Decisione della Commissione del 3 novembre 2006 recante chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di compact disc registrabili (CD+/-R) originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia (2006/753/CE)
Grado B
mappato dal markup dell’editore. Il grado indica come è stata ottenuta la struttura di un documento, non quanto sia affidabile la legge.
Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2006/753@2006-11-03/it
Indice
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base), in particolare l’articolo 9,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue: PROCEDIMENTO Apertura
(1) L’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di compact disc registrabili (CD-R) originari della Repubblica popolare cinese (RPC), di Hong Kong e della Malaysia è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 6 agosto 2005 (l’avviso di apertura).
(2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 24 giugno 2005 dal CECMA, il Comitato dei produttori europei di CD-R e di DVD+/-R (il denunziante), per conto di produttori che rappresentano una percentuale maggioritaria, in questo caso più del 60 %, della produzione comunitaria totale di CD-R. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame e del conseguente notevole pregiudizio, giudicati sufficienti per giustificare l’apertura del procedimento.
Parti interessate dal procedimento
(3) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento il denunziante, altri produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utenti e le loro associazioni notoriamente interessate, nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
(4) I produttori denunzianti, gli altri produttori comunitari che hanno collaborato, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utenti e le loro associazioni hanno reso note le loro osservazioni. È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.
(5) Per consentire ai produttori esportatori della RPC di chiedere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o un trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i relativi formulari alle società cinesi notoriamente interessate.
(6) Tredici gruppi di produttori esportatori (i produttori esportatori) hanno chiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base e il TI, a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, dello stesso regolamento, qualora l’inchiesta avesse stabilito che essi non soddisfacevano le condizioni per ottenere il TEM.
(7) Considerato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori nella RPC e a Hong Kong, nell'avviso di apertura era stato previsto un campionamento per la determinazione del dumping, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo quanto specificato nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (1o luglio 2004-30 giugno 2005).
(8) Dopo l'esame delle informazioni presentate e visto il numero elevato di produttori esportatori della RPC e di Hong Kong disposti a collaborare, si è deciso che occorreva procedere al campionamento.
(9) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state ricevute risposte da tutti i produttori denunzianti, da un altro produttore comunitario, da otto importatori indipendenti, da un distributore, da sette dettaglianti (uno dei quali è anche grossista), da sei produttori esportatori della RPC, da sei produttori esportatori di Hong Kong, da quattro produttori esportatori della Malaysia, da due operatori commerciali collegati a produttori esportatori cinesi e da un operatore commerciale collegato ad un produttore esportatore malese a Taiwan, da un operatore commerciale collegato a produttori esportatori di Hong Kong, da dodici importatori collegati a produttori esportatori cinesi o malesi nella Comunità.
(10) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione definitiva del dumping, del pregiudizio e dell’interesse comunitario e ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:
(10) a)
Produttori comunitari:
Computer Support Italcard s.r.l. (Milano, Italia)
Global Digital Disk GmbH & Co KG (Dresda, Germania)
Manufacturing Advanced Media S.A. (Mulhouse, Francia)
Sony DADC AG (Salisburgo, Austria)
TDK Recording Media Europe SA (Lussemburgo)
b)
Produttori esportatori della RPC:
Fortune (Jiangsu) Multimedia Co., Ltd, Nantong
Prodisc Technology. Inc. (Prodisc China), Ningbo
c)
Produttori esportatori di Hong Kong:
Audio Distributor’s/Artsome Ltd.
Lead Data Inc.
Mediastar Technology Ltd.
MDA Technology Ltd.
d)
Produttori esportatori della Malaysia:
Daxon Technologies Sdn Bhd, Kuala Lumpur
Digital Data Technologies Sdn Bhd., Kuala Lumpur
Dragon Optical Media Technologies Sdn Bhd., Kuala Lumpur
Memory Tech Sdn Bhd., Kuala Lumpur
e)
Operatori commerciali collegati:
Daxon BenQ Inc. (Taiwan)
Prodisc Technology Inc. (Taipei, Taiwan)
Artsome Investment Ltd. (Hong Kong)
f)
Importatori e distributori indipendenti:
Emtec International S.p.a. (Parigi, Francia)
Ingram Micro Distribution GmbH (Monaco, Germania)
Intenso GmbH (Vechta, Germania)
Maxell Europe Ltd (Londra, Regno Unito)
Philips Recordable Media (Wiesbaden, Germania)
Sony France S.A. (Parigi, Francia)
Verbatim Ltd (Londra, Regno Unito)
g)
Distributore collegato:
SK Kassetten GmbH & Co KG (Neuenrade, Germania)
h)
Grossista/dettagliante:
Metro Group Buying GmbH (Düsseldorf, Germania)
i)
Dettaglianti:
Carrefour Marchandises Internationales (Parigi, Francia)
El Corte Inglés S.A. (Madrid, Spagna)
FNAC S.A. (Parigi, Francia)
j)
Altre parti interessate:
Philips Intellectual Property & Standards, Eindhoven, Paesi Bassi
(11) Al fine di stabilire un valore normale per i produttori esportatori della RPC che avrebbero potuto non ottenere il TEM e allo scopo di determinare tale valore sulla base dei dati di un paese di riferimento, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede del seguente produttore giapponese:
Taiyo Yuden, Inc. (Takasaki, Giappone)
Campionamento
(12) Per quanto riguarda i produttori esportatori della RPC e di Hong Kong, la Commissione ha selezionato, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, un campione basato sul massimo volume rappresentativo di esportazioni verso la Comunità che potesse essere adeguatamente esaminato nel tempo a disposizione.
(13) Il campione selezionato per quanto riguarda i produttori esportatori cinesi è costituito da quattro produttori esportatori cinesi che rappresentano l’85 % circa delle esportazioni dalla RPC alla Comunità effettuate dalle parti che hanno collaborato. Inoltre, due esportatori sono stati inseriti nell'elenco di riserva.
(14) Anche il campione selezionato per quanto riguarda i produttori esportatori di Hong Kong è costituito da quattro società, le quali rappresentano oltre il 90 % delle esportazioni verso la Comunità effettuate dai produttori esportatori di Hong Kong che hanno collaborato. Inoltre, due società sono state inserite nell'elenco di riserva.
(15) La Commissione ha ricevuto risposte tanto dagli esportatori cinesi e di Hong Kong rientranti nel campione quanto dalle società inserite nell'elenco di riserva.
(16) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le autorità cinesi e di Hong Kong sono state consultate in merito ai campioni e non hanno sollevato obiezioni.
Periodo dell’inchiesta
(17) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005 (il periodo dell’inchiesta o il PI). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e la fine del periodo dell'inchiesta (il periodo in esame).
Misure provvisorie
(18) Si ricorda che, data la necessità di esaminare ulteriormente certi aspetti relativi al pregiudizio, al nesso causale e all’interesse comunitario, nel corso dell’inchiesta non è stata imposta nessuna misura provvisoria. Tutte le parti sono state informate dei risultati preliminari nonché dei fatti e delle considerazioni su cui è stata basata la decisione di non imporre misure provvisorie. A tutte le parti è stato assegnato un termine entro cui formulare osservazioni.
(19) Alcune parti hanno presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata inoltre concessa un'audizione. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
Misure in vigore relativamente alle importazioni di CD-R da altri paesi
(20) Il 19 giugno 2002 sono stati imposti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di CD-R da Taiwan. Essi erano compresi tra il 17,7 % e il 38,5 %.
(21) Inoltre, il 6 giugno 2003 è stato imposto un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di CD-R dall'India. Tale dazio è del 7,3 %.
Prodotto in esame e prodotto simile Il prodotto in esame
(22) I prodotti in esame sono compact disc registrabili (CD-R) originari della RPC, di Hong Kong e della Malaysia, che nel 2005 erano classificabili nel codice NC ex85239000. A seguito della modifica della nomenclatura combinata e poiché non esistono CD-R con una capacità di registrazione superiore a 900 megabyte, dal 2006 i prodotti in esame rientrano nel codice NC ex85239010.
(23) I prodotti in esame sono dischi di policarbonato ricoperti di una sostanza colorante, di uno strato di materiale riflettente e di uno strato protettivo. La registrazione su tali dischi può essere effettuata in varie fasi, ma non può essere cancellata. Il disco è un supporto di memorizzazione ottica di dati digitali o suoni.
(24) I CD-R si distinguono per il tipo di dati in essi contenuti (CD-R per dati o CD-R musicali), la capacità di memorizzazione, lo strato di metallo riflettente e la presenza o meno di una dicitura stampata sul CD-R. L’inchiesta ha mostrato che tutti i tipi di CD-R hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono utilizzati per gli stessi scopi. Pertanto, vengono considerati un unico prodotto.
Prodotto simile
(25) Non è stata rilevata nessuna differenza tra il prodotto in esame ed i CD-R fabbricati e venduti sul mercato interno della RPC, di Hong Kong, della Malaysia e del Giappone, che è servito da paese di riferimento, né tra il prodotto in esame ed i CD-R fabbricati e venduti nella Comunità dall'industria comunitaria. Si è giunti alla conclusione che tutti questi prodotti hanno le stesse caratteristiche fisico-chimiche di base e gli stessi usi.
(26) Si conclude pertanto che tutti i tipi di CD-R costituiscono un unico prodotto e vanno considerati simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
DUMPING
(27) L’inchiesta ha accertato che il dumping supera il livello minimo per ciascuno dei produttori che hanno collaborato e che esportano dai paesi interessati. Tuttavia, date le conclusioni esposte qui di seguito, non occorre approfondire tali risultanze.
PREGIUDIZIO Produzione comunitaria
(28) Alla luce della definizione di industria comunitaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, all'inizio dell’inchiesta è stata considerata la possibilità di includere nella definizione della produzione comunitaria la produzione dei seguenti fabbricanti comunitari:
Cinque fabbricanti comunitari denunzianti:
CDA Datenträger Albrechts GmbH (la CDA)
Computer Support Italcard s.r.l. (la CSI)
Global Digital Disc GmbH & Co KG (la GDD)
Manufacturing Advanced Media S.A. (la MAM-E)
TDK Recording Media Europe S.A. (la TDK)
Altri due produttori comunitari che hanno pienamente collaborato all’inchiesta e che hanno sostenuto il procedimento:
BOC SA
Sony DADC Austria AG (la Sony DADC)
Altri tredici fabbricanti, indicati nella denuncia, ai quali sono stati inviati questionari ma nessuno dei quali ha risposto.
Esclusione di fabbricanti comunitari dalla definizione della produzione comunitaria per importazioni significative durante o dopo il PI Società A
(29) Dalla risposta al questionario risultava che la società A, oltre alla sua propria produzione comunitaria, aveva importato il prodotto in esame dai paesi interessati. I volumi del prodotto importato venduti sul mercato comunitario superavano in misura significativa i volumi del prodotto simile fabbricati e venduti all'interno della Comunità.
(30) Si è poi esaminato se, nonostante i notevoli volumi di importazioni, il centro d'interesse della società A fosse ancora nella Comunità e/o se tali importazioni potessero essere di natura temporanea.
(31) È risultato che le importazioni della società A non erano di natura temporanea, bensì basate sulla decisione strategica di approvvigionarsi presso Original Design Manufacturers, vale a dire società che progettano e fabbricano prodotti i quali vengono poi venduti con altre marche. Conseguentemente, non si poteva concludere che per quanto riguarda la fabbricazione dei CD-R il centro d'interesse della società A fosse ancora all'interno della Comunità, giacché sembrava probabile che la società A avrebbe continuato ad importare dai paesi interessati volumi significativi dei prodotti da essa venduti sul mercato comunitario. È stato inoltre accertato che durante il PI la maggior parte delle vendite della società A sul mercato comunitario sono state di CD-R importati, sicché la società A va considerata più come un importatore che come un produttore. È stato anche rilevato che la sede centrale della società A ed il suo principale centro di R&S per i CD-R sono situati fuori della Comunità.
(32) Si è dunque concluso che la società A non va inclusa nell'industria comunitaria e che la sua produzione deve essere esclusa dalla definizione della produzione comunitaria.
(33) Inoltre, la società A ha nel frattempo ritirato il suo appoggio alla denuncia ed ha deciso di opporsi all'imposizione di misure antidumping sulle importazioni dai paesi interessati, confermando in tal modo la conclusione che il suo centro d'interesse si è spostato.
Società B
(34) Dalla risposta al questionario risultava che la società B, oltre alla sua propria produzione comunitaria, aveva importato il prodotto in esame durante il periodo in esame. Tuttavia, durante il PI tali importazioni sono diminuite a meno dell’1 % delle vendite totali effettuate dalla società B e, conseguentemente, sono state ritenute insignificanti.
(35) La Commissione ha altresì ricevuto una risposta al questionario da un'altra società (la B-Rel) che è risultata avere la stessa società madre (la corporation B) della società B. Si ritiene pertanto che la B-Rel e la società B siano collegate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base.
(36) La B-Rel, essendo il distributore di CD-R della corporation B sul mercato al dettaglio nella Comunità, ha acquistato dalla società B tutti i CD-R destinati al mercato al dettaglio. Inoltre, la B-Rel ha importato volumi significativi da paesi terzi, compresi i paesi interessati.
(37) Confrontando i volumi di CD-R provenienti dai paesi interessati e venduti dalla B-Rel con i volumi di CD-R fabbricati dalla società B (e poi venduti ai clienti commerciali direttamente dalla società B oppure ai dettaglianti tramite la B-Rel) è emerso che per la corporation B i volumi del prodotto importato venduti sul mercato comunitario superavano sensibilmente i volumi del prodotto simile fabbricati e venduti all'interno della Comunità.
(38) Si è poi esaminato se, nonostante i notevoli volumi di importazioni, il centro d'interesse della corporation B fosse ancora nella Comunità e/o se tali importazioni potessero essere di natura temporanea.
(39) I risultati dell’inchiesta indicano che le importazioni non potevano essere considerate meramente temporanee, giacché nel futuro immediato il volume di CD-R fabbricati in proprio non sarebbe potuto crescere sensibilmente neanche se la capacità produttiva della società B fosse aumentata. Sembrava quindi probabile che anche la corporation B avrebbe continuato ad importare dai paesi interessati buona parte dei prodotti da essa venduti sul mercato comunitario. È stato anche rilevato che la sede centrale della corporation B ed il suo principale centro di R&S per i CD-R sono situati fuori della Comunità. Conseguentemente, non si poteva concludere che per quanto riguarda la fabbricazione dei CD-R il centro d'interesse della corporation B sia all'interno della Comunità.
(40) Si è dunque concluso che la società B non va inclusa nell'industria comunitaria e che la sua produzione deve essere esclusa dalla definizione della produzione comunitaria.
Società C
(41) La Commissione ha ricevuto una risposta al questionario da un produttore comunitario, la società C, e da un suo distributore di CD-R stabilito in Germania, la società C-Rel. È risultato che la società C e la società C-Rel sono collegate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base perché hanno lo stesso proprietario.
(42) Durante il periodo dell’inchiesta la società C-Rel distribuiva CD-R fabbricati dalla società C. Tuttavia, dalle informazioni supplementari chieste a tutti i produttori comunitari con riferimento al periodo luglio 2005-febbraio 2006 è emerso che dopo la fine del periodo dell’inchiesta, vale a dire dal luglio 2005, la società C-Rel ha iniziato ad importare quantità notevoli (equivalenti alla produzione della società C nel PI) di CD-R da paesi terzi, compresi volumi significativi dai paesi interessati.
(43) Per verificare se queste importazioni fossero di natura temporanea, la Commissione ha inviato un’ulteriore richiesta di informazioni supplementari relativamente al periodo marzo 2006-maggio 2006. Poiché da queste informazioni è risultato che la società C-Rel ha continuato ad importare in misura significativa, si è dovuto concludere che le importazioni non erano di natura temporanea, bensì basate sulla decisione strategica di importare buona parte dei prodotti da vendere.
(44) Conformemente ai principi esposti ed applicati con riferimento alle società A e B e dato che in futuro la società C-Rel/la società C sarà protetta dagli effetti di qualsiasi importazione oggetto di dumping, si è concluso che la società C non va inclusa nella definizione della produzione comunitaria.
Esclusione di fabbricanti comunitari dalla definizione della produzione comunitaria per cessazione della produzione durante o dopo il PI Società D
(45) Dopo la fine del PI, la società D, un produttore comunitario denunziante, ha presentato istanza di liquidazione. Diverse parti hanno sostenuto che, conformemente alla prassi comunitaria, la società D dovrebbe essere esclusa dalla definizione della produzione comunitaria.
(46) Nel gennaio 2006 il liquidatore ha annunciato di voler vendere tutti gli attivi della società D, comprese tutte le linee di produzione. Il denunziante ha successivamente informato la Commissione che una consociata della società D, il produttore comunitario denunziante società E, avrebbe acquistato le linee di produzione della sua società madre e le avrebbe reinstallate e utilizzate per produrre CD-R in modo continuativo nei locali della società E. A tal fine la società E sarebbe stata ricapitalizzata e venduta ad una parte esterna.
(47) Di conseguenza, all’epoca della relazione provvisoria non si poteva concludere che la società D dovesse essere esclusa dalla definizione della produzione comunitaria, perché constava che le sue linee di produzione dovevano essere reinstallate e riutilizzate nei locali della sua consociata comunitaria, la società E.
(48) Tuttavia, dalle informazioni supplementari chieste ai produttori comunitari con riferimento al periodo luglio 2005-maggio 2006 (vale a dire, dopo il PI) è emerso che in realtà le linee di produzione non erano state reinstallate in quanto la produzione e la capacità corrispondevano a quelle prima dell'acquisizione delle linee di produzione. Inoltre, ai servizi della Commissione non era stato presentato nessun piano commerciale valido da cui risultasse che si stava procedendo ad installare le linee di produzione della società D nei locali della società E.
(49) La prassi comunitaria prevede che i produttori che cessano definitivamente la produzione durante o dopo il PI non vanno inclusi nella definizione dell'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di base. Di conseguenza, la produzione della società D va esclusa dalla definizione della produzione comunitaria, giacché le linee di produzione della società D sono state sicuramente chiuse dopo la fine del PI e non è stato dimostrato che esse siano attualmente utilizzate.
CDA e BOC SA
(50) Dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura, altre due società, la CDA e la BOC SA, hanno informato la Commissione di avere cessato la produzione all'interno della Comunità per il futuro immediato.
(51) Di conseguenza, la CDA e la BOC SA sono state escluse dalla definizione dell'industria comunitaria e la loro produzione non è stata inclusa nella definizione della produzione comunitaria.
Altri produttori comunitari
(52) Il denunziante aveva fornito un elenco di altri 13 produttori nella Comunità. Ad eccezione della BOC SA, nessuno di questi produttori ha collaborato durante l’inchiesta. Tuttavia, essi vanno presi in considerazione nel definire la produzione comunitaria.
(53) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, si è stimato che la produzione di queste società è di circa 264 milioni di unità (per l’anno civile 2004).
(54) Informazioni recentemente fornite dal denunziante fanno ritenere che almeno quattro di questi altri produttori comunitari abbiano cessato la produzione durante o dopo il PI.
(55) Come già detto, i produttori che cessano definitivamente la produzione durante o dopo il PI non vanno inclusi nella definizione dell'industria comunitaria. Di conseguenza, anche la produzione di queste quattro società va esclusa dalla definizione della produzione comunitaria.
(56) Per concludere, la produzione comunitaria di CD-R ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base è stata definita come
i CD-R prodotti dalle 20 società originarie elencate nel considerando 28 meno
i CD-R prodotti dalle tre società che, come illustrato nei considerando da 29 a 44, sono state escluse per le importazioni da esse effettuate,
la produzione delle tre società che hanno collaborato e che, come illustrato nei considerando da 45 a 51, sono state escluse per cessazione della loro produzione all'interno della Comunità, e
la produzione delle quattro società che non hanno collaborato e che, come illustrato nei considerando da 52 a 55, sono state escluse per cessazione della loro produzione all'interno della Comunità.
(57) La produzione totale dei rimanenti 10 produttori, che costituisce la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, è stata stimata a 168 milioni di unità durante il PI.
Definizione dell’industria comunitaria
(58) Dal precedente considerando 57 risulta che la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base è costituita dai 10 produttori la cui produzione congiunta è stata stimata a 168 milioni di unità.
(59) Inoltre, dai considerando 28 e seguenti risulta che l'unico produttore comunitario che ha collaborato con la Commissione durante l’inchiesta è la Manufacturing Advanced Media (MAM-E).
(60) La produzione complessiva di questa società rappresentava oltre il 50 % della produzione comunitaria. Si può dunque ritenere che questa società costituisca l'industria comunitaria ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
Consumo comunitario Osservazioni preliminari Dati relativi alle importazioni
(61) Le statistiche sulle importazioni di CD-R sono incluse dall’Eurostat nel codice NC 85239000. Tuttavia, nello stesso codice NC sono inclusi anche altri supporti registrabili, come i DVD-R, i CD-ROM ecc. Inoltre, le importazioni rientranti nel codice NC 85239000 sono quantificate in chili, mentre tutte le parti interessate quantificano la produzione e la vendita dei CD-R in unità. Pertanto, le statistiche Eurostat, senza un'ulteriore ripartizione dei dati, non sono una fonte affidabile di informazioni.
(62) Le statistiche sono state quindi ulteriormente ripartite utilizzando un metodo suggerito dal denunziante ed ulteriormente confermate dai dati ottenuti nel corso dell’inchiesta, ovverosia dai dati degli esportatori e di altre fonti, per assicurarsi che le cifre fossero il più complete e precise possibile.
Dati relativi alla produzione comunitaria
(63) I dati relativi all'industria comunitaria sono stati ottenuti a partire dai questionari verificati dell'unico produttore comunitario che ha collaborato all’inchiesta e che costituisce l'industria comunitaria. Ulteriori informazioni sulla produzione comunitaria sono state ottenute a partire dalle risposte fornite al questionario dalle società escluse dalla definizione della produzione comunitaria nonché a partire dai dati contenuti nella denuncia.
Consumo
(64) Il consumo nella Comunità è stato calcolato sulla base dei seguenti parametri:
le importazioni totali nella Comunità del prodotto in esame, comunicate da Eurostat e convertite in unità,
le vendite totali, verificate, sul mercato della Comunità da parte dell'industria comunitaria,
le vendite totali sul mercato della Comunità da parte di altri produttori comunitari che hanno collaborato,
le vendite totali stimate sul mercato della Comunità da parte degli altri produttori comunitari in attività.
(65) Su questa base, il consumo comunitario si è sviluppato come segue: Consumo 2002 2003 2004 IP Milioni di unità 3580 3738 3527 3488 Indice: (2002 = 100) 100 104 99 97
(66) Durante il periodo in esame il consumo comunitario è diminuito del 3 %. Esso ha raggiunto il culmine nel 2003 e da allora è diminuito di 7 punti percentuali.
Importazioni dai paesi interessati Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati
(67) La Commissione ha esaminato l’opportunità di valutare cumulativamente gli effetti delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati, in base ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Quest’articolo prevede che gli effetti delle importazioni da più di un paese simultaneamente oggetto di inchieste antidumping siano valutati cumulativamente se è accertato che:
il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base,
il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile,
la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto comunitario simile.
(68) In primo luogo, i margini di dumping stabiliti per ciascuno dei paesi interessati sono risultati superiori al margine minimo. In secondo luogo, dall’inchiesta è emerso che le condizioni della concorrenza tra il prodotto in esame e il prodotto comunitario simile erano analoghe, come dimostrato dal fatto che i CD-R importati dai paesi interessati sono simili sotto tutti gli aspetti, sono intercambiabili e sono commercializzati nella Comunità attraverso canali di vendita comparabili ed in condizioni commerciali analoghe: si tratta quindi di prodotti in concorrenza fra loro e con i CD-R prodotti nella Comunità. Il volume di importazioni provenienti da ciascuno dei paesi interessati è inoltre risultato superiore alla quota di mercato dell’1 % fissata dall'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. I prezzi all'importazione del prodotto in esame da tutti i paesi interessati avevano seguito una simile tendenza al ribasso durante il periodo in esame. Inoltre, gli utilizzatori (distributori e rivenditori al dettaglio) erano gli stessi. Si è quindi concluso che era opportuno procedere ad una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.
Volumi delle importazioni e quote di mercato dei paesi interessati
(69) Sulla base delle statistiche di Eurostat, nel periodo in esame i volumi delle importazione si sono sviluppati come segue: Milioni di unità 2002 2003 2004 IP Hong Kong 146 250 262 274 Indice: (2002 = 100) 100 171 179 188 Quota di mercato 4 % 7 % 7 % 8 % RPC 480 930 1077 1128 Indice: (2002 = 100) 100 194 224 235 Quota di mercato 13 % 25 % 30 % 32 % Malaysia 148 324 312 277 Indice: (2002 = 100) 100 219 210 188 Quota di mercato 4 % 8 % 9 % 8 % Paesi interessati 774 1504 1651 1679 Indice: (2002 = 100) 100 194 213 217 Quota di mercato 21 % 40 % 46 % 48 %
(70) Le importazioni dai paesi interessati e le loro quote di mercato sono aumentate costantemente nel corso del periodo in esame. Da una quota di mercato del 21 % durante il primo anno del periodo in esame si è passati a una quota di mercato più che raddoppiata, pari al 48 %, durante il PI.
Prezzi medi e livello di sottoquotazione delle importazioni dai paesi interessati
(71) Il livello medio dei prezzi ed il livello di sottoquotazione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria durante il PI è stato calcolato sulla base delle informazioni fornite dai produttori esportatori che hanno collaborato. Livello medio di sottoquotazione Hong Kong 69,7 % RPC 43,9 % Malaysia 0 %
(72) Da quanto precede risulta che le importazioni da Hong Kong e dalla RPC erano inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria del 69,7 % e del 43,9 %, mentre per la Malaysia non sono state riscontrate sottoquotazioni.
Situazione dell’industria comunitaria
(73) L’inchiesta ha stabilito l'esistenza di un notevole pregiudizio per l'unico produttore comunitario che costituisce la definizione dell’industria comunitaria. Tuttavia, alla luce delle conclusioni esposte nel seguito, non occorre approfondire ulteriormente queste risultanze.
NESSO CAUSALE Osservazioni preliminari
(74) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, si è esaminato se il notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse stato causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati. A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato altri fattori che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria per evitare che l'eventuale pregiudizio dovuto a tali fattori fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati
(75) Dal considerando 69 emerge che il volume delle importazioni provenienti dalla RPC, dalla Malaysia e da Hong Kong è aumentato del 117 % nel corso del periodo in esame, il che rappresenta un aumento della quota di mercato dal 21 % del 2002 al 48 % durante il PI.
(76) Il considerando 72 stabilisce che le importazioni originarie della RPC e di Hong Kong sono risultate inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria del 43,9 % e del 69,7 % rispettivamente e che per la Malaysia non sono state invece riscontrate sottoquotazioni.
(77) Il considerando 73 conclude inoltre che l'industria comunitaria ha subito un notevole pregiudizio e risulta che tale situazione pregiudizievole coincida nel tempo con l'aumento dei volumi di importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.
(78) Data questa coincidenza temporale tra l’aumento delle importazioni a prezzi di dumping ed il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, si può concludere che le importazioni oggetto di dumping hanno avuto un effetto diretto su tale situazione.
Effetti dovuti ad altri fattori Importazioni da altri paesi terzi
(79) È stato affermato che parte del pregiudizio subito dall'industria comunitaria sarebbe stato causato dalle importazioni provenienti da altri paesi terzi. Sulla base di tale affermazione, il volume globale delle importazioni provenienti da altri paesi terzi riportato nel seguito è stato ottenuto da Eurostat utilizzando il metodo di ripartizione di cui al considerando 62: Milioni di unità 2002 2003 2004 PI Paese terzo: India 712 1143 1207 1124 Indice: (2002 = 100) 100 160 169 158 Quota di mercato 20 % 31 % 34 % 32 % Paese terzo: Taiwan 1206 163 89 53 Indice: (2002 = 100) 100 13 7 4 Quota di mercato 33 % 4 % 2 % 1 % Altri paesi terzi 514 423 39 129 Indice: (2002 = 100) 100 82 7 25 Quota di mercato 14 % 11 % 1 % 4 % Totale paesi terzi 2432 1729 1335 1306 Indice: (2002 = 100) 100 71 55 54 Quota di mercato 67 % 46 % 37 % 37 %
(80) Da quanto precede risulta che i volumi globali delle importazioni provenienti da altri paesi terzi sono diminuiti dal 67 % al 37 % di consumo comunitario, ovvero di 30 punti percentuali. Fra i vari paesi terzi esportatori sono stati tuttavia registrati sviluppi diversi, i quali hanno reso necessaria un’analisi individuale più approfondita dei maggiori fra questi, cioè di Taiwan e India.
(81) A tale riguardo, le statistiche relative alle importazioni da Taiwan e dall'India sono state inoltre oggetto di controlli incrociati con i dati forniti dagli importatori che hanno collaborato.
Taiwan
(82) In seguito all'istituzione di misure antidumping, le importazioni provenienti da Taiwan sono quasi del tutto scomparse dal mercato comunitario. Le informazioni contenute nella denuncia indicano che, in seguito all'istituzione di queste misure nel dicembre 2001, i produttori esportatori di Taiwan hanno trasferito alcune delle loro linee di produzione in altri paesi, fra cui la RPC.
(83) Questo può essere uno dei motivi che spiegano il calo dei volumi delle importazione da Taiwan e il corrispondente aumento dei volumi delle importazione dalla RPC.
India
(84) Si ricorda che un’inchiesta antidumping sulle importazioni di CD-R dall'India era stata chiusa nel maggio 2003 per assenza di dumping. Si ricorda inoltre che, in seguito ad un’inchiesta antisovvenzioni, era stato imposto un dazio compensativo del 7,3 % sulle importazioni di CD-R dall'India.
(85) Le importazioni dall'India sono tuttavia aumentate considerevolmente tra il 2002 ed il 2004, con un incremento della loro quota di mercato dal 20 % al 34 %. Benché durante il PI la quota di mercato sia leggermente diminuita, le importazioni dall'India continuano a svolgere un ruolo di primo piano nel mercato comunitario dei CD-R.
(86) In base alle informazioni fornite dagli importatori che hanno collaborato, il prezzo d'importazione medio dall'India si aggira attorno ai 12,7 centesimi di EUR per unità (DDP). Confrontando il prezzo delle importazioni dall’India con il prezzo pagato dagli stessi importatori che hanno collaborato per acquistare il prodotto in esame dalla RPC, risulta che le importazioni dall'India avevano lo stesso prezzo di quelle dalla RPC. I prezzi delle importazioni dall’India erano quindi inferiori a quelli dell’industria comunitaria di una percentuale equivalente a quella delle importazioni dalla RPC (43,9 %). Non si può pertanto escludere che le importazioni dall’India abbiano contribuito alla difficile situazione finanziaria dell’industria comunitaria.
Diminuzione del consumo globale
(87) Dal considerando 66 risulta che il consumo di CD-R è diminuito del 7 % dal 2003. Si è esaminato se tale diminuzione possa essere una delle ragioni alla base del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. A tal fine, è stato effettuato un confronto tra l’andamento delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato CE e l’andamento globale del consumo comunitario.
(88) È emerso che l’andamento negativo delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato CE coincide con un calo globale del consumo. Si può dunque concludere che la diminuzione globale del consumo ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
Prelievi speciali
(89) In molti Stati membri le vendite di CD-R (come pure di altri supporti registrabili) sono sottoposte a un prelievo speciale incluso nel prezzo del prodotto acquistato al dettaglio. È stato affermato che questo prelievo speciale ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Il prelievo speciale è tuttavia imposto a eguali condizioni tanto sulle vendite di CD-R importati quanto su quelle di CD-R fabbricati nella Comunità e ha quindi un effetto neutro.
(90) Il livello di questo prelievo speciale differisce però considerevolmente tra i vari Stati membri: si va dall’assenza di un qualsiasi prelievo in paesi come il Regno Unito ed il Lussemburgo a 0,52 EUR per unità in Francia e 0,29 EUR per unità in Italia. Questo dovrebbe essere messo a confronto con il prezzo medio all’importazione (DDP) di 0,12 EUR per unità nel caso delle importazioni dall’India e dalla RPC durante il periodo in esame. Tenuto conto della libera circolazione delle merci tra Stati membri, questo ha presumibilmente comportato una significativa diversione degli scambi a scapito dei dettaglianti stabiliti negli Stati membri in cui si applica un prelievo elevato. In effetti, secondo le statistiche di vendita dei produttori comunitari, le vendite di CD-R confermano che le vendite ai dettaglianti ed agli e-shop stabiliti negli Stati membri dove il prelievo è poco elevato sono cospicue e sembrano comprendere una parte significativa di scambi transfrontalieri.
(91) Poiché l'industria comunitaria è situata negli Stati membri dove il prelievo è più elevato, alcune parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato causato dalle ripercussioni negative di questo prelievo sul consumo, partendo dal presupposto che l'industria comunitaria non abbia potuto compensare questa perdita con un aumento delle vendite in altri Stati membri.
(92) Si osserva che nel marzo del 2005 uno dei produttori comunitari all’origine della denuncia, successivamente escluso dalla definizione, aveva contestato la legalità stessa di questi prelievi, sostenendo che avevano causato un crollo dei prezzi di vendita. Questo conferma quindi che i prelievi hanno avuto un impatto sulle vendite dei produttori comunitari.
(93) Dal considerando 65 risulta che il consumo di CD-R nella Comunità è diminuito del 3 % durante il periodo in esame. Si ricorda inoltre che nel considerando 88 si afferma che l’andamento negativo delle vendite dell’industria comunitaria coincide con l’andamento negativo globale del consumo comunitario. Così, pur non potendo affermare che il prelievo speciale abbia prodotto un impatto specifico e misurabile sulle vendite comunitarie totali (in aggiunta al suo effetto sull’andamento globale del consumo comunitario), non si può escludere che abbia avuto un impatto negativo sul consumo, soprattutto negli Stati membri in cui il prelievo rappresenta una parte significativa del prezzo al dettaglio.
Diritti di licenza
(94) È stato sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è dovuto ai diritti che vanno versati al titolare della licenza, Royal Philips Electronics Corporation, per ogni unità prodotta, i quali comportano un aumento dei costi che non riguarderebbe i prodotti importati e che non potrebbe ripercuotersi sui clienti.
(95) La tecnica di produzione dei CD-R è brevettata. Titolari dei brevetti sono la Sony Corporation, la Taiyo Yuden Corporation e la Royal Philips Electronics Corporation. Quest’ultima è autorizzata dalle due precedenti società a concedere licenze [accordo (congiunto) di licenza sul brevetto di CD-R] e a raccogliere i diritti dovuti per qualsiasi accordo di licenza. Il costo dei diritti si aggira di norma attorno ai 5 centesimi di euro per unità prodotta (0,06 USD).
(96) Va osservato che il costo dei diritti dovuti risulta considerevole rispetto al prezzo medio di vendita registrato durante il periodo dell’inchiesta, essendo pari al 30 %.
(97) Dall’inchiesta è emerso tuttavia che, sebbene l'industria comunitaria avesse firmato un accordo di licenza con la Philips, essa, a quanto pare, aveva rifiutato di versare alla società diritti pari al livello fissato nell'accordo. A tale proposito, l'industria comunitaria era membro della Federation of Interested Parties in fair Competition in the Optical Media sector (FIPCOM), che nel febbraio 2006 ha raggiunto un accordo con la Royal Philips Electronics Corporation per il versamento di una quota inferiore di diritti. Si osserva tuttavia che l'industria comunitaria (al maggio 2006) non ha ancora pagato i diritti dovuti.
(98) In conclusione, risulta che, se l'industria comunitaria avesse pagato i diritti dovuti conformemente all'accordo di licenza da essa firmato, tali costi avrebbero potuto effettivamente contribuire alla situazione finanziaria negativa, dal momento che non avrebbero potuto ripercuotersi sui clienti. Tuttavia, poiché si è constatato che l'industria comunitaria non ha pagato questi diritti, essi non possono aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
Conclusioni relative al nesso di causalità
(99) Da quanto sopra si evince che esiste un nesso fra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. È stato inoltre concluso che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria può essere in gran parte attribuito alle importazioni provenienti da altri paesi terzi (segnatamente dall'India) ed al calo globale del consumo comunitario.
(100) Queste ragioni sembrano non essere sufficienti per minare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, ma hanno contribuito in maniera significativa a tale pregiudizio, indebolendo notevolmente il nesso causale stabilito sopra tra le importazioni oggetto di dumping e la situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria.
INTERESSE DELLA COMUNITÀ
(101) Si è esaminato se esistessero motivi validi per concludere che l’istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni dai paesi interessati fosse contraria all’interesse della Comunità. A tal fine, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, l'interesse della Comunità è stato determinato in base a una valutazione di tutti gli interessi nel loro complesso, ossia quelli dell'industria comunitaria, degli importatori/commercianti, dei distributori, dei dettaglianti e degli utenti finali (associazioni e consumatori finali).
(102) La Commissione ha contattato numerose parti interessate allo scopo di ottenere i loro pareri. Sono stati sentiti, oltre all'industria comunitaria, i rappresentanti di tutte le principali marche presenti sul mercato, come Verbatim, Maxell, Philips, TDK e Sony, e alcuni dettaglianti rappresentativi come Carrefour, Tesco, Metro-Group, Media-Saturn, Fnac e El Corte Inglés. Tutti gli importatori, i distributori, i grossisti e i dettaglianti si sono dichiarati contrari all’istituzione di misure.
(103) In seguito all’istituzione di misure antidumping sulle importazioni di CD-R da Taiwan (e dell'istituzione di misure compensative sulle importazioni di CD-R dall'India), l'industria comunitaria, come rappresentata nel presente procedimento, deteneva una quota di mercato del 2 %. Tenuto conto di questa ridotta quota di mercato si ritiene che, anche qualora venissero imposte delle misure, l'industria comunitaria non sarebbe probabilmente in grado di aumentare i prezzi in misura sufficiente.
(104) Il denunziante ha sostenuto che le prospettive negative dell'industria comunitaria nel considerando precedente sarebbero in contraddizione con la logica del regolamento (CE) n. 1050/2002 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan.
(105) Rispetto alla situazione del 2000 [che corrisponde al periodo dell’inchiesta per l’inchiesta antidumping che ha portato all’adozione del regolamento (CE) n. 1050/2002 del Consiglio], sono emerse due differenze importanti:
mentre nell’inchiesta precedente la quota di mercato dell'industria comunitaria era pari al 12,6 % (e costituita da 9 società), la quota di mercato dell'industria comunitaria nella presente inchiesta si limitava al 2 % (ed era costituita da una sola società). Tenuto conto che la quota di mercato dell'industria comunitaria è solo un sesto di quella del 2000, essendo costituita da un’unica società (in seguito all'esclusione di una serie di produttori comunitari che risultavano essere essi stessi importatori), la valutazione ancora più negativa delle prospettive dell'industria comunitaria formulata nel quadro della presente inchiesta è del tutto ragionevole;
nel momento in cui si svolge il PI, si ritiene che il prodotto in esame abbia raggiunto una fase di maturità nel suo ciclo di vita e lo si considera come un prodotto di base a livello di vendita al dettaglio, come confermato dai distributori e dai rivenditori al dettaglio che hanno collaborato all’inchiesta. Come si è visto nel considerando 65, il consumo di CD-R è diminuito di 7 punti percentuali dal 2003 poiché altre soluzioni di memoria (dischi rigidi, chiavi USB, lettori Mp3, ecc.) sono diventate più accessibili e più attraenti per il consumatore finale. La tecnologia nel mercato dei dispositivi di memoria evolve rapidamente ed i nuovi prodotti presentano il vantaggio (rispetto ai CD-R) di una maggiore capacità di memoria cui si aggiungono, nel caso delle chiavi USB, le dimensioni ridotte.
(106) Viste le diverse circostanze illustrate nel considerando precedente, si ritiene pienamente conforme con il regolamento di base valutare le prospettive dell'industria comunitaria, nel quadro della presente inchiesta, in maniera diversa rispetto alla logica espressa dal regolamento (CE) n. 1050/2002 del Consiglio.
(107) Il denunziante ha sostenuto inoltre che alcuni produttori, che non hanno cooperato e hanno cessato le loro attività nel corso del periodo dell'inchiesta o successivamente a questo, potevano riprendere la loro produzione qualora fossero istituite delle misure. Tuttavia, in mancanza di informazioni provenienti direttamente da questi produttori che non hanno cooperato, in grado di confermare tali presunte intenzioni, o di altri elementi a suffragio di tale affermazione, questa argomentazione non può essere accolta. Si osserva inoltre che, anche se queste società dovessero riprendere la produzione, questa sarà, molto probabilmente, nettamente inferiore ai volumi importati dai paesi interessati.
(108) Alcune parti interessate hanno inoltre sostenuto che, qualora fossero istituite delle misure, i maggiori costi che ne deriverebbero dovrebbero essere sostenuti da uno o più livelli nella catena di distribuzione (con una significativa diminuzione dei loro rispettivi margini) o ripercuotersi sui consumatori (il che forse inciderebbe negativamente sul consumo globale di CD-R) o essere ripartiti tra entrambi.
(109) La probabile reazione di importatori, distributori e dettaglianti all'aumento dei costi in seguito all'istituzione di misure dipenderebbe dalla situazione di ogni singolo Stato membro. In alcuni Stati membri la domanda di CD-R subisce già la pressione dei summenzionati prelievi speciali sui supporti registrabili (una tassa che aumenta in maniera sensibile il prezzo al dettaglio per il consumatore). In questo caso i consumatori di CD-R potrebbero non essere disposti a pagare di più a motivo dei dazi antidumping in quanto il prezzo al dettaglio è già di per sé percepito come elevato. L'intero costo delle misure dovrebbe essere con ogni probabilità sostenuto dalla catena di distribuzione onde evitare che i consumatori si rivolgano in misura sempre maggiore ad altri supporti di memorizzazione, quali dischi rigidi e chiavi USB. Dal momento che il margine degli importatori/grossisti in tali paesi può essere stimato all’incirca del 4 %, l’istituzione di dazi antidumping ridurrebbe sensibilmente questo margine già scarso.
(110) Di contro, negli Stati membri dove i prelievi speciali sono più bassi o non esistono è più probabile che la crescita dei costi si ripercuota in gran parte sui consumatori. Pertanto, l'effetto relativo delle misure antidumping risulterebbe maggiore in tali paesi in quanto l'aumento dei prezzi sarebbe relativamente più consistente. Il consumo potrebbe quindi diminuire ulteriormente in quanto i consumatori sarebbero incitati a rivolgersi a prodotti sostitutivi.
(111) Da quanto sopra si evince che la politica dei prezzi praticata da importatori, distributori e dettaglianti varierà a seconda della situazione di ogni Stato membro. Nondimeno è evidente che tutti subiranno le conseguenze negative dell'introduzione di misure antidumping, sia per il calo dei margini che per la diminuzione dei volumi di vendita. Inoltre, nella misura in cui l'aumento dei costi per le misure antidumping si ripercuoterà sui consumatori, anche questi ne saranno svantaggiati.
(112) Si è sostenuto inoltre che la situazione dell'industria comunitaria subirebbe le conseguenze della condotta abusiva in materia di prezzi di alcuni produttori esportatori in posizione dominante, i quali hanno praticato una politica di prezzi sottocosto, impedendo in tal modo all'industria comunitaria di crearsi una presenza importante sul mercato.
(113) Va sottolineato innanzitutto che il diritto comunitario in materia di concorrenza non prevede una decisione o un'inchiesta in merito all’abuso di posizione dominante e che il denunziante non ha fatto riferimento ad alcuna decisione pertinente nel quadro del diritto nazionale in materia. In secondo luogo, l’inchiesta ha rivelato la presenza di un gran numero di operatori, in Europa e nel mondo, nel mercato del prodotto rilevante. Nell'ambito dell’inchiesta, non è stato dimostrato che gli operatori, singolarmente o congiuntamente, detengano una quota di mercato sufficientemente importante da costituire una posizione dominante. Inoltre, non è stato neppure provato che le società siano tanto forti economicamente da impedire un'effettiva concorrenza.
(114) Infine, nulla sta ad indicare perdite significative da parte degli esportatori interessati, che testimonino la pratica da parte di quest’ultimi di una politica di prezzi sottocosto. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(115) Inoltre, se l'articolo 21 del regolamento di base si riferisce, di fatto, alla necessità di considerare attentamente l’esigenza di rimediare agli effetti del dumping in termini di distorsione degli scambi e di ripristinare un’effettiva concorrenza, tale disposizione particolare deve essere letta nel quadro globale dell'interesse della Comunità, come definito nel suddetto articolo. Gli effetti dell'imposizione o meno di misure a tutte le parti interessate vanno pertanto esaminati e bilanciati. A tale proposito si ricorda che sul mercato mondiale e, in certa misura, anche su quello comunitario sono presenti molti altri esportatori e produttori in concorrenza tra loro. Anche in una prospettiva a medio termine, l'industria comunitaria avrà poche possibilità di approfittare pienamente di eventuali misure, dal momento che è prevedibile che altri paesi terzi aumentino considerevolmente la loro partecipazione al mercato comunitario.
Conclusioni in merito all'interesse della Comunità
(116) In base a quanto sopra, si può concludere che, da un lato, l'imposizione di misure avrebbe effetti negativi sostanziali su importatori, distributori, dettaglianti e consumatori del prodotto in esame, mentre, dall’altro, l'industria comunitaria non ne trarrebbe vantaggi significativi. L'istituzione di misure è considerata pertanto eccessiva e contraria all'interesse della Comunità.
CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(117) Alla luce delle conclusioni raggiunte sull'interesse della Comunità, è opportuno chiudere il procedimento relativo alle importazioni di CD-R dai paesi interessati.
(118) Il denunziante e tutte le altre parti interessate sono stati informati degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intende chiudere il presente procedimento. Successivamente il denunziante ha reso note le sue osservazioni, le quali non sono tuttavia risultate tali da modificare le suddette conclusioni.
DECIDE:
Articolo 1
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di compact disc registrabili (CD-R) originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia, di cui al codice NC ex85239010 (codice NC a decorrere dal 1o gennaio 2006) è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2006. Per la Commissione Peter Mandelson Membro della Commissione