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Decisione della Commissione del 3 settembre 2004 relativa a un procedimento di cui all’articolo 81 del trattato CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti di Boliden AB, Boliden Fabrication AB e Boliden Cuivre & Zinc S.A.; Austria Buntmetall AG e Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.; Halcor S.A.; HME Nederland BV; IMI plc, IMI Kynoch Ltd e IMI Yorkshire Copper Tube Ltd; KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA ed Europa Metalli SpA; Mueller Industries, Inc., WTC Holding Società, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Company, Inc. e DENO Acquisition EURL; Outokumpu Oyj e Outokumpu Copper Products OY; Wieland Werke AG (Caso C.38.069 — Tubi idrotermosanitari in rame) [notificata con il numero C(2004) 2826] (I testi in lingua finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede) (2006/485/CE)

In vigoreVersione 2004-09-03dal 2006-07-13
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2006/485@2004-09-03/it

Indice
  1. Preambolo
  2. (9) a)
  3. i)
  4. ii)

Il 3 settembre 2004 la Commissione ha adottato la decisione relativa a un procedimento di cui all’articolo 81 del trattato CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE. A norma dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003, con la presente comunicazione la Commissione rende pubblici i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione e indica le sanzioni inflitte, tenendo conto dell’interesse legittimo delle imprese perché siano tutelati i loro segreti aziendali. La versione non riservata del testo integrale della decisione è disponibile nelle lingue facenti fede e nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_it.html BREVE DESCRIZIONE DELL’INFRAZIONE

(1) Sono destinatarie della presente decisione:

Boliden AB, Boliden Fabrication AB e Boliden Cuivre & Zinc S.A.,

Austria Buntmetall AG e Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. (Buntmetall o BMA),

Halcor S.A. (Halcor),

HME Nederland BV (HME),

IMI plc, IMI Kynoch Ltd e IMI Yorkshire Copper Tube Ltd (YCT), indicate collettivamente come gruppo IMI o IMI,

KM Europa Metal AG (KME o KM Europa Metal), Tréfimétaux SA (TMX o Tréfimétaux) ed Europa Metalli SpA (EM o Europa Metalli), indicate collettivamente come gruppo KME,

Mueller Industries, Inc. (Mueller), WTC Holding Società, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Società, Inc. e DENO Acquisition EURL,

Outokumpu Oyj e Outokumpu Copper Products OY, indicate collettivamente come Outokumpu,

Wieland Werke AG (Wieland o Wieland Werke).

(2) Le imprese destinatarie della presente decisione hanno preso parte da almeno il 3 giugno 1988 fino al 22 marzo 2001 a un’unica, complessa e continua infrazione dell’articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea (il trattato CE o il trattato) e, dal 1o gennaio 1994, l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), in tutto il territorio SEE, determinando i prezzi, ripartendo i mercati e scambiandosi informazioni riservate nel mercato dei tubi idrotermosanitari in rame.

(3) La Società Metallurgica Italiana SpA (SMI) è la holding italiana del gruppo KME, al quale appartengono Europa Metalli SpA (EM o EM/LMI o Europa Metalli) e Tréfimétaux SA (Tréfimétaux o TMX). Dopo aver esaminato le argomentazioni della SMI e del KME riguardo alla posizione della SMI nel procedimento in oggetto, la Commissione ha concluso che la SMI non deve essere destinataria della presente decisione.

(4) In base alle prove presentate da KME, è sembrato opportuno distinguere, ai fini dell’imputazione delle responsabilità all’interno del gruppo SMI, due periodi a sé stanti. Nel primo periodo, comprendente gli anni dal 1988 al 1995, KME deve essere considerata un’impresa distinta da EM e TMX, nonostante che SMI ne avesse acquisito il 76,9 % nel 1990. KME aveva un consiglio d’amministrazione diverso da quello delle società consorelle, e si è accertato che la sua gestione operativa è stata coordinata con quelle di EM e TMX soltanto dopo la ristrutturazione del gruppo nel 1995, quando KME acquisì il 100 % delle azioni di EM e TMX. Si può quindi concludere che, nel periodo dal 1988 al 1995, KME era responsabile soltanto del proprio comportamento, e non di quello delle società consorelle.

(5) D’altro canto, EM e la sua affiliata TMX, che era di totale proprietà di EM fino al 1995, devono essere considerate una singola unità economica e quindi un’unica impresa, distinta da KME fino alla ristrutturazione del gruppo. Oltre al fatto che EM controllava al 100 % TMX, vari altri elementi corroboravano la supposizione che l’affiliata non seguisse una sua politica commerciale autonoma (per esempio, i dirigenti di EM venivano presentati al consiglio d’amministrazione di TMX; le due società seguivano le medesime strategie commerciali; nel 1993 fu costituita un’organizzazione comune delle vendite; dal 1989 le due società partecipavano al medesimo cartello nel medesimo mercato di prodotti). Di conseguenza, nel periodo 1989-1995 EM era responsabile del proprio comportamento ed era responsabile congiuntamente e solidalmente con TMX del comportamento illecito di questa.

(6) Per il periodo 1995-2001, quando KME controllava il 100 % del capitale di entrambe le società, EM e TMX, si deve ritenere che le entità facenti parte del gruppo KME agissero sul mercato come un’unica impresa. La supposizione del controllo, basata sul fatto che KME possedeva il 100 % delle azioni di EM e TMX, supposizione che è corroborata anche da considerevoli nessi nella gestione e dalla realtà economica, non è stata confutata con prove sufficienti. Di conseguenza, KME, EM e TMX sono responsabili congiuntamente e solidalmente del loro comportamento illecito nel periodo dal 1995 al 2001.

(7) Per quanto riguarda Outokumpu (Finlandia), la Commissione ha ritenuto la società madre Outokumpu Oyj responsabile congiuntamente e solidalmente del comportamento della società affiliata, di sua totale proprietà, Outokumpu Copper Products Oy (OCP). Outokumpu Oyj controllava l’intero capitale di OCP per tutta la durata dell’infrazione. Inoltre, secondo Outokumpu, la società madre era coinvolta nell’infrazione, tramite il suo reparto Copper Products, prima del maggio 1988 ed era al corrente che quest’infrazione continuava ad essere commessa dalla sua affiliata, quando questa fu costituita e assunse le sue funzioni, tra il maggio e il dicembre 1988. Tuttavia, la società madre non ordinò all’affiliata di porre fine all’infrazione. Di conseguenza, si può supporre che Outokumpu Oyj esercitasse un controllo integrale ed effettivo sulla politica commerciale della sua affiliata, supposizione che Outokumpu non è stata in grado di confutare. Nei confronti di Outokumpu, la Commissione ha limitato la sua valutazione al periodo successivo al settembre 1989, perché per gli anni 1987 e 1988 le prove erano scarse.

(8) Mueller, IMI, Wieland e Boliden non hanno contestato la responsabilità della loro rispettiva holding e società madre per il comportamento delle loro affiliate attive nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame.

(9) Le imprese in questione hanno commesso insieme l’infrazione come minimo nei seguenti periodi:

(9) a)

Boliden AB, insieme con Outokumpu Copper Fabrication AB (ex Boliden Fabrication AB) e Outokumpu Copper BCZ S.A. (ex Boliden Cuivre & Zinc S.A.), dal 3 giugno 1988 al 22 marzo 2001;

b)

Outokumpu Copper Fabrication AB (ex Boliden Fabrication AB), insieme con Boliden AB e Outokumpu Copper BCZ S.A. (ex Boliden Cuivre & Zinc S.A.), dal 3 giugno 1988 al 22 marzo 2001;

c)

Outokumpu Copper BCZ S.A. (ex Boliden Cuivre & Zinc S.A.), insieme con Boliden AB e Outokumpu Copper Fabrication AB (ex Boliden Fabrication AB), dal 3 giugno 1988 al 22 marzo 2001;

d)

Austria Buntmetall AG:

i)

insieme con Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., almeno dal 29 agosto 1998 fino all’8 luglio 1999, e

ii)

insieme con Wieland Werke AG e Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H, dal 9 luglio 1999 al 22 marzo 2001;

e)

Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.:

i)

insieme con Austria Buntmetall AG, almeno dal 29 agosto 1998 fino all’8 luglio 1999, e

ii)

insieme con Wieland Werke AG e Austria Buntmetall AG, dal 9 luglio 1999 al 22 marzo 2001;

f)

Halcor S.A. almeno dal 29 agosto 1998 fino almeno all’inizio del settembre 1999;

g)

HME Nederland BV almeno dal 29 agosto 1998 fino al 22 marzo 2001;

h)

IMI plc insieme con IMI Kynoch Ltd e Yorkshire Copper Tube Ltd (ex IMI Yorkshire Copper Tube Ltd), dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;

i)

IMI Kynoch Ltd insieme con IMI plc e Yorkshire Copper Tube Ltd (ex IMI Yorkshire Copper Tube Ltd), dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;

j)

Yorkshire Copper Tube Ltd (ex IMI Yorkshire Copper Tube Ltd) insieme con IMI plc e IMI Kynoch Ltd, dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;

k)

KM Europa Metal AG:

i)

da sola dal 3 giugno 1988 al 19 giugno 1995, e

ii)

insieme con Tréfimétaux SA ed Europa Metalli SpA, dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001;

l)

Europa Metalli SpA:

i)

insieme con TMX, dal 29 settembre 1989 al 19 giugno 1995, e

ii)

insieme con KM Europa Metal AG e Tréfimétaux SA, dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001.

m)

Tréfimétaux SA:

i)

insieme con Europa Metalli SpA, dal 29 settembre 1989 al 19 giugno 1995, e

ii)

insieme con KM Europa Metal AG e Europa Metalli SpA, dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001.

n)

Mueller Industries, Inc., insieme con WTC Holding Società, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Società, Inc. e DENO Acquisition EURL, dal 21 ottobre 1997 all’8 gennaio 2001;

o)

WTC Holding Società, Inc., insieme con Mueller Industries, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Società, Inc. e DENO Acquisition EURL, dal 21 ottobre 1997 all’8 gennaio 2001;

p)

Mueller Europe Ltd, insieme con WTC Holding Società, Inc., Mueller Industries, Inc., DENO Holding Società, Inc. e DENO Acquisition EURL, dal 21 ottobre 1997 all’8 gennaio 2001;

q)

DENO Holding Società, Inc., insieme con WTC Holding Società, Inc., Mueller Europe Ltd, Mueller Industries, Inc. e DENO Acquisition EURL, dal 21 ottobre 1997 all’8 gennaio 2001;

r)

DENO Acquisition EURL, insieme con WTC Holding Società, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Società, Inc. e Mueller Industries, Inc., dal 21 ottobre 1997 all’8 gennaio 2001;

s)

Outokumpu Oyj insieme con Outokumpu Copper Products Oy, dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;

t)

Outokumpu Copper Products Oy, insieme con Outokumpu Oyj, dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;

u)

Wieland Werke AG:

i)

da sola dal 29 settembre 1989 all’8 luglio 1999, e

ii)

insieme con Austria Buntmetall AG e Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., dal 9 luglio 1999 al 22 marzo 2001.

(10) I tubi in rame si suddividono generalmente in due categorie: i) i tubi industriali, suddivisi a loro volta in sottocategorie a seconda dell’utilizzo finale (condizionamento dell’aria e refrigerazione, impianti, riscaldamento a gas, filtri/essiccatori e cavi per telecomunicazioni) e ii) i tubi idrotermosanitari (denominati anche tubi sanitari, tubi idrici o tubi per impianti), che vengono utilizzati per acqua, gasolio, gas e impianti di riscaldamento nel settore edilizio.

(11) Un tempo i tubi idrotermosanitari erano fabbricati soprattutto in rame — in rame riciclato, rame di nuova affinatura (rame catodico) o pani di rame — e talvolta in acciaio, ma fin dai primi anni 1990 i tubi idrotermosanitari sono fabbricati sempre più in plastica o in composti (plastica con strati di alluminio). Hanno portato a questa sostituzione i dibattiti pubblici sugli standard qualitativi dell’acqua potabile e la conseguente adozione, nel 1998, della direttiva europea in materia, appunto, di acqua potabile.

(12) Per i tubi idrotermosanitari, i clienti sono perlopiù distributori, grossisti e dettaglianti, i quali li vendono a installatori e ad altri consumatori finali, mentre i tubi industriali di solito vengono utilizzati da e venduti direttamente a industrie e fabbricanti d’impianti o di componenti.

(13) Secondo le stime, nel 2000 il valore del mercato SEE era di circa 1 miliardo di EUR per i tubi idrotermosanitari in rame nudo e di circa 200 milioni di EUR per i tubi idrotermosanitari in rame con isolamento in plastica. I massimi fabbricanti europei di tubi idrotermosanitari in rame sono le imprese destinatarie della presente decisione. Sempre secondo le stime, le loro quote del mercato SEE (per i tubi in rame nudo) nel 2000, l’ultimo anno in cui in cui era operativa l’intesa di cartello, erano circa le seguenti: KME […] %, IMI […] %, Outokumpu […] %, Wieland Werke […] %, Mueller […] %, Boliden […] %, Buntmetall […] % (1998), HME […] %, Halcor […] %. Nel mercato aggregato SEE, sempre secondo le stime, le quote nel 2000, l’ultimo anno in cui in cui era operativa l’intesa di cartello, erano (per i tubi idrotermosanitari in rame nudo e in rame con isolamento in plastica) circa le seguenti: KME […] % e Wieland […] %. Sul totale del mercato SEE dei tubi idrotermosanitari in rame nudo, queste imprese detenevano insieme una quota di circa l’80-90 %. Tuttavia, si deve osservare che non tutte le imprese in questione hanno commesso l’infrazione per tutto il periodo.

(14) Le imprese destinatarie della presente decisione hanno costituito parti attive nel commettere un’infrazione unica, continua e complessa e, per quanto riguarda Boliden, il gruppo KME e Wieland, anche multiforme, dell’articolo 81 del trattato e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, nella massima parte del territorio SEE: hanno ripartito volumi e quote di mercato, si sono accordate in certi casi su obiettivi o aumenti dei prezzi o su altre condizioni commerciali relative ai tubi idrotermosanitari in rame (e, nel caso di KME e Wieland, ai tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica), hanno controllato l’attuazione delle loro intese anticoncorrenziali scambiandosi informazioni su vendite, ordinazioni, quote di mercato e determinazione dei prezzi e si sono accordate in materia di posizione dominante. L’infrazione ha avuto inizio nel giugno 1988 ed è terminata nel marzo 2001. In periodi di tempo diversi sono state coinvolte società diverse.

(15) Si tratta di un’unica infrazione, poiché vi erano uno scopo continuo e azioni e misure continue intese a ripartire i volumi ed a coordinare i prezzi. L’infrazione è complessa, poiché comprende al tempo stesso intese e pratiche concertate.

(16) Il comportamento anticoncorrenziale costituisce anch’esso un’infrazione multiforme, poiché era organizzato a tre livelli, nell’intento di evitare la concorrenza nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame.

(17) La collaborazione al primo livello ha avuto inizio almeno nel giugno 1988 (fino al marzo 2001), coinvolgendo i cosiddetti produttori SANCO® (il club SANCO), ossia KME, Tréfimétaux, Europa Metalli, Boliden e Wieland. Boliden ridusse la sua partecipazione alla collaborazione SANCO nel luglio 1995, continuando tuttavia a partecipare allo scambio d’informazioni fino al marzo 2001. I produttori SANCO® ripartivano le quote di mercato dei tubi SANCO®, si scambiavano informazioni riservate, determinavano e coordinavano i prezzi e le riduzioni di prezzo. A quanto sembra, si trattava di una collaborazione strettissima, che serviva da preparazione per gli incontri con i produttori non SANCO. Vi parteciparono anche KME e Wieland, per i tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica WICU® e Cuprotherm, cominciando almeno dall’inizio del 1991 e continuando fino al marzo 2001.

(18) La collaborazione al secondo livello ha avuto inizio almeno nel settembre 1989, coinvolgendo i massimi produttori europei (il gruppo dei cinque), comprendente produttori SANCO e non SANCO: KME (incluse Tréfimétaux ed Europa Metalli), Wieland, Outokumpu, IMI e, dall’ottobre 1997, Mueller. Lo scopo principale era stabilizzare e ripartire le quote di mercato e coordinare i prezzi e le riduzioni di prezzo. Gli incontri si svolgevano in occasione di riunioni delle associazioni del settore (per esempio le riunioni del Consiglio internazionale del rame rifinito (International Wrought Copper Council, IWCC) o, separatamente, a Zurigo. La collaborazione prevedeva incontri dei responsabili della gestione ad alto livello o a livello operativo. Questi contatti si svilupparono in tre fasi: dal settembre 1989 al giugno/luglio 1994 (organizzazione dello scambio d’informazioni e del coordinamento); dal luglio 1994 al giugno 1997 (contatti meno intensi); dal giugno 1997 al marzo 2001 (ripristino effettivo ed efficiente del coordinamento).

(19) La collaborazione al terzo livello ha avuto inizio nell’agosto 1998 ed è continuata tra l’agosto 1999 e il marzo 2001. Vi erano coinvolti il suddetto gruppo dei cinque e quattro produttori di minori dimensioni (insieme, il gruppo dei nove): Halcor fino all’agosto 1999, HME Nederland BV, Boliden (la cui partecipazione non è stata continua) e Buntmetall fino al marzo 2001. Il gruppo dei nove discuteva sulle quote del mercato e sugli obiettivi in materia di prezzi e di margini di profitto.

AMMENDE

(20) L’infrazione in oggetto consisteva principalmente in pratiche di determinazione dei prezzi e di ripartizione del mercato, le quali per loro natura si configurano come gravissime violazioni dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell’articolo 53, paragrafo 1, del trattato SEE. Si è accertato che le intese di cartello erano attuate anche in concreto e che, almeno in certi periodi, hanno portato ad aumenti dei prezzi sul mercato. Il cartello si estendeva all’intero mercato comune ed a quasi tutto il SEE, dopo che questo si è costituito.

(21) Considerati la natura stessa del comportamento in esame, l’incidenza effettiva sul mercato dei tubi idrotermosanitari in rame e il fatto che la collaborazione si estendeva a un mercato geografico d’imponenti dimensioni (la massima parte del SEE), le destinatarie della presente decisione hanno commesso una gravissima infrazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell’articolo 53, paragrafo 1, del trattato SEE.

(22) Nelle circostanze del caso in oggetto, nel quale sono coinvolte varie imprese, per stabilire gli importi di base delle ammende si è tenuto conto della rilevanza specifica di ciascuna impresa sul mercato, allo scopo di calcolare l’incidenza effettiva che il comportamento trasgressivo di ognuna di tali imprese ha esercitato sulla concorrenza.

(23) Per stabilire l’entità dell’ammenda, le società in questione sono state suddivise in quattro categorie in base alla loro quota del mercato SEE per il prodotto in oggetto nell’ultimo anno intero in cui è stata commessa l’infrazione (il 2000). La prima categoria comprende KME; la seconda Outokumpu, IMI, Mueller e il gruppo Wieland Werke, inclusa BMA (circa la metà della quota di mercato di KME); la terza categoria comprende Boliden (circa due terzi della quota di mercato della seconda categoria); la quarta HME e Halcor (circa la metà della quota di mercato della seconda categoria).

(24) Poiché nel periodo 1988-1995 EM e TMX costituivano un’unica impresa, esse sono congiuntamente e solidalmente responsabili della loro parte nell’infrazione. Anche KME, EM e TMX costituivano un’unica impresa (il gruppo KME) nel periodo 1995-2001, ed esse sono congiuntamente e solidalmente responsabili di quella parte dell’infrazione. Di conseguenza, l’importo di base dell’ammenda è stato suddiviso in due parti: una per il periodo 1988-1995 e l’altra per il periodo 1995-2001. Come risultato, a KME da sola è stata inflitta un’ammenda di 17,96 milioni di EUR; EM e TMX sono congiuntamente e solidalmente responsabili del pagamento di un’ammenda di 16,37 milioni di EUR; KME, EM e TMX (ossia il gruppo KME) sono congiuntamente e solidalmente responsabili del pagamento di un’ammenda di 32,75 milioni di EUR.

(25) Analogamente, per imputare le responsabilità all’interno del gruppo Wieland si sono distinti due diversi periodi. Wieland Werke AG ha acquisito il controllo esclusivo del gruppo Buntmetall nel 1999. Di conseguenza, Wieland Werke AG e il gruppo Buntmetall sono stati considerati un’impresa unica, avente responsabilità congiunta e solidale dell’infrazione, soltanto dal 1999.

(26) Nei confronti di Outokumpu, per assicurare all’ammenda inflittale un sufficiente effetto deterrente, si è applicato un fattore moltiplicatore dell’1,5 all’importo iniziale dell’ammenda stessa. In questa valutazione, si doveva tener conto del fatturato complessivo mondiale del gruppo (circa 5 miliardi di EUR), dato che la stessa società madre (Outokumpu Oyj) era coinvolta nell’infrazione nel 1988, tramite il suo reparto Copper Products, e in seguito non aveva ordinato all’affiliata OCP, di sua integrale proprietà, di porre fine a tale infrazione. Rispetto alle altre partecipanti, Outokumpu ha dimensioni più che doppie in termini di fatturato complessivo mondiale.

(27) Società diverse sono state coinvolte in periodi diversi. L’infrazione ha avuto inizio almeno il 3 giugno 1988 ed è continuata almeno fino al 22 marzo 2001. Le seguenti società hanno commesso un’infrazione continua per la rispettiva durata qui indicata: — gruppo Boliden 12 anni e 9 mesi, — gruppo Buntmetall 2 anni e 6 mesi, — Halcor 12 mesi, — HME 2 anni e 6 mesi, — gruppo IMI 11 anni e 5 mesi, — gruppo KME 12 anni e 9 mesi (in totale, ripartiti secondo la partecipazione di ciascuna delle sue società): (KME12 anni e 9 mesi; EM/TMX: 11 anni e 5 mesi), — gruppo Mueller 3 anni e 2 mesi, — gruppo Outokumpu 11 anni e 5 mesi, — Wieland Werke 11 anni e 5 mesi.

(28) Nella disciplina interna del cartello vi sono stati periodi di diversa intensità. Il periodo dalla metà del 1994 alla metà del 1997 è stato indicato da Outokumpu come un periodo calmo: KME e Wieland proseguirono la loro cooperazione in WICU, Cuprotherm e SANCO, e nel 1996 vi fu qualche riunione tra IMI, Wieland, Outokumpu e KME. Sebbene fosse evidente la minore efficienza nel funzionamento del cartello, proseguirono, almeno a titolo occasionale, gli scambi d’informazioni riservate. Outokumpu ha confermato che si è trattato di un periodo di contatti meno intensi. Per tali motivi, questo periodo era caratterizzato da attività di cartello ridotte, ma non totalmente interrotte: quindi i periodi di riduzione delle attività di cartello non incidono sulla durata dell’infrazione (12 anni e 9 mesi).

(29) Per quanto riguarda Outokumpu, l’infrazione è ancora più grave in quanto tale società era stata la destinataria di una precedente decisione in un caso d’infrazione del medesimo tipo: la decisione 90/417/CECA della Commissione, relativa a un cartello nel settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, Con tale decisione, tuttavia, non era stata inflitta a Outokumpu nessuna ammenda.

(30) Outokumpu ha contestato l’aggravante, asserendo che nel caso suddetto la situazione si presentava molto diversa, in quanto i) essa — Outokumpu — era soggetta all’influenza del Governo e aveva agito nella convinzione che le intese in questione fossero ufficialmente approvate; ii) la Commissione stessa aveva riconosciuto che non si trattava di una vera e propria infrazione e non le aveva inflitto nessuna ammenda; iii) erano coinvolte varie imprese, comprendenti unità e personale in diversi siti; iv) era in questione una diversa disposizione del trattato (l’articolo 65 del trattato CECA).

(31) Le argomentazioni di Outokumpu non erano accettabili, poiché una delle funzioni delle decisioni che la Commissione adotta nei confronti delle imprese consiste nell’ammonirle e dissuaderle dal commettere simili infrazioni in futuro, anche se, per qualche motivo, non è stata inflitta loro nessuna ammenda. Il fatto che Outokumpu abbia persistito nella sua infrazione nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame, dopo che una decisione della Commissione le aveva imposto di porre fine alla sua infrazione nel settore dell’acciaio inossidabile, mostra con evidenza che la suddetta decisione non aveva esercitato sul comportamento commerciale di Outokumpu un sufficiente effetto deterrente. Quindi, si doveva assicurare un futuro effetto deterrente aumentando l’importo dell’ammenda nel caso in oggetto. Inoltre, nel presente contesto il medesimo tipo d’infrazione si configura come violazione del medesimo articolo del trattato, poiché l’articolo 65 del trattato CECA è equivalente all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione ha già assunto tale posizione nella decisione del 16 dicembre 2003 relativa ai tubi industriali.

(32) Non è stato possibile dimostrare la coercizione che Halcor sosteneva di aver subito da KME, Outokumpu, Wieland e Mueller. Non è stata comprovata neanche la coercizione che Boliden asseriva di aver subito da KME.

(33) Le parti hanno sostenuto che vari fattori dovevano essere considerati circostanze attenuanti: tra l’altro, il fatto che le intese non avevano avuto attuazione pratica, gli scarsi profitti derivanti dall’infrazione e le difficoltà economiche in cui versava il settore dei tubi idrotermosanitari in rame.

(34) Nella presente decisione, la Commissione ha contestato una per una tali argomentazioni, e ha potuto accertare che le intese avevano avuto ripercussioni sui prezzi. Dunque, nel caso in oggetto non si possono riconoscere alle imprese circostanze attenuanti.

(35) La comunicazione del 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende non prevede misure specifiche di clemenza per coloro che, appellandosi appunto a tale clemenza, svelano alla Commissione fatti ad essa ignoti relativi all’entità o alla durata del cartello. Una simile cooperazione è già stata riconosciuta come fattore attenuante nel caso relativo ai tubi industriali.

(36) Si è quindi ritenuto che la cooperazione di Outokumpu costituisse in tale contesto un fattore attenuante: Outokumpu è stata la prima impresa a svelare la durata totale del cartello europeo nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame e, in particolare, la prima a fornire prove e spiegazioni decisive per attestare la continuità dell’infrazione nel periodo dal luglio 1994 al luglio 1997 (e dal 1990 sino a tutto il 1992). In base alle prove che la Commissione aveva ottenuto da Outokumpu nell’appello alla clemenza da questa presentato e, ancora prima di tale appello, in base alle ispezioni da essa stessa effettuate, la Commissione non era in grado di determinare la durata e la continuità dell’infrazione dal settembre 1989. Non si deve penalizzare Outokumpu per la sua cooperazione, infliggendole un’ammenda d’importo superiore a quanto essa avrebbe dovuto pagare se non avesse cooperato. Di conseguenza, l’importo di base dell’ammenda da infliggere a Outokumpu è stato ridotto al totale forfetario di 40,17 milioni di EUR, in considerazione della sua effettiva cooperazione, che non rientra nel campo di applicazione della comunicazione del 1996 sulle misure di clemenza.

(37) La Commissione ha ritenuto che anche la cooperazione fornita da KME costituisca un fattore attenuante in tale contesto. Quando la Commissione ha inviato la comunicazione degli addebiti (CA), vi era qualche sparsa indicazione secondo la quale il comportamento illecito riguardava anche i tubi con rivestimento in plastica, e vi erano prove più consistenti dello scambio d’informazioni sui tubi di questo tipo. Tuttavia, soltanto con la cooperazione di KME la Commissione è stata in grado di accertare che, almeno dall’inizio del 1991, veniva perpetrata un’infrazione unica, complessa e continuata nel settore dei tubi WICU/Cuprotherm. La Commissione ritiene che il gruppo KME non debba essere penalizzato per questa sua cooperazione. Il riferimento pertinente per ridurre l’importo di base dell’ammenda da infliggere a KME è l’importanza relativa del settore dei tubi con rivestimento in plastica rispetto al settore dei tubi idrotermosanitari in rame. In base a tale criterio, l’importo di base dell’ammenda è stato ridotto al totale forfetario di 7,93 milioni di EUR.

(38) Tutte le destinatarie della presente decisione hanno cooperato con la Commissione, in varie fasi dell’indagine, nell’intento di ottenere il trattamento di clemenza previsto nella comunicazione della Commissione del 1996, sulla non imposizione o riduzione delle ammende in caso d’intesa tra imprese. Tale comunicazione è stata così applicata:

(39) Mueller Industries Inc. (Mueller) è stata la prima impresa a informare la Commissione (nel gennaio 2001) che negli anni 1990 si era costituito un cartello nel settore europeo dei tubi idrotermosanitari in rame. Le prove trasmesse da Mueller prima che la Commissione iniziasse la sua indagine hanno consentito alla Commissione stessa di apprendere che si erano svolti vari incontri di cartello nel 1989, nel 1994 e dal 1997 al 2001, di che cosa si era discusso e chi aveva partecipato. In tal modo, la Commissione ha potuto procedere a ispezioni il 22 marzo 2001 e in tempi successivi. Mueller si è dissociata immediatamente dal cartello e ha fornito piena cooperazione per tutta la durata dell’indagine, trasmettendo alla Commissione varie osservazioni e documenti che completavano la descrizione delle intese. Di conseguenza, Mueller beneficia dell’esenzione totale da ogni ammenda.

(40) Mueller ha fornito qualche prova per il periodo anteriore al 1997 e ha rivelato l’esistenza del cartello nel periodo 1997-2001. Oltre ai documenti raccolti nel corso delle ispezioni, la Commissione aveva prove sufficienti per iniziare il procedimento che avrebbe portato a una decisione contro tutte le parti coinvolte. Quindi nessuna delle altre parti poteva beneficiare di una riduzione ai sensi del Capo C della comunicazione di clemenza del 1996.

(41) Prima che la Commissione adottasse la comunicazione degli addebiti, Outokumpu (nell’aprile 2001), KME (nell’ottobre 2002), Wieland (nel gennaio 2003) e Halcor (nell’aprile 2003) avevano trasmesso alla Commissione stessa informazioni e documenti che contribuirono ad accertare il sussistere d’infrazioni. Nessuna di queste imprese contestava sostanzialmente i fatti sui quali la Commissione basò in seguito la sua CA, ad eccezione dei fatti che non sono poi stati inclusi nella presente decisione. Di conseguenza, tali società possono beneficiare di una riduzione tra il 10 % e il 50 % ai sensi del Capo D della comunicazione di clemenza.

(42) Outokumpu è stata la prima impresa a presentare prove decisive riguardanti il periodo dal 1989 fino alla metà del 1997. Per il periodo dalla metà del 1997 fino al marzo 2001 le prove le avevano già fornite Mueller e il materiale raccolto nel corso delle ispezioni. In particolare, il contributo di Outokumpu si è rivelato d’importanza cruciale per stabilire la continuità dell’infrazione. Di conseguenza, Outokumpu è stata ricompensata con la massima riduzione possibile, il 50 %, dell’ammenda che altrimenti le sarebbe stata inflitta se non avesse cooperato con la Commissione.

(43) Si è ritenuto opportuno concedere una riduzione anche a KME e Wieland (compresa Buntmetall), inferiore a quella accordata a Outokumpu ma di entità analoga tra loro. Wieland è stata la prima impresa a fornire l’elenco particolareggiato delle riunioni per il periodo dal 1993 al 2001 e spiegazioni che avevano consentito alla Commissione di servirsi come prove di vari documenti di quell’epoca, mentre KME è stata la prima impresa a fornire spiegazioni complete riguardanti tutti gli aspetti dell’infrazione (riunioni SANCO, incontri a livello europeo). Di conseguenza, KME e Wieland (compresa Buntmetall) beneficiano ciascuna di una riduzione del 35 % dell’ammenda che altrimenti sarebbe stata loro inflitta se non avessero cooperato con la Commissione.

(44) Halcor ha fornito vari documenti d’epoca relativi al periodo della sua partecipazione (dall’agosto 1998 all’agosto 1999), ma si trattava di un periodo per il quale si disponeva già di abbondante documentazione. Inoltre, Halcor non ha dato chiarimenti sulla sua collaborazione alle intese di cartello prima dell’agosto 1998. Di conseguenza, Halcor poteva beneficiare di una riduzione dell’ammenda di entità molto più esigua rispetto a Outokumpu, KME e Wieland. La Commissione ha dovuto anche tener conto del fatto che Halcor offrì la sua cooperazione subito dopo aver ricevuto la richiesta d’informazioni e che non si sono effettuate ispezioni presso la sua sede. Di conseguenza, Halcor beneficia di una riduzione del 15 % dell’ammenda che altrimenti le sarebbe stata inflitta.

(45) Dopo aver ricevuto la CA, il gruppo Boliden si è appellato alla clemenza: ammetteva l’infrazione e non contestava i fatti. Inoltre, il gruppo ha chiarito alcuni elementi concreti. Tuttavia, data la precedente cooperazione di Mueller e Outokumpu, del gruppo KME, di Wieland e Halcor, e grazie alle ispezioni effettuate, l’infrazione era già stata constatata nella sua interezza. La Commissione ha quindi concesso a Boliden una riduzione del 10 % dell’ammenda che altrimenti le sarebbe stata inflitta se non avesse cooperato.

(46) Dopo aver ricevuto la CA, il gruppo IMI si è appellato alla clemenza: ammetteva l’infrazione e non contestava i fatti. Data la cooperazione di Mueller e Outokumpu, del gruppo KME, di Wieland e Halcor, e grazie alle ispezioni effettuate, l’infrazione era già stata constatata nella sua interezza. La Commissione ha quindi concesso al gruppo IMI una riduzione del 10 % dell’ammenda che altrimenti le sarebbe stata inflitta se non avesse cooperato.

Sono inflitte le seguenti ammende: a) Boliden AB, Outokumpu Copper Fabrication AB (ex Boliden Fabrication AB) e Outokumpu Copper BCZ S.A. (ex Boliden Cuivre & Zinc S.A.), congiuntamente e solidalmente 32,6 milioni di EUR b) Austria Buntmetall AG e Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., congiuntamente e solidalmente 0,6695 milioni di EUR c) Austria Buntmetall AG, Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. e Wieland Werke AG, congiuntamente e solidalmente 2,43 milioni di EUR d) Halcor S.A., individualmente 9,16 milioni di EUR e) HME Nederland BV, individualmente 4,49 milioni di EUR f) IMI plc, IMI Kynoch Ltd e Yorkshire Copper Tube Ltd (ex IMI Yorkshire Copper Tube Ltd), congiuntamente e solidalmente 44,98 milioni di EUR g) KM Europa Metal AG, individualmente 17,96 milioni di EUR h) KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA e Europa Metalli SpA; congiuntamente e solidalmente 32,75 milioni di EUR i) Europa Metalli SpA e Tréfimétaux SA, congiuntamente e solidalmente 16,37 milioni di EUR j) Outokumpu Oyj e Outokumpu Copper Products Oy, congiuntamente e solidalmente 36,14 milioni di EUR k) Wieland Werke AG, individualmente 24,7416 milioni di EUR Le imprese sopra elencate devono porre fine immediatamente alle infrazioni, se non l’abbiano già fatto; evitare d’incorrere di nuovo in atti o comportamenti analoghi all’infrazione constatata nel presente caso e di prendere provvedimenti aventi oggetto od effetto equivalente.

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  1. 2004-09-03