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Regolamento (CE) n. 138/2007 della Commissione del 14 febbraio 2007 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2007 per taluni prodotti del settore del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 1431/94

In vigoreVersione 2007-02-14dal 2007-02-15
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2007/138@2007-02-14/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  2. ANNEX
  3. ALLEGATO

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle carni di pollame del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli.

(2) Le domande di titoli di importazione presentate durante i primi quindici giorni del gennaio 2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto stabilire entro quali limiti si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2007 possono vertere sul quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1431/94.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007. Per la Commissione Jean-Luc Demarty Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ANNEX

ALLEGATO

— alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo. N. d’ordine Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 (in %) Quantitativo globale disponibile per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2007 (in t) 09.4410 1,015855 1775,011 09.4411 — 2550,000 09.4412 1,063486 825,007 09.4420 1,814882 450,006 09.4421 6,690241 175,005 09.4421 1,631321 621,256

Versioni

  1. 2007-02-14