Regolamento (CE) n. 1544/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2007/1544@2007-12-20/it
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, modificato dal regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio, fissa l’importo dell’aiuto per il latte distribuito agli allievi delle scuole, a prescindere dal tenore di materia grassa, e prevede l’adeguamento del livello di aiuto per altri prodotti ammissibili.
(2) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2707/2000 è modificato come segue:
1) L’articolo 3 sostituito dal seguente:
Articolo 1
1)
Articolo 3
1. Gli Stati membri possono versare l’aiuto per i prodotti ammissibili il cui elenco figura nell’allegato I.
2. Per i dipartimenti francesi d’oltremare il latte al cacao o aromatizzato di cui all’allegato può essere latte ricostituito.
3. Gli Stati membri possono autorizzare l’aggiunta di un massimo di 5 mg di fluoro per chilogrammo di prodotti della categoria I dell’allegato.
4. L’aiuto è concesso per i prodotti che figurano nell’allegato I del presente regolamento a condizione che detti prodotti siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in particolare ai requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 1
2) All’articolo 4, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
1. L’importo dell’aiuto è fissato nell’allegato II.
3) All’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Per i prodotti delle categorie da II a VI dell’allegato I, il calcolo di cui al paragrafo 1 viene effettuato in base alle seguenti equivalenze:
a) 100 kg di prodotti della categoria II sono equiparati a 300 kg di latte;
b) 100 kg di prodotti della categoria III sono equiparati a 765 kg di latte;
c) 100 kg di prodotti della categoria IV sono equiparati a 850 kg di latte;
d) 100 kg di prodotti della categoria V sono equiparati a 935 kg di latte;
e) 100 kg di prodotti della categoria VI sono equiparati a 750 kg di latte.;
4) Gli allegati I e II sono sostituiti dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione
ANNEX
ALLEGATO
ALLEGATO I ELENCO DEI PRODOTTI SOVVENZIONABILI
Categoria I a)b)c)
Latte trattato termicamente; Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90 % in peso di latte di cui alla lettera a); Iogurt o piimä/filmjölk o piimä/fil a base di latte di cui alla lettera a).
Categoria II
Formaggi freschi e formaggi fusi, non aromatizzati, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 40 %
Categoria III
Altri formaggi, diversi dai formaggi freschi e dai formaggi fusi, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 %
Categoria IV
Formaggio Grana Padano
Categoria V
Formaggio Parmigiano Reggiano
Categoria VI
Formaggio Halloumi
ALLEGATO II Importo dell’aiuto a)b)c)d)e)f)
18,15 EUR per 100 kg di prodotti della categoria I; 54,45 EUR per 100 kg di prodotti della categoria II; 138,85 EUR per 100 kg di prodotti della categoria III; 154,28 EUR per 100 kg di prodotti della categoria IV; 169,70 EUR per 100 kg di prodotti della categoria V; 136,13 EUR per 100 kg di prodotti della categoria VI.