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Direttiva 2006/82/CE della Commissione del 23 ottobre 2006 che adegua la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e la direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania

In vigoreVersione 2006-10-23dal 2007-01-01
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2006/82@2006-10-23/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
    4. Articolo 4
  2. ANNEX
  3. ANNEXE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 1.2. PRODOTTI ALIMENTARI
  4. a)
  5. b)
  6. —

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 56 dell’atto di adesione, qualora gli atti che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 richiedano adattamenti a motivo dell'adesione, non contemplati dall'atto di adesione o dai relativi allegati, gli adattamenti necessari devono essere adottati dalla Commissione ogniqualvolta l'atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione.

(2) Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni e resi necessari dall'adesione e invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli all’occorrenza per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

(3) Occorre quindi modificare opportunamente la direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e la direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive 91/321/CEE e 1999/21/CE sono modificate conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Gli Stati membri applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nelle materie disciplinate dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006. Per la Commissione Olli Rehn Membro della Commissione

ANNEX

ANNEXE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 1.2. PRODOTTI ALIMENTARI

31991 L 0321: Direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35), modificata da: 31999 L 0021: Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999 sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29), modificata da: All'articolo 4, paragrafo 1, l'elenco che inizia con in spagnolo e finisce con medicinska ändamål è sostituito dal seguente:

11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

31996 L 0004: Direttiva 96/4/CE della Commissione, del 16.2.1996 (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 12),

31999 L 0050: Direttiva 1999/50/CE della Commissione, del 25.5.1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 29),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32003 L 0014: Direttiva 2003/14/CE della Commissione, del 10.2.2003 (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37).

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 1. PRODOTTI ALIMENTARI

a)

All'articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini počiatočná dojčenská výživa e následná dojčenská výživa si aggiunge:

—

in bulgaro: храни за кърмачета e преходни храни,

in rumeno: preparate pentru sugari e pentru copii de vârstă mică.;

b)

All'articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini počiatočná dojčenská mliečna výživa e následná dojčenská mliečna výživa si aggiunge:

—

in bulgaro: млека за кърмачета e преходни млека,

in rumeno: lapte pentru sugari e pentru copii de vârstă mică. .

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — Adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 1.2. PRODOTTI ALIMENTARI

—

in bulgaro: Диетични храни за специални медицински цели

in spagnolo: Alimento dietético para usos médicos especiales

in ceco: Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely

in danese: Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål

in tedesco: Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)

in estone: Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks

in greco: Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς

in inglese: Food(s) for special medical purposes

in francese: Aliment(s) diététique(s) destiné(s) à des fins médicales spéciales

in italiano: Alimento dietetico destinato a fini medici speciali

in lettone: Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem

in lituano: Specialios medicininės paskirties maisto produktai

in ungherese: Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

in maltese: Ikel dijetetiku għal skopijiet mediċi speċifiċi

in olandese: Dieetvoeding voor medisch gebruik

in polacco: Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego

in portoghese: Produto dietético de uso clínico

in rumeno: Alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale

in slovacco: dietetická potravina na osobitné lekárske účely

in sloveno: Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene

in finlandese: Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita

in svedese: Livsmedel för speciella medicinska ändamål .

Versioni

  1. 2006-10-23