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Decisione della Commissione del 6 dicembre 2006 relativa al regime di aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore aeronautico cui il Belgio ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2006) 5792] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/199/CE)

In vigoreVersione 2006-12-06dal 2007-03-30
Grado B

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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/2007/199@2006-12-06/it

Indice
  1. Preambolo
  2. (28) Tabella 1 Anticipi riportati all’intensità di sovvenzioni
  3. (29) Tabella 2 Anticipi il cui rimborso viene allineato alla prassi comunitaria
    1. Articolo 1
    2. Articolo 2
    3. Articolo 3
    4. Articolo 4

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, in particolare l’articolo 7,

vista la decisione del 22 giugno 2006 con la quale la Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo all’aiuto C 27/2006 (ex NN 22/2004),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue: PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 13 febbraio 2004, protocollata dalla Commissione il 18 febbraio 2004, il Belgio ha notificato un regime di aiuti alla ricerca e sviluppo (R&S) nel settore dell’aeronautica. Con lettere del 23 dicembre 2004 e del 1o luglio 2005, protocollate dalla Commissione rispettivamente il 3 gennaio 2005 e il 5 luglio 2005, il Belgio ha comunicato informazioni complementari.

(2) Con lettera del 22 giugno 2006 la Commissione ha informato il Belgio della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti di detto aiuto.

(3) Con lettera dell’11 settembre 2006, protocollata lo stesso giorno, il Belgio ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni.

(4) Con lettera del 2 ottobre 2006 la Commissione ha chiesto al Belgio informazioni complementari che sono state comunicate con lettere del 23 e del 24 novembre 2006, protocollate lo stesso giorno.

(5) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura in questione.

(6) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.

DESCRIZIONE Obiettivo, base giuridica, durata e stanziamento del regime

(7) L’obiettivo della misura è rafforzare le capacità tecnologiche delle imprese belghe del settore dell’aeronautica che partecipano a un programma di sviluppo di aeroplani civili, come pure mantenere e incrementare il livello di occupazione in questo settore. Secondo le autorità belghe, il regime potrà determinare la creazione di 2500-3000 nuovi posti di lavoro nei prossimi venti anni.

(8) Il Consiglio dei ministri belga del 1o dicembre 2000 ha deciso di accordare dei finanziamenti a un regime di aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore dell’aeronautica. Tali fondi vengono accordati dallo Stato federale conformemente a un accordo concluso il 20 novembre 2001 tra lo Stato e le Regioni sulla base della legge finanziaria (Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l’année budgétaire 2001 — legge del 27 luglio 2001, Moniteur belge del 14 maggio 2002).

(9) Nel quadro di tale regime, lo Stato può versare degli anticipi alle imprese beneficiarie tra il 2002 e il 2006. La decisione del Consiglio dei ministri del 1o dicembre 2000 precisa che lo stanziamento globale di 195038000 EUR è ripartito come segue: 112457000 EUR per i fabbricanti di cellule (cellulistes), 41307000 EUR per i fabbricanti di componenti e sistemi (équipementiers) e 41274000 EUR per i fabbricanti di motori (motoristes).

Beneficiari, attività di ricerca e costi ammissibili

(10) Possono beneficiare del regime le imprese stabilite in Belgio che sono partner o subappaltatrici dei fornitori del motore o delle apparecchiature/componenti destinati a un programma di sviluppo di aeroplani civili. Le imprese devono disporre di una tecnologia che possa interessare il costruttore o i suoi partner ai fini di un’applicazione per il tipo di aeroplano in questione.

(11) L’intervento dello Stato belga consiste in un sostegno ai costi di ricerca industriale (RI) e di sviluppo precompetitivo (SPC) ai sensi dell’allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (la disciplina R&S).

(12) I costi di R&S ammissibili sono quelli direttamente collegati al progetto, esclusi tutti i costi commerciali e/o di marketing necessari per ottenere dei contratti, a condizione che siano stati sostenuti dopo il 1o dicembre 2000, che siano giustificati dall’impresa, controllati e accettati dallo Stato federale, e che siano necessari per la realizzazione delle attività di R&S così come definite in precedenza. I costi ammissibili devono rientrare nelle definizioni di cui all’allegato II della disciplina R&S. Sono esclusi i costi di certificazione.

Strumento, intensità e cumulo dell’aiuto

(13) L’aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili sulla base di pagamenti allo Stato indicizzati sulla commercializzazione dei prodotti o delle tecnologie in questione, di un’intensità massima del 75 % dei costi di RI (base del 60 % più eventuali maggiorazioni, ma senza mai superare il 75 %) e del 50 % dei costi di SPC (base del 40 % più eventuali maggiorazioni, ma senza mai superare il 50 %).

(14) L’anticipo viene rimborsato in base al principio che prevede il pagamento di un contributo sul fatturato generato dal progetto, con l’obiettivo di un rimborso completo dell’anticipo. Il modello standard di convenzione che dovrà essere conclusa tra lo Stato belga e l’impresa beneficiaria prevede che la società interessata non sarà tenuta in nessun caso a rimborsare gli interessi sulla somma anticipata. I rimborsi cessano al momento del rimborso del capitale.

(15) Le autorità belghe si impegnano a rispettare le regole relative al cumulo e a limitare l’intensità dell’aiuto ai massimali previsti dalla disciplina R&S. Nessun altro aiuto di Stato, oltre a quello concesso dallo Stato federale, sarà accordato per lo stesso progetto.

Effetto di incentivazione dell’aiuto e impegni

(16) Il regime prevede il rispetto delle condizioni di necessità dell’aiuto e di effetto di incentivazione dello stesso. Ogni progetto ammissibile deve comportare una percentuale di rischio tecnico e/o finanziario tale da impedire il finanziamento completo da parte dell’impresa che presenta la richiesta di aiuto. L’impresa richiedente deve presentare, prima dell’eventuale concessione dell’aiuto, un fascicolo tecnico e finanziario completo. Tutti i fascicoli formano oggetto di una valutazione individuale da parte dei servizi del ministro competente per l’economia e la politica scientifica. Le autorità belghe si impegnano inoltre a verificare l’effetto di incentivazione dell’aiuto mediante inchieste svolte presso le imprese beneficiarie e a dimostrare l’esistenza di tale effetto in relazioni annuali da presentare alla Commissione.

(17) Le autorità belghe si impegnano a notificare individualmente i progetti di grandi dimensioni, in applicazione del punto 4.7 della disciplina R&S. Esse hanno notificato l’aiuto a favore della società Techspace Aero per la realizzazione della componente di bassa pressione del motore GP7000 (numero di aiuto C 28/2006 — ex NN 23/2004).

Motivi che hanno condotto all’avvio del procedimento

(18) Nella decisione del 22 giugno 2006 la Commissione ha esaminato la misura alla luce della disciplina R&S e ha espresso dei dubbi circa la compatibilità dell’aiuto con quest’ultima.

(19) La Commissione ha osservato che l’aiuto era attribuito sotto forma di un anticipo le cui modalità di rimborso sono legate alla commercializzazione del prodotto che costituisce il risultato dell’attività di ricerca. Questo tipo di anticipi rimborsabili in caso di successo dell’attività di ricerca è molto diffuso nel settore aeronautico.

(20) Si tratta per l’appunto di una possibilità prevista al punto 5.6 della disciplina R&S, dove viene precisato che per simili strumenti può essere accettata un’intensità dell’aiuto superiore ai tassi abituali (25 % per l’SPC e 50 % per la RI), in base a una valutazione caso per caso delle condizioni di rimborso previste.

(21) Dall’entrata in vigore della disciplina R&S sono stati notificati alla Commissione numerosi casi di aiuti sotto forma di anticipo rimborsabile in caso di successo dell’attività di ricerca; la Commissione ha quindi potuto elaborare una prassi interpretativa del punto 5.6 di detta disciplina.

(22) Nei casi esaminati dalla Commissione fino ad oggi le modalità di rimborso degli anticipi prevedevano, in caso di risultati positivi del programma, il rimborso non soltanto del capitale ma anche degli interessi, calcolati applicando il tasso di riferimento e di attualizzazione previsto dalla Commissione per lo Stato membro interessato al momento della concessione dell’aiuto. Il rimborso era persino superiore nel caso in cui il programma avesse registrato risultati particolarmente significativi.

(23) In tale contesto, la prassi adottata dalla Commissione è consistita nel limitare la percentuale importo dell’anticipo rispetto ai costi ammissibili a un massimo del 40 % per le attività di SPC e del 60 % per le attività di RI; tuttavia, questi tassi di base possono eventualmente formare oggetto delle maggiorazioni in punti percentuali previste al punto 5.10 della disciplina R&S.

(24) Nel caso del regime in esame, tuttavia, la Commissione osserva che le autorità belghe hanno applicato i suddetti massimali del 40 % e del 60 % (più le eventuali maggiorazioni, in conformità del punto 5.10 della disciplina R&S), mentre le modalità di rimborso dell’anticipo versato non prevedono il pagamento di interessi, neppure in caso di risultati positivi del programma.

(25) Pertanto, le modalità di rimborso degli aiuti in questione sono notevolmente più favorevoli alle imprese beneficiarie del regime rispetto alle modalità di rimborso tradizionali previste per i beneficiari degli aiuti che la Commissione ha esaminato fino ad oggi. Infatti, l’assenza del rimborso degli interessi garantisce in ogni caso il beneficio di un elemento di aiuto, mentre con le modalità di rimborso tradizionali l’elemento di aiuto può venire del tutto a mancare in caso di risultati positivi (e può persino diventare negativo in caso di risultati particolarmente significativi poiché l’azienda permette allo Stato di guadagnare denaro, anche in termini reali).

OSSERVAZIONI DEL BELGIO Stanziamento previsto dalla misura

(26) In seguito alla decisione del 22 giugno 2006, le autorità belghe hanno precisato che il finanziamento destinato ai fabbricanti di cellule non ricade nell’ambito di applicazione del regime in esame. La decisione del Consiglio dei ministri del 1o dicembre 2000 opera una distinzione tra lo stanziamento accordato ai fabbricanti di cellule e quello accordato ai fabbricanti di componenti e sistemi e ai fabbricanti di motori. Le modalità di concessione dei finanziamenti attribuiti ai fabbricanti di cellule sono chiaramente diverse da quelle previste per i fabbricanti di componenti e sistemi e per i fabbricanti di motori: gli aiuti di Stato introdotti dalla decisione del Consiglio dei ministri del 1o dicembre 2000 riguardano esclusivamente le ultime due categorie di imprese.

Adeguamento degli aiuti di Stato accordati ai fabbricanti di componenti e sistemi e ai fabbricanti di motori

(27) Le autorità belghe intendono modificare gli aiuti accordati ai fabbricanti di componenti e sistemi e ai fabbricanti di motori sulla base di modelli di contratto che hanno inviato alla Commissione il 23 novembre 2006. I modelli presentano due alternative per l’adeguamento. Per ciascun progetto beneficiario di aiuti viene presa in considerazione una sola alternativa.

(28) Tabella 1 Anticipi riportati all’intensità di sovvenzioni

La prima alternativa prevede il recupero di una parte dell’aiuto accordato onde riportarne l’intensità al livello previsto dalla disciplina R&S per una sovvenzione: massimale del 50 % per le attività di RI e del 25 % per le attività di SPC, intensità eventualmente aumentate dalle maggiorazioni. Le autorità belghe recupereranno la parte eccedente dell’aiuto entro e non oltre il 31 marzo 2007, applicando un tasso di interesse pari al tasso di riferimento e di attualizzazione della Commissione in vigore al momento della concessione dell’aiuto. Oltre a questo recupero iniziale, e come previsto dal contratto di attribuzione dell’aiuto, le autorità belghe chiederanno, in caso di risultati positivi del progetto, il rimborso senza interessi della parte dell’aiuto conservata dall’azienda. Beneficiari Costi ammissibili (in migliaia di EUR) Intensità finale Anticipo versato (in migliaia di EUR) Recupero con gli interessi (in migliaia di EUR) Tasso RI SPC RI SPC Septentrio […] […] 60 % 35 % 5454 912 3,95 % ASCO […] […] 50 % 25 % 1473 407 3,95 % ASCO […] […] 50 % 25 % 2434 988 3,95 % ASCO […] […] 50 % 25 % 3308 1180 3,70 % LMS […] […] 50 % 25 % 3264 782 4,43 % BARCO […] […] 50 % 25 % 0 0 — BARCO […] […] 50 % 25 % 2120 575 3,95 % BARCO […] […] 50 % 25 % 904 189 4,08 % Advanced products […] […] 60 % 35 % 23 8 4,43 %

(29) Tabella 2 Anticipi il cui rimborso viene allineato alla prassi comunitaria

In base alla seconda alternativa, l’anticipo rimborsabile è mantenuto soltanto in caso di risultati positivi del progetto e il rimborso dell’anticipo è in linea con la prassi della Commissione. Le autorità belghe hanno previsto modalità di rimborso progressive che consentono il recupero, in caso di risultati positivi, dell’importo nominale e degli interessi calcolati sulla base del tasso di riferimento e di attualizzazione della Commissione in vigore al momento della concessione dell’aiuto. Beneficiari Costi ammissibili (in migliaia di EUR) Intensità Anticipo (in migliaia di EUR) Interessi (in migliaia di EUR) Tasso Risultati positivi (in shipset venduti) RI DPC RI DPC Europlasma […] […] 75 % 50 % 1262 525 4,80 % […] Europlasma […] […] 75 % 50 % 719 290 4,80 % […] Europlasma […] […] 75 % 50 % 1202 362 4,80 % […] Electronic Apparatus […] […] 70 % 50 % 8131 3062 4,08 % […] Samtech […] […] 70 % 50 % 1075 305 4,36 % […] XenICS/FOS&S […] […] 70 % 50 % 8214 3482 4,08 % […]

(30) Il successo commerciale dei progetti è misurato in termini di previsioni di vendita al momento della concessione dell’aiuto. Nel calcolare il rimborso dell’anticipo si tiene conto delle vendite totali.

(31) Il rimborso legato a ciascuna vendita è fisso nel caso di Electronic Apparatus e di XenICS/FOS&S. Tale pagamento fisso consente di rimborsare il capitale, da un lato, e gli interessi, dall’altro.

(32) Nel caso di Europlasma e di Samtech, invece, il rimborso legato a ciascuna vendita è variabile ed è composto dai seguenti elementi:

un importo fisso corrispondente al capitale, ripartito sul numero delle vendite che definiscono il successo commerciale, e

un importo variabile calcolato sulla base delle vendite realizzate, che copre gli interessi corrispondenti al saldo di capitale dovuto.

(33) Nel caso di Europlasma si tratta di rimborsi lineari.

(34) Nel caso di Electronic Apparatus si tratta invece di rimborsi graduali, che prevedono cinque fasi successive (pari a […] shipset ciascuna). Se il programma si interrompe nel corso di una determinata fase prima di conseguire risultati positivi, l’impresa effettua un rimborso finale proporzionale alle vendite realizzate dall’ultima fase già conclusa.

(35) Nel caso di Samtech e di XenICS/FOS&S, infine, i rimborsi sono esponenziali e prevedono tre fasi:

una prima fase che corrisponde al primo terzo delle vendite,

una seconda fase che corrisponde al secondo terzo delle vendite e prevede rimborsi doppi rispetto alla prima fase,

una terza fase che corrisponde all’ultimo terzo delle vendite e prevede rimborsi triplicati rispetto alla prima fase.

(36) Per tutti i contratti di cui alla tabella 2 le autorità belghe hanno fissato la scadenza unica del 31 dicembre 2018, fatta eccezione per quelli sottoscritti con Samtech, per i quali la scadenza è fissata al 31 dicembre 2021. In quest’ultimo caso, infatti, l’aiuto è stato accordato soltanto di recente.

Impegni

(37) Le autorità belghe si impegnano a:

modificare entro il 31 dicembre 2006 i contratti iniziali per renderli conformi ai modelli di contratto inviati alla Commissione il 23 novembre 2006 e alle modalità di rimborso indicate ai considerando da 28 a 36 della presente decisione,

inviare alla Commissione entro il 31 dicembre 2006 i suddetti contratti modificati e firmati,

rispettare la prassi della Commissione in materia di modalità di rimborso qualora, prima del 31 dicembre 2006, vengano accordati nuovi anticipi con intensità superiori a quelle previste per le sovvenzioni dalla disciplina R&S,

prendere le opportune disposizioni qualora dovessero essere attribuiti nuovi aiuti nel quadro del regime in esame dopo l’entrata in vigore della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e all’innovazione.

VALUTAZIONE Sussistenza di un aiuto di Stato

(38) Il regime è finanziato dai fondi dello Stato federale belga. Esso conferisce un vantaggio a taluni fabbricanti di componenti e sistemi e a taluni fabbricanti di motori del settore aeronautico. Gli anticipi sono rimborsati esclusivamente in caso di successo commerciale del prodotto che forma oggetto dell’attività di ricerca, in alcuni casi senza il pagamento degli interessi, il che rappresenta un vantaggio rispetto a prestiti accordati a condizioni di mercato. Infine, il regime è atto a falsare la concorrenza e a incidere sugli scambi tra Stati membri, dato che sono attivi in questo settore anche fabbricanti di componenti e sistemi e fabbricanti di motori di altri Stati membri. La misura risponde pertanto ai criteri cumulativi che indicano la sussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(39) Il volume totale di aiuti di Stato concessi nell’ambito del regime in esame è pari a 82581000 EUR, di cui 41307000 EUR accordati ai fabbricanti di componenti e sistemi e 41274000 EUR ai fabbricanti di motori.

Illegalità dell’aiuto di Stato

(40) Gli aiuti individuali cui è stata data esecuzione nel quadro del regime hanno formato oggetto di convenzioni stipulate tra lo Stato e le imprese beneficiarie. Il modello di convenzione trasmesso dalle autorità belghe non prevede una clausola di sospensione che subordini l’erogazione degli anticipi all’approvazione della misura da parte della Commissione ai sensi delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Dal momento che alla misura di aiuto è già stata data esecuzione, essa deve essere considerata illegale ai sensi dell’articolo 1, lettere b) e f), del regolamento (CE) n. 659/1999.

Compatibilità dell’aiuto di Stato

(41) La modifica secondo la prima alternativa descritta al considerando 28 annulla il vantaggio inizialmente concesso ai beneficiari, poiché riporta l’intensità dell’aiuto al livello previsto dalla disciplina R&S per le sovvenzioni: al 50 % per le attività di RI e al 25 % per le attività di SPC, intensità eventualmente aumentate dalle maggiorazioni previste. In aggiunta al recupero con gli interessi della parte eccedente dell’aiuto, il rimborso della parte rimanente va persino al di là di quanto previsto dalla disciplina R&S. Adeguati in questo modo, gli aiuti diventano quindi compatibili con detta disciplina.

(42) In base alla modifica degli aiuti attribuiti prevista dalla seconda alternativa, descritta ai considerando da 29 a 36, le modalità di rimborso degli anticipi vengono rese conformi alla prassi della Commissione: il rimborso è progressivo e ammonta, in caso di risultati positivi del progetto, all’importo nominale dell’anticipo più gli interessi maturati. Adeguati in questo modo, gli aiuti risultano quindi conformi alla prassi della Commissione.

(43) Nelle tabelle 1 e 2 sono elencate le imprese che hanno beneficiato fino ad oggi del regime in esame. Le autorità belghe si impegnano ad annullare il vantaggio supplementare che hanno temporaneamente concesso a dette imprese rispetto agli altri beneficiari di aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili che la Commissione ha esaminato fino ad oggi. Esse si impegnano inoltre a rispettare la prassi della Commissione in materia di modalità di rimborso qualora, prima del 31 dicembre 2006, vengano accordati nuovi anticipi con intensità superiori a quelle previste per le sovvenzioni dalla disciplina R&S. Infine, si impegnano a prendere le opportune disposizioni qualora dovessero essere attribuiti nuovi aiuti nel quadro del regime in esame dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e all’innovazione.

CONCLUSIONE

(44) La Commissione constata che il Belgio ha dato illegalmente esecuzione al regime di aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore aeronautico a favore dei fabbricanti di componenti e sistemi e dei fabbricanti di motori, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Tuttavia, il Belgio si impegna ad adattare entro il 31 dicembre 2006 gli aiuti di Stato accordati al fine di renderli compatibili con la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e con la prassi della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto cui il Belgio ha dato esecuzione nell’ambito del regime di aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore aeronautico a favore dei fabbricanti di componenti e sistemi e dei fabbricanti di motori è compatibile con il mercato comune, alle condizioni previste dall’articolo 2.

Articolo 2

Il Belgio esige dai beneficiari del regime di cui all’articolo 1 il rimborso degli anticipi secondo uno dei due metodi descritti ai considerando da 28 a 36. A tale scopo, il Belgio modifica entro il 31 dicembre 2006 i contratti sottoscritti con i beneficiari del regime di aiuti di cui all’articolo 1 per renderli conformi ai modelli di contratto inviati dalle stesse autorità belghe alla Commissione il 23 novembre 2006, in cui figurano le nuove modalità di rimborso descritte ai considerando da 28 a 36. I contratti, modificati e firmati, sono inviati alla Commissione entro il 31 dicembre 2006.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Belgio informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2006. Per la Commissione Neelie Kroes Membro della Commissione

Versioni

  1. 2006-12-06