Gelex

Regolamento (CE) n. 1574/2006 della Commissione del 19 ottobre 2006 relativo al rilascio di titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o dicembre 2006 al 28 febbraio 2007

In vigoreVersione 2006-10-19dal 2006-10-20
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2006/1574@2006-10-19/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO I
  4. ALLEGATO II

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli,

visto il regolamento (CE) n. 1870/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio importato da paesi terzi, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori nei primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2006, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1870/2005, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina, dall'Argentina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina.

(2) È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione entro il 16 ottobre 2006 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione, presentate, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1870/2005, nei primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2006 e trasmesse alla Commissione entro il 16 ottobre 2006, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1870/2005 relative al trimestre che va dal 1o dicembre 2006 al 28 febbraio 2007 e presentate dopo i primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2006 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2006. Per la Commissione Jean-Luc Demarty Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ANNEX

ALLEGATO I

X Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato. — Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione. Origine dei prodotti Percentuale di attribuzione Cina Paesi terzi diversi da Cina e Argentina Argentina importatori tradizionali [articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1870/2005] 30,890 % 100 % 50,926 % nuovi importatori [articolo 3, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1870/2005] 0,958 % 100 % 3,113 %

ALLEGATO II

Origine dei prodotti Date Cina Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina Argentina importatori tradizionali [articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1870/2005] 28.2.2007 28.2.2007 28.2.2007 nuovi importatori [articolo 3, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1870/2005] 28.2.2007 28.2.2007 28.2.2007

Versioni

  1. 2006-10-19