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Regolamento (CE) n. 1544/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

In vigoreVersione 2007-12-20dal 2007-12-24
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2007/1544@2007-12-20/it

Indice
  1. Preambolo
    1. Articolo 1
  2. Articolo 1
  3. 1)
    1. Articolo 3
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
  4. ANNEX
  5. ALLEGATO
  6. ALLEGATO I ELENCO DEI PRODOTTI SOVVENZIONABILI
  7. Categoria I a)b)c)
  8. Categoria II
  9. Categoria III
  10. Categoria IV
  11. Categoria V
  12. Categoria VI
  13. ALLEGATO II Importo dell’aiuto a)b)c)d)e)f)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, modificato dal regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio, fissa l’importo dell’aiuto per il latte distribuito agli allievi delle scuole, a prescindere dal tenore di materia grassa, e prevede l’adeguamento del livello di aiuto per altri prodotti ammissibili.

(2) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2707/2000 è modificato come segue:

1) L’articolo 3 sostituito dal seguente:

Articolo 1

1)

Articolo 3

1. Gli Stati membri possono versare l’aiuto per i prodotti ammissibili il cui elenco figura nell’allegato I.

2. Per i dipartimenti francesi d’oltremare il latte al cacao o aromatizzato di cui all’allegato può essere latte ricostituito.

3. Gli Stati membri possono autorizzare l’aggiunta di un massimo di 5 mg di fluoro per chilogrammo di prodotti della categoria I dell’allegato.

4. L’aiuto è concesso per i prodotti che figurano nell’allegato I del presente regolamento a condizione che detti prodotti siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in particolare ai requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 1

2) All’articolo 4, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

1. L’importo dell’aiuto è fissato nell’allegato II.

3) All’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Per i prodotti delle categorie da II a VI dell’allegato I, il calcolo di cui al paragrafo 1 viene effettuato in base alle seguenti equivalenze:

a) 100 kg di prodotti della categoria II sono equiparati a 300 kg di latte;

b) 100 kg di prodotti della categoria III sono equiparati a 765 kg di latte;

c) 100 kg di prodotti della categoria IV sono equiparati a 850 kg di latte;

d) 100 kg di prodotti della categoria V sono equiparati a 935 kg di latte;

e) 100 kg di prodotti della categoria VI sono equiparati a 750 kg di latte.;

4) Gli allegati I e II sono sostituiti dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione

ANNEX

ALLEGATO

ALLEGATO I ELENCO DEI PRODOTTI SOVVENZIONABILI

Categoria I a)b)c)

Latte trattato termicamente; Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90 % in peso di latte di cui alla lettera a); Iogurt o piimä/filmjölk o piimä/fil a base di latte di cui alla lettera a).

Categoria II

Formaggi freschi e formaggi fusi, non aromatizzati, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 40 %

Categoria III

Altri formaggi, diversi dai formaggi freschi e dai formaggi fusi, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 %

Categoria IV

Formaggio Grana Padano

Categoria V

Formaggio Parmigiano Reggiano

Categoria VI

Formaggio Halloumi

ALLEGATO II Importo dell’aiuto a)b)c)d)e)f)

18,15 EUR per 100 kg di prodotti della categoria I; 54,45 EUR per 100 kg di prodotti della categoria II; 138,85 EUR per 100 kg di prodotti della categoria III; 154,28 EUR per 100 kg di prodotti della categoria IV; 169,70 EUR per 100 kg di prodotti della categoria V; 136,13 EUR per 100 kg di prodotti della categoria VI.

Versioni

  1. 2007-12-20