Gelex

Decisione della Commissione del 21 aprile 2006 che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo [notificata con il numero C(2006) 1622] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/310/CE)

In vigoreVersione 2006-04-21
Grado B

mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.

Chiedi a Gelex di questa legge

Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2006/310@2006-04-21/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO 16.17.18.19.20.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 2002/95/CE, la Commissione è tenuta a valutare talune sostanze pericolose vietate dall’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva.

(2) Taluni materiali e componenti contenenti piombo dovrebbero essere esentati dal divieto, dal momento che l’uso di certe sostanze pericolose in detti materiali e componenti specifici è tuttora inevitabile.

(3) Taluni materiali e componenti contenenti piombo dovrebbero essere esentati da tale divieto, in quanto è probabile che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione siano superiori ai possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori.

(4) Talune esenzioni dal divieto per alcuni componenti e materiali specifici dovrebbero avere portata limitata, in modo da garantire un’eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni.

(5) Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE, ciascuna esenzione inserita nell'allegato deve essere oggetto di riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l'aggiunta di un elemento all'elenco, allo scopo di prendere in esame la soppressione di materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione non superino i possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori.

(6) Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/95/CE.

(7) Come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 2002/95/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2006. Per la Commissione Stavros Dimas Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO 16.17.18.19.20.

Nell'allegato della direttiva 2002/95/CE sono aggiunti i seguenti punti da 16 a 20: Piombo nelle lampade lineari a incandescenza con tubi rivestiti di silicato. Alogenuro di piombo come elemento radiante nelle lampade HID (High Intensity Discharge ) utilizzate nelle applicazioni professionali per la reprografia. Piombo come attivatore della polvere fluorescente (1 % massimo di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb) o utilizzate come lampade speciali per la reprografia con stampa diazo, la litografia, come lampade cattura insetti, nei processi fotochimici e a fini terapeutici e contenenti sostanze fosforescenti quali SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb]. Piombo con PbBiSn-Hg e PbInSn-Hg in composti specifici come amalgama principale e con PbSn-Hg come amalgama secondario nelle lampade compatte ESL (Energy Saving Lamps). Ossido di piombo utilizzato nel vetro per fissare i sostrati anteriore e posteriore delle lampade fluorescenti piatte utilizzate nei monitor a cristalli liquidi (LCD).

Versioni

  1. 2006-04-21