Regolamento (CE) n. 1574/2006 della Commissione del 19 ottobre 2006 relativo al rilascio di titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o dicembre 2006 al 28 febbraio 2007
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2006/1574@2006-10-19/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli,
visto il regolamento (CE) n. 1870/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio importato da paesi terzi, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori nei primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2006, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1870/2005, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina, dall'Argentina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina.
(2) È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione entro il 16 ottobre 2006 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione, presentate, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1870/2005, nei primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2006 e trasmesse alla Commissione entro il 16 ottobre 2006, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1870/2005 relative al trimestre che va dal 1o dicembre 2006 al 28 febbraio 2007 e presentate dopo i primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2006 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2006. Per la Commissione Jean-Luc Demarty Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ANNEX
ALLEGATO I
X Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato. — Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione. Origine dei prodotti Percentuale di attribuzione Cina Paesi terzi diversi da Cina e Argentina Argentina importatori tradizionali [articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1870/2005] 30,890 % 100 % 50,926 % nuovi importatori [articolo 3, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1870/2005] 0,958 % 100 % 3,113 %
ALLEGATO II
Origine dei prodotti Date Cina Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina Argentina importatori tradizionali [articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1870/2005] 28.2.2007 28.2.2007 28.2.2007 nuovi importatori [articolo 3, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1870/2005] 28.2.2007 28.2.2007 28.2.2007