Regolamento (CE) n. 117/2006 della Commissione del 24 gennaio 2006 recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2006/117@2006-01-24/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l’articolo 33,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato, stabilisce, tra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.
(2) A norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 è opportuno procedere a una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente nel settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell’approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del medesimo regolamento.
(3) A partire dal 1o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Nell’ambito della gara n. 4/2006 CE si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi di intervento degli Stati membri.
2. La vendita verte su un quantitativo di 666095,04 ettolitri di alcole a 100 % vol suddivisi nel modo seguente:
a) una partita numerata 31/2006 CE di un quantitativo di 50000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
b) una partita numerata 32/2006 CE di un quantitativo di 100000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
c) una partita numerata 33/2006 CE di un quantitativo di 50000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
d) una partita numerata 34/2006 CE di un quantitativo di 100000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
e) una partita numerata 35/2006 CE di un quantitativo di 100000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
f) una partita numerata 36/2006 CE di un quantitativo di 50000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
g) una partita numerata 37/2006 CE di un quantitativo di 100000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
h) una partita numerata 38/2006 CE di un quantitativo di 100000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
i) una partita numerata 39/2006 CE di un quantitativo di 16095,04 ettolitri di alcole a 100 % vol.
3. Nell’allegato I figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.
4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Articolo 2
La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, da 95 a 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.
Articolo 3
1. Le offerte sono presentate presso gli organismi di intervento che detengono l’alcole, indicati nell’allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.
2. 2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura Offerta per la gara n. 4/2006 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità, contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo di intervento destinatario.
3. Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 1o marzo 2006.
Articolo 4
1. Per essere ricevibile l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
2. Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta deve contenere:
a) la prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol;
b) il nome e l’indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
c) l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara;
d) una dichiarazione con cui il concorrente:
i) rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato;
ii) accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull’utilizzazione dell’alcole;
iii) riconosce che gli incombe l’onere della prova dell’utilizzazione dell’alcole conforme alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.
Articolo 5
Le comunicazioni previste all’articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato nell’allegato III.
Articolo 6
Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. L’organismo d’intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita. Gli interessati possono rivolgersi all’organismo d’intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo di intervento.
Articolo 7
1. Gli organismi d’intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine essi possono:
a) avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;
b) procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale.
2. Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO I
Stato membro e numero della partita Ubicazione Numero delle cisterne Quantitativo d’alcole espresso in hl (100 % vol) Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articoli) Riferimenti al regolamento (CEE) n. 822/87 (articoli) Tipo di alcole Spagna Partita n. 31/2006 CE Tarancón C-5 24831 30 Greggio C-6 25169 30 Greggio Totale 50000 Spagna Partita n. 32/2006 CE Tarancón C-1 25117 27 Greggio C-2 24998 27 D-3 25159 27 D-4 24726 27 Greggio Totale 100000 Francia Partita n. 33/2006 CE Onivins — Longuefuye 53200 Longuefuye 10 22420 28 Greggio 12 22440 28 Greggio 18 5140 28 Greggio Totale 50000 Francia Partita n. 34/2006 CE Onivins — Port-La-Nouvelle Entrepôt d’alcool Av. Adolphe Turrel, BP 62 11210 Port-La-Nouvelle 10 7205 27 Greggio 9 22280 27 Greggio 26 12370 30 Greggio 25 12245 27 Greggio 24 12515 27 Greggio 23 780 28 Greggio 23 11340 30 Greggio 23 140 30 Greggio 22 11090 28 Greggio 22 1330 30 Greggio 36 8705 27 Greggio Totale 100000 Francia Partita n. 35/2006 CE Deulep — PSL 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône B1 42640 27 Greggio Deulep Bld Chanzy 30800 Saint-Gilles 72 38690 30 Greggio 72 6890 30 Greggio 72 470 27 Greggio 73 11310 30 Greggio Totale 100000 Italia Partita n. 36/2006 CE Bertolino — Partinico (PA) 3A-33A-34A 27100 27 + 30 Greggio Trapas — Petrosino (TP) 20A 8500 30 Greggio Enodistil 22A 2700 30 Greggio S.V.M. — Sciacca (AG) 4A-30A-32A-35A 2200 27 Greggio GE.DIS. — Marsala (TP) 88-10B 9500 30 Greggio Totale 50000 Italia Partita n. 37/2006 CE S.V.A. — Ortona (CH) 20A 2000 27 Greggio Bonollo — Paduni-Anagni (FR) 15A-35A-49A-51A 35000 27 + 30 Greggio Deta — Barberino Val d’Elsa (FI) 5A 1500 27 Greggio Balice Distill. — San Bastilio Motolla (TA) 2A 1000 27 Greggio D’Auria — Ortona (CH) 17A-19A-21A-22A-41A 12000 27 Greggio De Luca — Novoli (LE) 7A-16A 9950,62 27 Greggio Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG) 26A 6929,30 30 Greggio Di Lorenzo — Pontenuovo di Torgiano (PG) 1B 27 Greggio Balice S.n.c. — Valenano (BA) 11A-46A-49A-50A-51A 14500 27 Greggio D.C.A. — Ascoli Piceno (AP) 101-81-17-103-44 1306,93 35 + 36 Greggio/Neutro Distill. Del Sud — Rutigliano (BA) 18 + 23 + 36 + 72 + 73 7242,45 36 neutro Caviro — Carapelle (FG) 5C 8570,70 27 Greggio Totale 100000 Italia Partita n. 38/2006 CE Caviro — Faenza (RA) 3A-12A-13A-14A 25429,30 27 + 30 Greggio Di Lorenzo — Pontenuovo di Torgiano (PG) 1B 8570,70 27 Greggio Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA) 5A-6A 34000 27 Greggio Dister — Faenza (RA) 121A-124A 7000 27 + 30 Greggio I.C.V. — Borgoricco (PD) 5A 2000 27 Greggio Tampieri — Faenza (RA) 15A-17A-18A-19A 3000 27 Greggio Villapana — Faenza (RA) 6A-8A 11000 27 Greggio Cipriani — Chizzola di Ala (TN) 2A-3A-24A-30A 9000 27 Greggio Totale 100000 Ungheria Partita n. 39/2006 CE Miskolci Likőrgyár Rt. 3527 Miskolc, Vitéz u. 13. Hrsz.: 4686/5, 4686/2 I/3 129,11 27 Greggio I/4 139,57 27 Greggio I/5 136,19 27 Greggio I/6 136,84 27 Greggio I/7 123,37 27 Greggio I/8 140,10 27 Greggio I/9 136,15 27 Greggio I/10 137,61 27 Greggio I/11 123,42 27 Greggio I/12 137,57 27 Greggio III/31 129,11 27 Greggio III/32 129,11 27 Greggio III/33 129,11 27 Greggio III/34 129,11 27 Greggio Tokaj Kereskedőház Rt. 3934 Tolcsva, Petőfi Sándor u. 32. Hrsz.: 142/1 2214440 4819,02 27 Greggio 2214450 3962,76 27 Greggio Tokaj Kereskedőház Rt. 3943 Bodrogolaszi, Ország út 19. Hrsz.: 196-198, 200-202 SZ/I 1832,10 27 Greggio SZ/II 1842,46 27 Greggio SZ/III 1782,33 27 Greggio Totale 16095,04
ALLEGATO II Organismi di intervento che detengono l’alcole di cui all’articolo 3
Onivins — Libourne Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tel. (33) 557 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59] FEGA Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tel. (34) 913 47 64 66; fax (34) 913 47 64 65] AGEA Via Torino, 45, I-00184 Roma [Tel. (39-06) 49 49 97 14; fax (39-06) 49 49 97 61] Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal H-1385 Budapest 62., Pf. 867 [Tel. (36-1) 219 45 14; fax (36-1) 219 45 11/12]
ALLEGATO III Indirizzo di cui all’articolo 5
Commissione europea Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 298 55 28 E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int