Decisione della Commissione del 5 gennaio 2006 che modifica l’allegato B della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e l’allegato II della decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina [notificata con il numero C(2005) 5840] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/16/CE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2006/16@2006-01-05/it
Indice
- Preambolo
- ANNEX
- ALLEGATO I
- ALLEGATO II
- PARTE 1 SPERMA DI ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE BOVINA DESTINATO ALLE IMPORTAZIONI RACCOLTO IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2003/43/CE
- PARTE 2 SPERMA DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2004 PER ESSERE IMPORTATO A PARTIRE DAL 1o GENNAIO 2005, IN CONFORMITÀ DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2003/43/CE DEL CONSIGLIO
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina, in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, l’articolo 11, paragrafo 2, e l’articolo 17, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2003/43/CE del Consiglio ha modificato la direttiva 88/407/CEE, rendendo necessario rivedere le decisioni della Commissione per quanto concerne le condizioni zoosanitarie per le importazioni di sperma di animali domestici della specie bovina nella Comunità.
(2) La Commissione ha pertanto adottato la decisione 2004/639/CE, del 6 settembre 2004, in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina, che riunisce in un unico atto le norme sulle importazioni di sperma di animali domestici della specie bovina.
(3) Si sono tuttavia verificati problemi con le importazioni di sperma bovino dai paesi terzi a causa della mancanza o dell’inesattezza delle informazioni nell’allegato B della direttiva 88/407/CEE e nell’allegato II della decisione 2004/639/CE, che pertanto occorre modificare.
(4) Per far sì che gli operatori economici possano adeguarsi alle nuove condizioni definite nella presente decisione, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale, a determinate condizioni, possano autorizzarsi le importazioni nella Comunità di sperma di animali domestici della specie bovina che soddisfi le condizioni stabilite nel modello di certificato veterinario applicabile prima della data di attuazione della presente decisione.
(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato B della direttiva 88/407/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato II della decisione 2004/639/CE è sostituito dall’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Per un periodo transitorio che si conclude il 31 marzo 2006, gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina a condizione che esso:
a) soddisfi le condizioni stabilite nel modello di certificato veterinario di cui all’allegato II della decisione 2004/639/CE, il quale era applicabile prima della data di attuazione della presente decisione; e
b) sia accompagnato da tale certificato debitamente compilato.
Articolo 4
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2006. Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO I
L’allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), secondo comma, della direttiva 88/407/CEE è sostituito dal testo seguente: L’autorità competente può permettere che le prove di cui alla lettera d) siano effettuate su campioni raccolti nella stazione di quarantena. In tal caso, il periodo di quarantena di cui alla lettera a) non può iniziare prima della data del campionamento. Pur tuttavia, qualora una delle prove di cui alla lettera d) risulti positiva, l’animale interessato è immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso di isolamento in gruppo, il periodo di quarantena di cui alla lettera a) non può iniziare per gli animali restanti finché l’animale risultante positivo non viene allontanato.
ALLEGATO II
ALLEGATO II Modelli di certificati veterinari per le importazioni
PARTE 1 SPERMA DI ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE BOVINA DESTINATO ALLE IMPORTAZIONI RACCOLTO IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2003/43/CE
Il seguente modello di certificato è applicabile alle importazioni di sperma raccolto in conformità della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE.
PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell’ UE I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale I.2. I.2.a. Numero di riferimento locale: I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale I.6. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. Regione di destinazione Codice I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca Centro sperma Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.12. Luogo di destinazione Azienda Centro sperma Organismo riconosciuto Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.13. I.14. Giorno e ora di arrivo previsti I.15. Mezzo di trasporto Aereo Nave Vagone Autocarro Altro Identificazione Riferimento documentale I.16. I.17. I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) I.20. Numero di animali/ Peso lordo I.21. I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo Paese terzo Codice ISO I.27. Per importazione o ammissione nell’UE Importazione definitiva I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Marchio di identificazione Quantità di dosi Numero di riconoscimento del centro di raccolta d’origine Parte I: Informazioni sulla partita spedita PAESE Sperma di bovini domestici II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato sanitario II.b. Numero di riferimento locale Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: 1.1. (nome del paese esportatore) (3) era indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma per l’esportazione e fino alla data della spedizione e durante lo stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione per queste malattie. 1.2. Il centro presso cui il seme da esportare è stato raccolto o immagazzinato: 1.2.1. soddisfa le condizioni stabilite nell’allegato A, capitolo I, della direttiva 88/407/CEE; 1.2.2. è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell’allegato A, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE; 1.3. Il centro presso cui lo sperma da esportare è stato raccolto era indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, antrace e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni precedenti la data della raccolta dello sperma da esportare e nei 30 giorni successivi a detta raccolta (in caso di sperma fresco, fino al giorno della spedizione). 1.4. I bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma: 1.4.1. provengono da mandrie e/o sono nati da femmine conformi alle condizioni di cui all’allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 88/407/CEE; 1.4.2. sono stati sottoposti, nei 28 giorni precedenti il periodo di quarantena, alle prove prescritte dall’allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 88/407/CEE; 1.4.3. sono stati sottoposti al periodo di quarantena e alle prove di cui all’allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 88/407/CEE; 1.4.4. sono stati sottoposti almeno una volta l’anno agli esami di routine prescritti nell’allegato B, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE. 1.5. Lo sperma destinato all’esportazione è stato ottenuto da tori donatori i quali: 1.5.1. soddisfano le condizioni fissate nell’allegato C della direttiva 88/407/CEE; 1.5.2. erano residenti nel paese esportatore nei sei mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all’esportazione(1); oppure erano stati importati da (3) dopo aver trascorso un periodo inferiore ai sei mesi nel paese esportatore e al momento dell’importazione soddisfacevano le condizioni sanitarie prescritte ai donatori il cui sperma è destinato all’esportazione nella Comunità (1); 1.5.3. soddisfano le condizioni per l’importazione applicabili allo sperma bovino fissate nel capitolo sulla febbre catarrale del codice sanitario per gli animali terrestri, elaborato dall’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), a seconda della situazione del paese o della zona di residenza; **** 1.5.4. erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): ; e sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall’altra, a una prova d’immunodiffusione su agar (4) e a una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di malattia emorragica epizootica (EHD) sopraelencati, prove condotte in un laboratorio abilitato su campioni di sangue prelevato prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta; *** Parte II: Certificazione 1.5.5. erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): ; e sono risultati negativi ad un prova d’immunodiffusione su agar (4) e ad una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di malattia emorragica sopraelencati, prove condotte in un laboratorio abilitato prima dell’ingresso e ogni sei mesi; ** 1.5.6. sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall’altra, ad una prova di sieroneutralizzazione del virus Akabane, prova condotta in un laboratorio abilitato su un campione di sangue prelevato prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta. * 1.6. Lo sperma destinato all’esportazione è stato raccolto dopo la data d’approvazione del centro da parte delle autorità competenti nazionali del paese esportatore. 1.7. Lo sperma destinato all’esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato secondo le prescrizioni della direttiva 88/407/CEE. Note Nota per l’importatore: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero. (1) Depennare la menzione inutile. (2) [Cfr. casella I.28 nella parte I]: Marchio d’identificazione: corrispondente all’identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma. Numero di riconoscimento del centro di raccolta d’origine: da compilare se diverso da quello indicato nella casella I.11. (3) Paesi elencati nell’allegato I della decisione 2004/639/CE. (4) Gli standard per le prove diagnostiche sul virus EHD sono descritte nel capitolo sulla febbre catarrale del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals). **** Da utilizzare solo per Australia, Canada e Stati Uniti. *** Da utilizzare solo per Australia e Stati Uniti. ** Da utilizzare solo per Canada. * Da utilizzare solo per Australia. NB: Il presente certificato deve: a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui lo sperma è introdotto nel territorio della Comunità; b) essere previsto per un solo destinatario; c) accompagnare lo sperma (l’originale). Veterinario ufficiale: Nome (in stampatello): Data: Timbro Qualifica e titolo: Firma:
PARTE 2 SPERMA DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2004 PER ESSERE IMPORTATO A PARTIRE DAL 1o GENNAIO 2005, IN CONFORMITÀ DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2003/43/CE DEL CONSIGLIO
Il seguente modello di certificato è applicabile a partire dal 1o gennaio 2005 alle importazioni di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, in conformità delle disposizioni precedentemente stabilite dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, e importato dopo tale data in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE.
PAESE Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale I.2. I.2.a. Numero di riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale I.6. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di origine Codice I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. Regione di destinazione Codice I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca Centro sperma Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo I.12. Luogo di destinazione Azienda Centro sperma Organismo riconosciuto Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.13. I.14. Giorno e ora di arrivo previsti I.15. Mezzo di trasporto Aereo Nave Vagone Autocarro Altro Identificazione Riferimento documentale I.16. I.17. I.18. Descrizione della merce I.19. Codice del prodotto (codice NC) I.20. Numero di animali/Peso lordo I.21. I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo e numero del container I.24. I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo Paese terzo Codice ISO I.27. Per importazione o ammissione nell’UE Importazione definitiva I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Marchio di identificazione Quantità di dosi Numero di riconoscimento del centro di raccolta d’origine Parte I: Informazioni sulla partita spedita PAESE Sperma di bovini domestici raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004 II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato sanitario II.b. Numero di riferimento locale Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: 1.1. (nome del paese esportatore) (3) era indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma per l’esportazione e fino alla data della spedizione e durante lo stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione per queste malattie. 1.2. Lo sperma di cui sopra è stato raccolto prima del 31 dicembre 2004 presso un centro di raccolta dello sperma il quale: 1.2.1. soddisfa le condizioni stabilite nell’allegato A, capitolo I, della direttiva 88/407/CEE; 1.2.2. è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell’allegato A, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE. 1.3. Il centro presso cui lo sperma da esportare è stato raccolto era indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, antrace e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni precedenti la data della raccolta dello sperma da esportare e nei 30 giorni successivi a detta raccolta (in caso di sperma fresco, fino alla data della spedizione). 1.4. Al momento della raccolta dello sperma di cui sopra tutti i bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma: 1.4.1. provengono da mandrie e/o sono nati da femmine conformi alle condizioni di cui all’allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 88/407/CEE; 1.4.2. sono risultati negativi, nei 30 giorni precedenti il periodo di quarantena, alle seguenti prove: prove di cui all’allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), punti i), ii) e iii), della direttiva 88/407/CEE, e sieroneutralizzazione o test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, e test di isolamento del virus (test degli anticorpi con fluorescenza o test con immunoperoxidase) per la diarrea virale bovina; nel caso di animali di età inferiore a sei mesi il test è stato posposto fino al raggiungimento di detta età; 1.4.3. sono stati sottoposti a un periodo di quarantena di 30 giorni e sono risultati negativi alle seguenti prove: esame sierologico per la brucellosi secondo la procedura descritta nell’allegato C della direttiva 64/432/CEE; test degli anticorpi con immunofluorescenza o prova colturale per Campylobacter foetus, condotti su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, oppure, nel caso di femmine, prova di agglutinazione del muco vaginale (1), esame microscopico e una prova colturale per Trichomonas foetus su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale oppure, nel caso di femmine, prova di agglutinazione del muco vaginale (1); 1.4.4. sono risultati negativi, almeno una volta l’anno, agli esami di routine prescritti nell’allegato B, capitolo II, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 88/407/CEE. 1.5. Al momento della raccolta dello sperma di cui sopra: 1.5.1. tutte le femmine presenti nel centro sono risultate negative almeno una volta l’anno ad una prova di agglutinazione del muco vaginale per Campylobacter foetus; e 1.5.2. tutti i tori impiegati per la produzione di sperma sono risultati negativi ad un test degli anticorpi con immunofluorescenza o a una prova colturale per Campylobacter foetus, condotti su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale effettuato nei 12 mesi precedenti la raccolta. Parte II: Certificazione 1.6. Lo sperma destinato all’esportazione è stato ottenuto da tori donatori i quali: 1.6.1. soddisfano le condizioni fissate nell’allegato C della direttiva 88/407/CEE; 1.6.2. erano residenti nel paese esportatore nei sei mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all’esportazione (1); oppure erano stati importati da (3), dopo aver trascorso un periodo inferiore ai sei mesi nel paese esportatore e al momento dell’importazione soddisfacevano le condizioni sanitarie prescritte ai donatori il cui sperma è destinato all’esportazione nella Comunità (1); 1.6.3. si trovavano in un centro di raccolta di sperma in cui: i) tutti i bovini sono risultati negativi almeno una volta l’anno ad una prova di sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (1), oppure ii) i bovini non vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva sono risultati negativi almeno una volta l’anno ad una prova di sieroneutralizzazione o ad un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e in cui il test per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina non è stato effettuato sui tori che hanno ricevuto una prima vaccinazione contro la rinotracheite bovina infettiva nel centro d’inseminazione dopo essere risultati negativi ad una sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e che dalla prima vaccinazione sono stati regolarmente rivaccinati ad intervalli non superiori ai sei mesi (1); 1.6.4. soddisfano le condizioni per l’importazione applicabili allo sperma bovino fissate nel capitolo sulla febbre catarrale del codice sanitario per gli animali terrestri, elaborato dall’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), a seconda della situazione del paese o della zona di residenza; **** 1.6.5. erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): ; due occasioni, a non più di 12 mesi una dall’altra, a una prova d’immunodiffusione su agar (4) a una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di malattia emorragica epizootica (EHD) sopraelencati, prove condotte in un laboratorio abilitato su campioni di sangue prelevato prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta; *** 1.6.6. erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): ; e sono risultati negativi ad una prova d’immunodiffusione su agar (4) e ad una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di malattia emorragica sopraelencati, prove condotte in un laboratorio abilitato prima dell’ingresso e ogni sei mesi; ** 1.6.7. sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall’altra, ad una prova di sieroneutralizzazione del virus Akabane, prova condotta in un laboratorio abilitato su un campione di sangue prelevato prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta. * 1.7. Lo sperma destinato all’esportazione è stato raccolto dopo la data d’approvazione del centro da parte delle autorità competenti nazionali del paese esportatore. 1.8. Lo sperma destinato all’esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato secondo le prescrizioni della direttiva 88/407/CEE, prima che fosse modificata dalla direttiva 2003/43/CE. Note Nota per l’importatore: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero. (1) Depennare la menzione inutile. (2) [Cfr. casella I.28 nella parte I]: Marchio d’identificazione: corrispondente all’identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma, che deve essere avvenuta prima del 31 dicembre 2004. Numero di riconoscimento del centro di raccolta d’origine: da compilare se diverso da quello indicato nella casella I.11. (3) Paesi elencati nell’allegato I della decisione 2004/639/CE. (4) Gli standard per le prove diagnostiche sul virus EHD sono descritte nel capitolo sulla febbre catarrale del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals). **** Da utilizzare solo per Australia, Canada e Stati Uniti. *** Da utilizzare solo per Australia e Stati Uniti. ** Da utilizzare solo per Canada. * Da utilizzare solo per Australia. NB: Il presente certificato deve: a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui lo sperma è introdotto nel territorio della Comunità; b) essere previsto per un solo destinatario; c) accompagnare lo sperma (l’originale). Veterinario ufficiale Nome (in stampatello): Data: Timbro Qualifica e titolo: Firma: