Gelex

Regolamento (CE) n. 142/2006 della Commissione del 26 gennaio 2006 recante sessantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

In vigoreVersione 2006-01-26dal 2006-01-28
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2006/142@2006-01-26/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) Il 18 gennaio 2006, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche; occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006. Per la Commissione Eneko Landáburu Direttore generale delle Relazioni esterne

ANNEX

ALLEGATO

Le due voci seguenti dell’elenco Persone fisiche sono depennate dall’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002:

1) Mohamed Mansour (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed). Indirizzo: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zurigo), Svizzera; data di nascita: 30.8.1928. Luogo di nascita: a) Egitto b) Emirati Arabi Uniti. Nazionalità: svizzera. Altre informazioni: a) Zurigo, Svizzera, b) non è stato rilasciato nessun passaporto svizzero intestato a questo nome.

2) Zeinab Mansour Fattouh. Indirizzo: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Svizzera; data di nascita: 7 maggio 1933.

Versioni

  1. 2006-01-26