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Regolamento (CE) n. 830/2006 della Commissione del 2 giugno 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 1342/2003 per quanto riguarda le importazioni di cereali e di riso

In vigoreVersione 2006-06-02dal 2006-07-01
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2006/830@2006-06-02/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 24, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso, in particolare l’articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, ammette l’importazione nella Comunità, senza restrizioni quantitative e in esenzione dai dazi doganali, di cereali e di riso originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e dei territori doganali del Montenegro, della Serbia e del Kosovo.

(2) Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le domande di titoli di importazione o di esportazione. In queste comunicazioni non è richiesta l’indicazione dell’origine per i cereali diversi dal frumento tenero.

(3) Per consentire un’attenta sorveglianza delle importazioni di cereali e di riso, è opportuno che gli Stati membri comunichino l’origine di tutti i cereali e del riso, quale indicata nei titoli di importazione.

(4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1342/2003.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1342/2003, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Per quanto concerne i titoli d’importazione rilasciati, gli Stati membri comunicano giornalmente i quantitativi oggetto di titoli per ogni codice di prodotto e per origine e, per il frumento tenero, per ogni categoria di qualità. L’origine è ugualmente indicata nelle comunicazioni relative ai titoli di importazione di riso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione

Versioni

  1. 2006-06-02