Regolamento (CE) n. 845/2005 della Commissione del 2 giugno 2005 che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 27a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2005/845@2005-06-02/it
Indice
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
(2) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 27a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,760 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2005. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione