Gelex

Decisione della Commissione dell’11 novembre 2005 concernente una partecipazione finanziaria della Comunità per il 2005 diretta a coprire spese sostenute dal Belgio, dalla Francia e dai Paesi Bassi nella lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(2005) 4356] (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (2005/789/CE)

In vigoreVersione 2005-11-11
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/789@2005-11-11/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
    4. Articolo 4
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO PROGRAMMI DI ERADICAZIONE Legenda: PARTE I PARTE II Programmi per i quali la partecipazione finanziaria della Comunità corrisponde al 50 % delle spese rimborsabili Programmi per i quali i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità differiscono in base a una applicazione decrescente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 2000/29/CE gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

(2) Belgio, Francia e Paesi Bassi hanno varato programmi d'azione per eliminare gli organismi nocivi ai vegetali introdotti sui rispettivi territori. Detti programmi indicano gli obiettivi da raggiungere, le misure da mettere in atto, i costi e la durata. Belgio, Francia e Paesi Bassi hanno chiesto che venisse assegnato un contributo finanziario della Comunità a tali programmi entro il limite di tempo stabilito dalla direttiva 2000/29/CE e in conformità del regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione del 14 giugno 2002 recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97.

(3) Le informazioni tecniche fornite da Belgio, Francia e Paesi Bassi hanno consentito alla Commissione di analizzare la situazione accuratamente ed integralmente e di concludere che le condizioni di assegnazione del contributo finanziario comunitario, quali stabilite dall’articolo 23 della direttiva 2000/29/CE, sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno fornire un contributo finanziario comunitario al fine di coprire le spese relative a tali programmi.

(4) Il contributo finanziario della Comunità può coprire fino al 50 % delle spese rimborsabili. Tuttavia secondo l’articolo 23, paragrafo 5, terzo comma della direttiva, la quota del contributo finanziario della Comunità a favore del programma presentato dal Belgio va ridotta poiché il programma notificato da tale Stato membro ha già beneficiato di un cofinanziamento comunitario ai sensi della decisione 2004/772/CE.

(5) In forza dell'articolo 24 della direttiva 2000/29/CE la Commissione deve accertare se l'organismo nocivo in questione sia stato introdotto in seguito ad esami o controlli inadeguati e adottare i provvedimenti necessari a seconda dei risultati della sua verifica.

(6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, le misure veterinarie e fitosanitarie varate in conformità delle norme comunitarie sono finanziate a titolo della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Il controllo finanziario di queste misure è disciplinato dagli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento, fatte salve le norme del regolamento (CE) n. 1040/2002 e i paragrafi 8 e 9 dell'articolo 23 della direttiva.

(7) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata l'assegnazione di un contributo finanziario della Comunità per il 2005 destinato a coprire le spese sostenute dal Belgio, dalla Francia e dai Paesi Bassi e direttamente connesse alle misure necessarie secondo il disposto dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e adottate ai fini della lotta contro gli organismi interessati dai programmi di eradicazione di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. L'importo complessivo del contributo finanziario di cui all'articolo 1 è pari a EUR 689449.

2. Gli importi massimi del contributo finanziario comunitario per ogni singolo programma saranno quelli indicati nell’allegato.

Articolo 3

Il versamento del contributo finanziario della Comunità indicato nell’allegato sarà subordinato alle condizioni seguenti: Il versamento del contributo finanziario non pregiudica le verifiche da parte della Commissione in applicazione dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE.

a) sono state fornite prove delle misure adottate nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002;

b) lo Stato membro in questione ha presentato alla Commissione una richiesta di pagamento secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002.

Articolo 4

I destinatari della presente decisione sono il Regno del Belgio, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2005. Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO PROGRAMMI DI ERADICAZIONE Legenda: PARTE I PARTE II Programmi per i quali la partecipazione finanziaria della Comunità corrisponde al 50 % delle spese rimborsabili Programmi per i quali i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità differiscono in base a una applicazione decrescente

a Anno di attuazione del programma di eradicazione Stato membro Organismi nocivi combattuti Vegetali colpiti Anno Spese rimborsabili (EUR) Importo massimo della partecipazione comunitaria (EUR) per programma Francia Diabrotica virgifera Granturco 2003 e 2004 963183 481591 Paesi Bassi Diabrotica virgifera Granturco 2003 e 2004 236856 118428 Stato membro Organismi nocivi combattuti Vegetali colpiti Anno a Spese rimborsabili (EUR) Tasso in % Importo massimo della partecipazione comunitaria (EUR) Belgio Diabrotica virgifera Granturco 2005 3 198735 45 89430 Contributo comunitario totale (EUR) 689449

Versioni

  1. 2005-11-11