Decisione della Commissione del 9 novembre 2005 concernente la misura cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Mines de potasse d’Alsace [notificata con il numero C(2005) 4204] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/238/CE)
Grado B
mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.
Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2006/238@2005-11-09/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli e tenuto conto di dette osservazioni,
considerando quanto segue: PROCEDIMENTO
(1) Nel 1994 la Commissione ha autorizzato un conferimento di capitale dello Stato francese in favore di Entreprise minière et chimique (di seguito EMC) di 76 milioni di EUR, destinato ad essere trasferito da EMC alla società Mines de potasse d’Alsace (di seguito MDPA) sotto forma di aumento di capitale. Nella sua decisione, la Commissione aveva ritenuto la misura compatibile con il mercato comune, in quanto era destinata a coprire i costi sociali addizionali dei pensionati (riscaldamento, alloggio, indennità di raccordo e indennità di partenza) a carico di MDPA, dovuti al particolare status legislativo dei minatori.
(2) Nel 1996 la Commissione ha approvato, per gli stessi motivi, tre aumenti di capitale, di 38 milioni di EUR ciascuno, da parte dello Stato francese in favore di EMC, per gli anni 1995, 1996 e 1997, destinati ad essere da quest’ultima trasferiti a MDPA sotto forma di aumenti di capitale.
(3) Il 7 dicembre 1998 le autorità francesi hanno notificato tre nuovi aumenti di capitale di 42 milioni di EUR ciascuno, che dovevano essere accordati nel 1998, 1999 e 2000 a EMC e trasferiti a MDPA. Secondo la Francia, tali misure erano destinate a coprire determinati costi sociali e ambientali sostenuti nell’ambito della chiusura delle sue attività.
(4) Le informazioni supplementari fornite dalla Francia alla Commissione il 22 gennaio 1999 hanno rivelato che, oltre al trasferimento dell’aiuto accordato dalla Francia, EMC, dal 1995 in poi, aveva sottoscritto ogni anno aumenti di capitale di MDPA. Con lettera del 14 marzo 2000, le autorità francesi hanno informato la Commissione che una parte degli aiuti notificati nel 1998 era già stata accordata all’impresa. Nella sua risposta del 10 aprile 2000 la Commissione ha dichiarato che tali aiuti dovevano essere considerati illegali.
(5) Con lettera del 10 ottobre 2000, la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, rispetto alle misure succitate. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sugli aiuti in questione.
(6) La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte delle autorità francesi il 28 novembre 2000 e il 21 e il 23 marzo 2001. Il 2 dicembre 2004 si è svolta una riunione tra le autorità francesi e i rappresentanti della Commissione. La Francia ha inviato informazioni alla Commissione con lettere dell’8 febbraio e del 23 settembre 2005.
DESCRIZIONE DELLE MISURE Il beneficiario
(7) MDPA sfruttava sin dal 1904 un giacimento alsaziano di silvinite da cui otteneva cloruro di potassio, utilizzato come concime o come materia prima industriale. Nel 1967 la Francia ha creato EMC, stabilimento pubblico a carattere industriale o commerciale, ed ha riorganizzato MDPA in una società per azioni con direzione e consiglio di vigilanza, affiliata al 100 % di EMC.
(8) In vista dell'esaurirsi del giacimento, nel 1996 MPDA ha negoziato un piano sociale che prevedeva la riduzione progressiva delle attività, fino alla chiusura completa nel 2004. Oltre a MPDA, all’epoca EMC deteneva, direttamente oppure tramite la sua holding EMC Société Anonyme (di seguito EMC SA), partecipazioni in alcune società nel campo dei prodotti chimici, degli alimenti per animali, dell’ambiente e del riciclaggio dei rifiuti.
(9) Nella decisione di avvio del procedimento formale di esame, la Commissione ha considerato che MDPA fosse l’unico beneficiario delle misure in esame. La presente decisione conferma tale giudizio. Infatti, nessun elemento mostra che le controllate di EMC abbiano beneficiato dell’aiuto accordato a MDPA. In particolare, non vi è alcun dubbio circa il trasferimento dell’integralità dei fondi da EMC a MDPA sotto forma di aumento di capitale.
(10) Nel 2002 un incendio ha posto anticipatamente fine alle attività minerarie di MDPA. L’oggetto sociale dell’impresa è stato modificato in modo da tener conto di tale cambiamento: mentre all’epoca della sua creazione, MDPA aveva per oggetto di gestire le miniere di sale di potassio e di sale connesso date in concessione al vecchio stabilimento pubblico Mines domaniales de potasse d’Alsace, l’articolo 3 modificato dello statuto stabilisce ormai che l’oggetto dell’impresa consiste nel garantire le missioni connesse alla cessazione dello sfruttamento delle miniere di potassio del bacino situate a nord di Mulhouse per quanto riguarda le vecchie imprese e relativi impianti, annessi e dipendenze.
(11) Tali missioni consistono principalmente nell’accompagnare la riconversione del personale e nel provvedere al ripristino, alla sicurezza e alla cessione dei siti. MDPA sarà sciolta al termine di questa fase, la cui conclusione è prevista per la fine del 2009.
(12) Il 1o gennaio 2005 EMC ha trasferito allo Stato, a titolo gratuito.
Gli aiuti
(13) La Francia ha versato a MDPA gli aiuti notificati nel 1998 (ossia 42 milioni di EUR nel 1998, 1999 e 2000) senza attendere la decisione della Commissione. Tali aiuti sono quindi illegali.
(14) Tabella 1:
Per permettere il proseguimento delle attività di MDPA fino al 2004, data programmata della fine dello sfruttamento delle miniere, EMC, a partire dal 1996, ha effettuato ogni anno aumenti di capitale della propria controllata, equivalenti alla perdita registrata da quest’ultima durante l’esercizio precedente. Dalla tabella 1 risulta che le somme in tal modo versate a MDPA sono superiori agli aiuti autorizzati dalla Commissione nella decisione del 1996 e agli aiuti notificati per il periodo 1998-2000. aiuti non notificati accordati a MDPA tra il 1996 e il 2000 (in milioni di EUR) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Aiuti autorizzati dalla Commissione nella decisione del 1996 38 38 38 Aiuti notificati 1998-2000 = Misura 1 42 42 42 Risultato di MDPA –84 –95 –128 –118 –96 –86 Aumento di capitale accordato a MDPA da EMC 0 84 98 128 117 79 Misura 2 0 46 59 86 75 37
CONCLUSIONE
(15) La Commissione osserva che il beneficiario è ormai controllato direttamente al 100 % dalla Francia, che ha definitivamente cessato qualsiasi attività economica nel settore del potassio e che le miniere non saranno più riaperte. L’unica ragione dell’esistenza di MDPA consiste nel portare a termine le missioni connesse alla cessazione dell’attività mineraria, volte in particolare a conformare il sito ai requisiti di sicurezza e di protezione dell’ambiente, responsabilità che sarebbe comunque spettata allo Stato se MDPA fosse scomparsa. Una volta assolto tale compito, MDPA sarà sciolta.
(16) Nel caso in esame, le attività di MDPA connesse al mantenimento della sicurezza e alla protezione dell’ambiente non presentano un carattere economico tale da giustificare l’applicazione delle regole di concorrenza del trattato. Di conseguenza, supponendo che le misure 1 e 2 abbiano avvantaggiato MDPA e causato distorsioni di concorrenza, la Commissione conclude che queste ultime sono cessate da quando MDPA ha posto fine alle sue attività commerciali e le miniere sono state chiuse. La Commissione osserva altresì che il capitale di MDPA è stato ceduto allo Stato a titolo gratuito. In tali condizioni una decisione della Commissione sul carattere di aiuto delle misure in questione e sulle loro compatibilità non potrebbe avere alcun effetto pratico.
(17) Di conseguenza, il procedimento formale di indagine, avviato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, è divenuto privo di oggetto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento formale di indagine, avviato il 10 ottobre 2000 nei confronti di Mines de potasse d’Alsace ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato è chiuso.
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2005. Per la Commissione Neelie Kroes Membro della Commissione