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Regolamento (CE) n. 1205/2006 della Commissione del 9 agosto 2006 che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne essiccate e l'importo dell'aiuto alla produzione per le prugne secche

In vigoreVersione 2006-08-09dal 2006-08-13
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2006/1205@2006-08-09/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l'articolo 6 quater, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, fissa all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), le date delle campagne di commercializzazione delle prugne secche.

(2) I prodotti per i quali sono fissati il prezzo minimo e l'aiuto sono definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche, e le caratteristiche che tali prodotti devono soddisfare figurano all'articolo 2 dello stesso regolamento.

(3) Occorre pertanto fissare il prezzo minimo per le prugne essiccate e l'aiuto alla produzione per le prugne secche per la campagna 2006/2007 secondo i criteri definiti rispettivamente all'articolo 6 ter e all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il prezzo minimo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 1935,23 EUR/tonnellata netta, franco produttore, di prugne d'Ente essiccate. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto alla produzione a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 652,66 EUR/tonnellata netta di prugne secche.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2006. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione

Versioni

  1. 2006-08-09