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Regolamento (CE) n. 1517/2007 della Commissione del 19 dicembre 2007 recante modifica dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda la deroga concernente la separazione delle linee di produzione di mangimi biologici e mangimi non biologici

In vigoreVersione 2007-12-19dal 2007-12-27
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2007/1517@2007-12-19/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, in particolare l’articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato III, parte E, punto 3, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede una deroga all’obbligo di separare completamente gli impianti utilizzati nelle unità che preparano i mangimi composti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio dagli impianti utilizzati per i mangimi composti non disciplinati dal suddetto regolamento. La suddetta deroga scade il 31 dicembre 2007.

(2) L’esperienza mostra che questa deroga è largamente applicata dagli operatori. L’utilizzazione della stessa linea di produzione per la produzione separata nel tempo di mangimi biologici e non biologici richiede l’applicazione di adeguate misure di pulizia che garantiscano l’integrità della produzione di mangimi biologici. È stato dimostrato che tali misure, se rigorosamente applicate e sottoposte a stretto controllo, possono essere efficaci.

(3) L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, prevede che la produzione di mangimi biologici sia separata nel tempo o nello spazio dalla produzione di mangimi trasformati non biologici.

(4) È pertanto opportuno prorogare la deroga fino al 1o gennaio 2009, data a decorrere dalla quale si applica il regolamento (CE) n. 834/2007.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2092/91.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato III, parte E, punto 3, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2092/91, la data 31 dicembre 2007 è sostituita dalla data 31 dicembre 2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione

Versioni

  1. 2007-12-19