 che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/75@2005-11-16/it
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) È opportuno che la soglia applicabile agli appalti riguardanti alcuni servizi sovvenzionati a più del 50 % resti allineata alla soglia applicabile agli appalti di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali, così come era inteso fosse previsto con l’adozione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
(2) Questo allineamento dovrebbe essere salvaguardato anche nel quadro della revisione delle soglie prevista dall’articolo 78 della direttiva 2004/18/CE.
(3) A causa di un errore materiale, l’articolo 78 della direttiva 2004/18/CE non garantisce attualmente l’allineamento voluto. È opportuno pertanto rettificare le lettere b) e c) dell’articolo 78, paragrafo 2, spostando dall’articolo 78, paragrafo 2, lettera b) all’articolo 78, paragrafo 2, lettera c) il riferimento all’articolo 8, primo comma, lettera b),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
All’articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE, le lettere b) e c), sono sostituite dalle seguenti:
b) la soglia prevista dall’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell’allegato IV;
c) le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera b) e all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle elencate nell’allegato IV.
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2006. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 16 novembre 2005. Per il Parlamento europeo Il presidente J. Borrell fontelles Per il Consiglio Il presidente Bach of Lutterworth