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Regolamento (CE) n. 1119/2006 della Commissione del 20 luglio 2006 che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2006

In vigoreVersione 2006-07-20dal 2006-07-21
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2006/1119@2006-07-20/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2006 della Commissione.

(2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 14 al 20 luglio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2006, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 30,87 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 80911 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006. Per la Commissione Jean-Luc Demarty Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

Versioni

  1. 2006-07-20