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Regolamento (CE) n. 112/2006 della Commissione del 23 gennaio 2006 che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006

In vigoreVersione 2006-01-23dal 2006-01-24
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2006/112@2006-01-23/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 24 GENNAIO 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006 della Commissione.

(2) Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 93/2006, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 93/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 24 GENNAIO 2006

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie A, sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo: S00 tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29). Codice prodotto Destinazione Unità di misura Importo delle restituzioni 1701 11 90 9100 S00 EUR/100 kg 26,32 1701 11 90 9910 S00 EUR/100 kg 26,32 1701 12 90 9100 S00 EUR/100 kg 26,32 1701 12 90 9910 S00 EUR/100 kg 26,32 1701 91 00 9000 S00 EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto 0,2861 1701 99 10 9100 S00 EUR/100 kg 28,61 1701 99 10 9910 S00 EUR/100 kg 28,61 1701 99 10 9950 S00 EUR/100 kg 28,61 1701 99 90 9100 S00 EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto 0,2861

Versioni

  1. 2006-01-23